- IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
-
- VISTO
l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
-
- VISTO
l’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e
successive modificazioni, che demanda al Governo la
potestà di regolamentare il settore dei lavori
pubblici, nelle materie e secondo le modalità
indicate nello stesso articolo;
-
- VISTO
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
-
- SENTITO il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
-
- VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella seduta del 9 giugno 1999;
-
- UDITO il
parere del Consiglio di Stato n.123 /99 espresso
nell’adunanza generale del 12 luglio 1999;
-
- ACQUISITO in
data 23 settembre 1999 il parere della Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281;
-
- ACQUISITI i
pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, espressi
rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24
novembre 1999;
-
- VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 10 dicembre 1999;
-
- Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro dell’ambiente e il Ministro
per i beni e le attività culturali
-
- EMANA
-
- il seguente
regolamento
-
-
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
Potestà
regolamentare
Art. 1
(Ambito di
applicazione e calcolo degli importi)
-
Il presente regolamento disciplina la materia
dei lavori pubblici di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, che in prosieguo assume la
denominazione di Legge, affidati dai soggetti
elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2,
commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo
altresì la normativa comunitaria.
-
Le Regioni, anche a statuto speciale, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti
regionali da queste finanziati applicano il
regolamento per i lavori finanziati in misura
prevalente con fondi provenienti dallo Stato o
realizzati nell’ambito di funzioni da questo
delegate, nonché nelle materie non oggetto di
potestà legislativa a norma dell’articolo 117
della Costituzione.
-
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma
2 applicano le disposizioni del regolamento fino
a quando non avranno adeguato la propria
legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
-
In recepimento della normativa comunitaria
successiva alla Legge, gli importi espressi in
ECU nella stessa Legge devono intendersi
espressi in Euro.
Gli
importi indicati nel presente regolamento sono
considerati al netto dell’IVA
-
Art. 2
-
(Definizioni)
-
- 1. Ai fini
del presente regolamento si intende per :
-
stazioni appaltanti: i soggetti indicati
dall’articolo 2, comma 2, della Legge ;
-
tipologia delle opere o dei lavori, ai fini
della programmazione e progettazione: la
costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione,
il completamento e le attività ad essi
assimilabili;
-
per categoria delle opere o dei lavori, ai fini
della programmazione e progettazione: la
destinazione funzionale delle opere o degli
impianti da realizzare;
-
opere o lavori puntuali: quelli che interessano
una limitata area di terreno;
-
opere o lavori a rete: quelli che, destinati al
movimento di persone e beni, presentano
prevalente sviluppo unidimensionale ed investono
vaste estensioni di territorio;
-
opere o lavori di presidio e difesa ambientale e
di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o
a rete, destinati al risanamento o alla
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio ;
-
strutture, impianti e opere speciali previsti
all’articolo 13, comma 7, della Legge: quelli
elencati all’articolo 72, comma 4;
-
opere e impianti di speciale complessità, o di
particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico, o complessi o ad elevata componente
tecnologica, oppure di particolare complessità,
secondo le definizioni rispettivamente contenute
nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo
20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della
Legge: le opere e gli impianti caratterizzati
dalla presenza in modo rilevante di almeno due
dei seguenti elementi:
-
-
utilizzo di materiali e componenti
innovativi;
-
-
processi produttivi innovativi o di alta
precisione dimensionale e qualitativa ;
-
-
esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistica o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche,
geologiche e ambientali;
-
-
complessità di funzionamento d’uso o
necessità di elevate prestazioni per quanto
riguarda la loro funzionalità ;
-
-
esecuzione in ambienti aggressivi;
-
-
necessità di prevedere dotazioni
impiantistiche non usuali;
-
-
progetto integrale di un intervento: un progetto
elaborato in forma completa e dettagliata in
tutte le sue parti, architettonica, strutturale
e impiantistica;
-
-
manutenzione: la combinazione di tutte le azioni
tecniche, specialistiche ed amministrative,
incluse le azioni di supervisione, volte a
mantenere o a riportare un’opera o un impianto
nella condizione di svolgere la funzione
prevista dal provvedimento di approvazione del
progetto;
-
-
restauro: l’esecuzione di una serie organica di
operazioni tecniche specialistiche e
amministrative indirizzate al recupero delle
caratteristiche di funzionalità e di efficienza
di un’opera o di un manufatto;
-
-
completamento: l’esecuzione delle lavorazioni
mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata
ma non ultimata;
-
-
responsabile del procedimento: il responsabile
unico del procedimento previsto dall’articolo 7
della Legge;
-
-
responsabile dei lavori, coordinatore per la
progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei
lavori: i soggetti previsti dalle norme in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
-
- appalto
integrato: l’appalto avente ad oggetto ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1,
della Legge, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori.
