La Convenzione Europea del Paesaggio è un
documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e
dell'Ambiente del
Consiglio d'Europa il 19 luglio
2000.
Le procedure
di preparazione e definizione della Convenzione sono state
curate dall'Italia che ha ospitato la cerimonia di apertura alla
firma il 20 ottobre 2000, nella prestigiosa cornice del Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.
La Convenzione è stata firmata da
ventisette Stati della Comunità Europea e ratificata da
dieci Stati.
Si applica all'intero territorio degli
Stati firmatari (articolo 2) e ha l'obiettivo di promuovere
presso le autorità pubbliche l'adozione di politiche di
salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi e di
organizzare la cooperazione europea nelle politiche di settore.
La Convenzione non è immediatamente
vincolante, ma è aperta alla firma degli altri Stati europei.
Con la ratifica gli stati firmatari si impegnano a realizzare
gli obiettivi illustrati negli articoli 5 e 6.
Essa definisce il Paesaggio quale
determinata parte del territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dalle azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (articolo 1,
lettera a);
"...comprende i paesaggi terrestri, le
acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono
essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita
quotidiana sia i paesaggi degradati." (articolo 2).
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Elenco Paesi Firmatari
Apertura delle Firme: Firenze anno 2000
Stato Attuale Firmatari: 27 Paesi
Stato Attuale Ratifiche: 10 Paesi
-
Armenia, firma:
14/05/2003
-
Azerbaijan, firma:
22/10/2003
-
Belgio, firma:
20/10/2000
-
Bulgaria, firma:
20/10/2000
-
Croazia, firma:
20/10/2000, ratifica: 15/01/2003
-
Repubblica Ceca, firma:
28/11/2002
-
Danimarca, firma:
20/10/2002, ratifica: 20/03/2003
-
Finlandia, firma:
20/10/2003
-
Francia, firma:
20/10/2003
-
Grecia, firma:
13/12/2000
-
Irlanda, firma:
22/03/2002, ratifica: 22/03/2002
-
Italia, firma:
20/10/2000
-
Lituania, firma:
20/10/2000, ratifica: 13/11/2002
-
Lussemburgo, firma:
20/10/2000
-
Malta, firma:
20/10/2000
-
Moldova, firma:
20/10/2000, ratifica: 14/03/2002
-
Norvegia, firma:
20/10/2000, ratifica: 23/10/2001
-
Polonia, firma:
21/12/2001
-
Portogallo, firma:
20/10/2000
-
Romania, firma:
20/10/2000, ratifica: 07/11/2002
-
San Marino, firma:
20/10/2000
-
Slovenia, firma:
07/03/2001, ratifica: 25/09/2003
-
Spagna, firma:
20/10/2000
-
Svezia, firma:
22/02/2001
-
Svizzera, firma:
20/10/2000
-
Repubblica di Macedonia,
firma: 15/01/2003, ratifica: 18/11/2003
-
Turchia, firma:
20/10/2000, ratifica: 13/10/2003
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Convenzione europea del Paesaggio
Firenze 20 Ottobre 2000
Traduzione del testo ufficiale in inglese
e francese predisposta dal Congresso dei Poteri Locali e
Regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale
per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della
Conferenza Ministeriale di Apertura alla Firma della Convenzione
europea del Paesaggio.
La traduzione del testo è stata curata da
Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i
Beni ambientali e paesaggistici.
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,
firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio
d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi
membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi
che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito
in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo
economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo
sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni
sociali, l'attività economica e l'ambiente;
Constatando che il paesaggio svolge
importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale,
ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa
favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato,
gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla
creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio
coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una
componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale
dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione
degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;
Riconoscendo che il paesaggio è in ogni
luogo un elemento importante della qualità della vita delle
popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori
degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone
considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle
tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e
pianificazione mineraria e delle prassi in materia di
pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti,
turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici
mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le
trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle
popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere
un ruolo attivo nella sua trasformazione;
Persuasi che il paesaggio rappresenta un
elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la
sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
Tenendo presenti i testi giuridici
esistenti a livello internazionale nei settori della
salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e
culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia
locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico
d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per
la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta,
16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla
cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità
territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli
addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo,
15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio,
5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio
mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la
Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla
partecipazione del pubblico al processo decisionale e
all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus,
25 giugno 1998) ;
Riconoscendo che la qualità e la diversità
dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui
salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento
dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla
pianificazione di tutti i paesaggi europei;
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
-
"Paesaggio" designa una determinata
parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
-
"Politica del paesaggio" designa la
formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti,
dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti
che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a
salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
-
"Obiettivo di qualità paesaggistica"
designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche
competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni
delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche
paesaggistiche del loro ambiente di vita;
-
"Salvaguardia dei paesaggi" indica le
azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti
significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate
dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua
configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
-
"Gestione dei paesaggi" indica le
azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a
garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di
armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di
sviluppo sociali, economici ed ambientali;
-
"Pianificazione dei paesaggi" indica
le azioni fortemente lungimiranti, volte alla
valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Articolo 2. Campo di applicazione
Fatte salve le disposizioni dell'articolo
15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio
delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque
interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere
considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana
sia i paesaggi degradati.
Articolo 3. Obiettivi
La presente Convenzione si prefigge lo
scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la
pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione
europea in questo campo.
CAPITOLO II. PROVVEDIMENTI NAZIONALI
Articolo 4. Ripartizione delle competenze
Ogni Parte applica la presente Convenzione
e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione
delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai
suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione
amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà,
tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza
derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni
Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie
politiche.