-
CAPO II
-
Modalità di esercizio della
vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori
pubblici
-
-
-
Art. 3
-
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
-
- 1.
L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità,
della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle
eventuali commissioni istituite al proprio interno,
nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul
contenzioso arbitrale sono disciplinati dai
regolamenti adottati dall’Autorità stessa.
- 2. Le
modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di
qualificazione sono disciplinate dal regolamento
previsto dall’articolo 8, comma 2, della Legge.
- 3. Tutte le
delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia
conforme ai soggetti interessati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere
e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale
o comportanti la soluzione di questioni di massima
sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
- 4. Ove
ricorrano esigenze di elevata e specifica
professionalità, l’Autorità può avvalersi di
supporti esterni, definendo le modalità di
conferimento dei relativi incarichi professionali.
-
-
Art. 4
-
(Esercizio della funzione di vigilanza)
-
- 1. Ai fini
dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui
all’articolo 4, comma 6, della Legge contengono il
termine entro il quale i destinatari devono inviare
gli elementi richiesti.
- 2. Ai fini
dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità
può convocare, previo congruo preavviso e con
indicazione delle circostanze su cui devono essere
sentiti, i rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli amministratori, i
sindaci, i revisori, i direttori di imprese e
società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
- 3. L’Autorità
può altresì inviare funzionari per assumere notizie
e chiarimenti nella sede di amministrazioni e
imprese.
- 4.
(comma non ammesso al
"Visto" della corte dei conti)
-
-
Art. 5
-
(Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
-
- 1. In
relazione agli elementi acquisiti anche a norma
dell’articolo 4, l’Autorità delibera l’apertura
dell’istruttoria in merito alla situazione
sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i
soggetti interessati.
- 2. La
comunicazione deve contenere gli elementi essenziali
della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve
assegnare il termine, non inferiore a venti giorni,
entro il quale il destinatario può chiedere di
essere sentito.
- 3. Per
l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti
dalla Legge, l’Autorità si avvale del Servizio
Ispettivo fissando l’oggetto, la data di inizio e di
ultimazione dell’ispezione.
- 4. Salvo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della
Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi
dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990,
n. 241,e successive modificazioni.
-
-
Art. 6
-
(Esercizio del potere sanzionatorio)
-
- 1. L’Autorità
provvede alla contestazione della violazione del
dovere di informazione di cui all’articolo 4, commi
6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta
dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui all’articolo 10, comma
1 quater, della Legge, concedendo un termine non
inferiore a venti giorni per la presentazione di
eventuali giustificazioni scritte.
- 2. Decorso
detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni
eventualmente pervenute e delibera in merito.
- 3. I
provvedimenti prevedono il termine di pagamento
delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice
amministrativo nei modi e nei termini di legge.
- 4. Nel caso
di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli
obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle
dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1
quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
- 5. Nel caso
di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge,
l’Autorità informa i soggetti competenti per
l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità
l’esito del procedimento disciplinare.
-
-
TITOLO II
-
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E
DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
-
-
-
-
CAPO I
-
Organi del procedimento
-
-
-
Art.7
-
(Il responsabile del procedimento per la
realizzazione di lavori pubblici)
-
- 1. Le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni
singolo intervento sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un responsabile del
procedimento, nominato dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico,
prima della fase di predisposizione del progetto
preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui
all’articolo 14, comma 1, della Legge.
- 2. Il
responsabile del procedimento provvede a creare le
condizioni affinché il processo realizzativo
dell’intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla
qualità richiesta, alla manutenzione programmata,
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge
in materia.
- 3. Nello
svolgimento delle attività di propria competenza il
responsabile del procedimento formula proposte al
dirigente cui è affidato il programma triennale e
fornisce allo stesso dati e informazioni:
- a)
nelle fasi di aggiornamento annuale del
programma triennale;
- b)
nelle fasi di affidamento, di elaborazione
ed approvazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo;
- c)
nelle procedure di scelta del contraente per
l'affidamento di appalti e concessioni;
- d)
sul controllo periodico del rispetto dei
tempi programmati e del livello di
prestazione, qualità e prezzo;
- e)
nelle fasi di esecuzione e collaudo dei
lavori.
- 4. Il
responsabile del procedimento è un tecnico in
possesso di titolo di studio adeguato alla natura
dell’intervento da realizzare, abilitato
all'esercizio della professione o, quando
l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti,
è un funzionario con idonea professionalità, e con
anzianità di servizio in ruolo non inferiore a
cinque anni. Il responsabile del procedimento può
svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle
proprie competenze professionali, anche le funzioni
di progettista o di direttore dei lavori. Tali
funzioni non possono coincidere nel caso di
interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
h) ed i), e di interventi di importo superiore a
500.000 Euro.
- 5. In caso di
particolare necessità nei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo
inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le
competenze del responsabile del procedimento sono
attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o
della struttura corrispondente. Ove non sia presente
tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale
attiene il lavoro da realizzare.
- 6. I soggetti
non tenuti alla applicazione dell’articolo 7 della
Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento
dei compiti previsti per il responsabile del
procedimento dalle norme della Legge e del
regolamento che li riguardano.
-
-
-
Art. 8
-
(Funzioni e compiti del responsabile del
procedimento)
-
- 1. Il
responsabile del procedimento fra l’altro:
- a)
promuove e sovrintende agli accertamenti ed
alle indagini preliminari idonei a
consentire la verifica della fattibilità
tecnica, economica ed amministrativa degli
interventi ;
- b)
verifica in via generale la conformità
ambientale, paesistica, territoriale ed
urbanistica degli interventi e promuove
l’avvio delle procedure di variante
urbanistica ;
- c)
redige, secondo quanto previsto
dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge,
il documento preliminare alla
progettazione ;
- d)
accerta e certifica la ricorrenza delle
condizioni di cui all’articolo 17, comma 4,
della Legge, motiva la scelta del metodo di
affidamento degli incarichi di natura
tecnica, coordina e verifica la
predisposizione dei bandi di gara, nonché il
successivo svolgimento delle relative
procedure ;
e)
coordina le attività necessarie al fine della
redazione del progetto preliminare, verificando
che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati
gli indirizzi che devono essere seguiti nei
successivi livelli di progettazione ed i diversi
gradi di approfondimento delle verifiche, delle
rilevazioni e degli elaborati richiesti ;
- f)
coordina le attività necessarie alla
redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, verificando che siano rispettate
le indicazioni contenute nel documento
preliminare alla progettazione e nel
progetto preliminare, nonché alla redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza;
- g)
convoca e presiede nelle procedure di
licitazione privata e di appalto concorso,
ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per l’illustrazione del progetto
e per consentire osservazioni allo stesso;
- h)
propone alla amministrazione aggiudicatrice
i sistemi di affidamento dei lavori e
garantisce la conformità a legge delle
disposizioni contenute nei bandi di gara e
negli inviti ; nel caso di trattativa
privata effettua le dovute comunicazioni
all’Autorità, promuove la gara informale e
garantisce la pubblicità dei relativi atti ;
- i)
richiede all'amministrazione aggiudicatrice
la nomina della commissione giudicatrice dei
concorsi di idee, dei concorsi di
progettazione, degli appalti concorsi,
nonché degli appalti per l'affidamento delle
concessioni di lavori pubblici;
- l)
promuove l’istituzione dell’ufficio di
direzione dei lavori ed accerta la
sussistenza delle condizioni che ai sensi
dell’articolo 17, comma 4, della Legge