Articolo 5. Provvedimenti generali
Ogni Parte si impegna a:
-
riconoscere giuridicamente il
paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di
vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro
comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della
loro identità;
-
stabilire e attuare politiche
paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla
pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure
specifiche di cui al seguente articolo 6;
-
avviare procedure di partecipazione
del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli
altri soggetti coinvolti nella definizione e nella
realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al
precedente capoverso b;
-
integrare il paesaggio nelle
politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e
in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo,
sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che
possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul
paesaggio.
Articolo 6. Misure specifiche
-
Sensibilizzazione
Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione
della società civile, delle organizzazioni private e delle
autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e
alla loro trasformazione.
-
Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere:
-
la formazione di specialisti nel
settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
-
dei programmi pluridisciplinari
di formazione sulla politica, la salvaguardia, la
gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai
professionisti del settore pubblico e privato e alle
associazioni di categoria interessate;
-
degli insegnamenti scolastici e
universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive
discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle
questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua
gestione e la sua pianificazione.
-
Individuazione e valutazione
-
Mobilitando i soggetti
interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di
una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte
si impegna a:
-
-
i individuare i propri
paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
-
analizzarne le
caratteristiche, nonché le dinamiche e le
pressioni che li modificano;
-
seguirne le
trasformazioni;
-
valutare i paesaggi
individuati, tenendo conto dei valori specifici che
sono loro attribuiti dai soggetti e dalle
popolazioni interessate.
-
I lavori di individuazione e di
valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze
e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala
europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente
Convenzione.
Obiettivi di qualità paesaggistica
Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità
paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati,
previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo
5.c.
-
Applicazione
Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si
impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla
salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei
paesaggi.
CAPITOLO III. COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7. Politiche e programmi
internazionali
Le Parti si impegnano a cooperare perchè
venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro
politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del
caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al
paesaggio.
Articolo 8. Assistenza reciproca e
scambio di informazioni
Le Parti si impegnano a cooperare per
rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli
articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
-
prestarsi reciprocamente assistenza,
dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la
raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca
in materia di paesaggio;
-
favorire gli scambi di specialisti
del paesaggio, segnatamente per la formazione e
l'informazione;
-
scambiarsi informazioni su tutte le
questioni trattate nelle disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 9. Paesaggi transfrontalieri
Le Parti si impegnano ad incoraggiare la
cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale,
ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione
di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
Articolo 10. Controllo dell'applicazione
della Convenzione
-
I competenti Comitati di esperti già
istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del
Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa del controllo
dell'applicazione della Convenzione.
-
Dopo ogni riunione dei Comitati di
esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della
Convenzione al Comitato dei Ministri.
-
I Comitati di esperti propongono al
Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il
regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
Articolo 11. Premio del Paesaggio del
Consiglio d'Europa
-
Il Premio del paesaggio del Consiglio
d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e
regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica
paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente
Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei
provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o
alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che
dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo
servire da modello per le altre collettività territoriali
europee.
Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle
organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di
fornire un apporto particolarmente rilevante alla
salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del
paesaggio.
-
Le candidature per l'assegnazione del
Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno
trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10
dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività
locali e regionali transfrontaliere, nonché dei
raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché
gestiscano in comune il paesaggio in questione.
-
Su proposta dei Comitati di esperti
di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e
pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del
Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e
conferisce il premio.
-
L'assegnazione del Premio del
paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo
ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano
salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
CAPITOLO IV. CLAUSOLE FINALI
Articolo 12. Relazioni con altri
strumenti giuridici
Le disposizioni della presente Convenzione
non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in
materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi
contenute in altri strumenti nazionali od internazionali
vincolanti che sono o saranno in vigore.
Articolo 13. Firma, ratifica, entrata in
vigore
-
La presente Convenzione è aperta alla
firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà
sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli
strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa;
-
La presente Convenzione entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di
un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri
del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a
essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle
disposizioni del precedente paragrafo;
-
Per ogni Stato firmatario che
esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere
vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione.
Articolo 14. Adesione
-
Dal momento dell'entrata in vigore
della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni
Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire
alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla
maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del
Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti
Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei
Ministri;
-
Per ogni Stato aderente o per la
Comunità Europea in caso di adesione, la presente
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data
del deposito dello strumento di adesione presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 15. Applicazione territoriale
-
Ogni Stato o la Comunità europea può,
al momento della firma o al momento del deposito del proprio
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, designare il territorio o i territori in cui si
applicherà la presente Convenzione;
-
Ogni Parte può, in qualsiasi altro
momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere
l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro
territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione
entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal
Segretario Generale;
-
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei
due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto
riguarda qualsiasi territorio specificato in tale
dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale.
Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento
della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 16. Denuncia
-
Ogni Parte può, in qualsiasi momento,
denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
-
Tale denuncia prenderà effetto il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta
da parte del Segretario Generale.
Articolo 17. Emendamenti
-
Ogni Parte o i Comitati di Esperti
indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti
alla presente Convenzione.
-
Ogni proposta di emendamento è
notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del
Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni
Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire
alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
-
Ogni proposta di emendamento verrà
esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e
il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei
rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei
Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del
Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista
all'articolo 20. d dello Statuto del Consiglio
d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati
Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle
riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso
alle Parti per l'accettazione.
-
Ogni emendamento entra in vigore, nei
confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del
Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale
di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà
accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore
il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà
informato il Segretario Generale di averlo accettato.
Articolo 18. Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a
ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla
presente Convenzione:
-
ogni firma;
-
il deposito di ogni strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
-
ogni data di entrata in vigore della
presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14
e 15;
-
ogni dichiarazione fatta in virtù
dell'articolo 15 ;
-
ogni denuncia fatta in virtù
dell'articolo 16 ;
-
ogni proposta di emendamento, cosi'
come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17
e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
-
ogni altro atto, notifica,
informazione o comunicazione relativo alla presente
Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in
francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in
un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del
Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà
copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del
Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla
Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione. |