giustificano l’affidamento dell’incarico a
soggetti esterni alla amministrazione
aggiudicatrice;
- m)
accerta e certifica le situazioni di carenza
di organico in presenza delle quali le
funzioni di collaudatore sono affidate ai
sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge
ai soggetti esterni alla stazione
appaltante;
- n)
adotta gli atti di competenza a seguito
delle iniziative e delle segnalazioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
o)
effettua, prima dell'approvazione del progetto
in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle
indicazioni del documento preliminare e alle
disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza
dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena
disponibilità degli immobili;
- p)
nel caso di lavori eseguibili per lotti,
accerta e attesta:
1 -
l’avvenuta redazione, ai fini
dell'inserimento nell’elenco annuale, della
progettazione preliminare dell'intero lavoro
e la sua articolazione per lotti;
2 -
la quantificazione, nell’ambito del
programma e dei relativi aggiornamenti, dei
mezzi finanziari necessari per appaltare
l'intero lavoro;
3 -
l’idoneità dei singoli lotti a costituire
parte funzionale, fattibile e fruibile
dell'intero intervento;.
q)
svolge le attività necessarie
all’espletamento della conferenza dei
servizi, curando gli adempimenti di
pubblicità delle relative deliberazioni ed
assicurando l’allegazione del verbale della
conferenza stessa al progetto preliminare
posto a base delle procedure di appalto
concorso e di affidamento della concessione
di lavori pubblici;
- r)
svolge la funzione di vigilanza sulla
realizzazione dei lavori nella concessione
di lavori pubblici, verificando il rispetto
delle prescrizioni contrattuali;
- s)
raccoglie, verifica e trasmette
all’Osservatorio dei lavori pubblici gli
elementi relativi agli interventi di sua
competenza;
- t)
accerta la data di effettivo inizio dei
lavori e ogni altro termine di svolgimento
dei lavori;
- u)
trasmette agli organi competenti della
amministrazione aggiudicatrice la proposta
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
di sospensione, allontanamento delle imprese
e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
- v)
assicura che ricorrano le condizioni di
legge previste per le varianti in corso
d'opera;
- w)
irroga le penali per il ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori;
- x)
accerta e certifica negli interventi
l’eventuale presenza delle caratteristiche
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h)
ed i);
- y)
propone la risoluzione del contratto ogni
qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone
la definizione bonaria delle controversie che
insorgono in ogni fase di realizzazione dei
lavori.
- 2. Il
responsabile del procedimento assume il ruolo di
responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle
norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella
struttura organizzativa della amministrazione
aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il
committente, non intenda adempiere direttamente agli
obblighi dalle stesse norme previsti. La
designazione deve contenere l’indicazione degli
adempimenti di legge oggetto dell’incarico.
- 3. Salvo
diversa indicazione, il responsabile del
procedimento nello svolgimento dell’incarico di
responsabile dei lavori:
-
-
si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela previste dalla legge;
-
-
determina la durata dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere contemporaneamente
o successivamente;
-
-
designa il coordinatore per la progettazione e
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
-
-
vigila sulla loro attività, valuta il piano di
sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano
generale di sicurezza e il fascicolo predisposti
dal coordinatore per la progettazione;
-
-
comunica alle imprese esecutrici i nominativi
dei coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano
indicati nel cartello di cantiere;
-
-
assicura la messa a disposizione di tutti i
concorrenti alle gare di appalto del piano di
sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale
piano generale di sicurezza;
-
- trasmette
la notifica preliminare all’organo sanitario
competente nonché, chiede, ove è necessario,
alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera
di commercio industria e artigianato; chiede
inoltre alle stesse imprese una dichiarazione
autentica in ordine all’organico medio annuo,
destinato al lavoro in oggetto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza
con il costo sostenuto per il personale
dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi
annuali attestanti la congruenza dei versamenti
assicurativi e previdenziali effettuati in
ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti.
- 4. Il
responsabile del procedimento svolge i propri
compiti con il supporto dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici.
- 5. Nel caso
di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del
procedimento propone all’amministrazione
aggiudicatrice l'affidamento delle attività di
supporto secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente. I soggetti
affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
- 6. Gli
affidatari dei servizi di supporto di cui al
presente articolo non possono partecipare agli
incarichi di progettazione ovvero ad appalti e
concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e
cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o
per il tramite di altro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato a questi ai
sensi dell’articolo 17, comma 9, della Legge.
- 7. Il
responsabile del procedimento che violi gli obblighi
posti a suo carico dalla Legge e dal presente
regolamento o che non svolga i compiti assegnati con
la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione
dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge
relativamente all’intervento affidatogli, ed è
tenuto a risarcire i danni derivati alla
amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del
suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall’ordinamento di
appartenenza.
-
-
CAPO II
Disciplina dell’accesso agli atti e forme di
pubblicità
Art. 9
(Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
1. Della
convocazione della conferenza dei servizi è data
pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di
svolgimento della stessa, mediante comunicazione,
con contestuale allegazione del progetto, da
effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel
caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal
comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità.
Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci
giorni successivi alla data di conclusione dei
lavori della conferenza dei servizi viene data
pubblicità alle determinazioni assunte in quella
sede con il relativo verbale.
2. In caso di
affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei
lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno
procedere alla conferenza dei servizi, l’amministrazione
aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del
progetto preliminare; il relativo verbale integra il
progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 10
(Accesso agli atti)
1. Ai sensi
dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
sottratte all’accesso le relazioni riservate del
direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle
domande e sulle riserve dell’impresa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
-
CAPO I
-
La programmazione dei lavori
-
-
Art.11
-
(Disposizioni preliminari)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per
individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al
fine di identificare gli interventi necessari al loro
soddisfacimento.
2. Sulla base
dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di
fattibilità necessari per l'elaborazione del programma
di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di
programmi di lavori pubblici gli enti locali
territoriali applicano le norme previste nei propri
ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge
e del regolamento.
Art. 12
(Fondo per accordi bonari)
1. E'
obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito
dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il
tre per cento delle spese previste per l'attuazione
degli interventi compresi nel programma, destinato alla
eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione
dell’articolo 31 bis della Legge, nonché ad eventuali
incentivi per l’accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori
finanziati con assunzione di prestiti o con risorse,
aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale
predetta può essere direttamente accantonata sui
relativi stanziamenti.
3. I ribassi
d'asta e le economie comunque realizzate nella
esecuzione del programma possono essere destinate, su
proposta del responsabile del procedimento, ad integrare
il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme
restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli
interventi previsti dal programma.
5. Non possono
essere in ogni caso riportati a residui importi
superiori al dieci per cento dei residui passivi
relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente
gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del
fondo non utilizzate sono portate in economia e
concorrono a determinare il risultato contabile
dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.
Art.13
(Programma triennale)
1. In conformità
allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e sulla base degli studi di cui
all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto,
aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo
triennio. Tale programma è deliberato dalle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio
pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco
dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma
indica, per tipologia e in relazione alle specifiche
categorie degli interventi, le loro finalità, i
risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le
problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di
assetto territoriale o di settore, il grado di
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili,
la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le
priorità del programma privilegiano valutazioni di
pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di
programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30
settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è
fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai
responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le
Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento
definitivo del programma entro 90 giorni
dall’approvazione della legge di bilancio da parte del
Parlamento.
4. Sulla base
dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la
stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno
successivo.
Art. 14
(Pubblicità del programma)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio
dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo
predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i
programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi
annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo
14, comma 11, della Legge.
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale
trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di
ciascun anno.
3. Le
caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiori al controvalore in
Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono
altresì rese note mediante comunicazione di
preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell’Unione Europea.
-
CAPO II
La progettazione
Sezione prima : Disposizioni generali
Art. 15
(Disposizioni preliminari)
1. La
progettazione ha come fine fondamentale la
realizzazione di un intervento di qualità e
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione è informata, tra l’altro, a principi
di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali
non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle
risorse naturali impegnate dall’intervento e di
massima manutenibilità, durabilità dei materiali e
dei componenti, sostituibilità degli elementi,
compatibilità dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell’intervento
nel tempo.
2. Il
progetto è redatto, salvo quanto disposto dal
responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo
16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi
livelli di definizione: preliminare, definitivo ed
esecutivo. I tre livelli costituiscono una
suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono
e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di
potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita
utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura
dell’appaltatore e con l’approvazione del direttore
dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni sulle modalità di realizzazione
dell’opera o del lavoro.
4. Il
responsabile del procedimento cura la redazione di
un documento preliminare all'avvio della
progettazione, con allegato ogni atto necessario
alla redazione del progetto.
5. Il
documento preliminare, con approfondimenti tecnici e
amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla
tipologia e categoria dell’intervento da realizzare,
riporta fra l’altro l’indicazione :
- a) della
situazione iniziale e della possibilità di far
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) degli
obiettivi generali da perseguire e delle strategie
per raggiungerli ;
- c) delle
esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle
regole e norme tecniche da rispettare;
- e) dei
vincoli di legge relativi al contesto in cui
l’intervento è previsto ;
- f) delle
funzioni che dovrà svolgere l’intervento;
- g) dei
requisiti tecnici che dovrà rispettare ;
- h) degli
impatti dell’opera sulle componenti ambientali e nel
caso degli organismi edilizi delle attività ed unità
ambientali;
- i) delle fasi
di progettazione da sviluppare e della loro sequenza
logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei
livelli di progettazione e degli elaborati grafici e
descrittivi da redigere;
- m) dei limiti
finanziari da rispettare e della stima dei costi e
delle fonti di finanziamento;
- n) del
sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni,
in relazione alla loro specificità e dimensione,
sono redatti nel rispetto degli standard
dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il
massimo rispetto e la piena compatibilità con le
caratteristiche del contesto territoriale e
ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella
fase di costruzione che in sede di gestione.
- 7. Gli
elaborati progettuali prevedono misure atte ad
evitare effetti negativi sull’ambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed
archeologico in relazione all’attività di cantiere
ed a tal fine comprendono:
- a)
uno studio della viabilità di accesso ai
cantieri, ed eventualmente la progettazione
di quella provvisoria, in modo che siano
contenuti l’interferenza con il traffico
locale ed il pericolo per le persone e
l’ambiente;
- b)
l’indicazione degli accorgimenti atti ad
evitare inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici;
- c) la
localizzazione delle cave eventualmente
necessarie e la valutazione sia del tipo e
quantità di materiali da prelevare, sia
delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;
- d) lo
studio e la copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti
alla tutela e salvaguardia del patrimonio di
interesse artistico e storico e delle opere
di sistemazione esterna.
- 8. I progetti
sono redatti considerando anche il contesto in cui
l’intervento si inserisce in modo che esso non
pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
- 9. I progetti
devono essere redatti secondo criteri diretti a
salvaguardare nella fase di costruzione e in quella
di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone
interessate dai fattori di rischio per la sicurezza
e la salute degli operai.
- 10. Tutti gli
elaborati devono essere sottoscritti dal progettista
o dai progettisti responsabili degli stessi nonché
dal progettista responsabile dell’integrazione fra
le varie prestazioni specialistiche.
- 11. La
redazione dei progetti delle opere o dei lavori
complessi ed in particolare di quelli di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica dell’"analisi
del valore". In tale caso le relazioni illustrano i
risultati di tali analisi.
- 12. Qualora
siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta
deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia
di valutazione qualitativa e quantitativa,
multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di
dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni
progettuali possibili.
-
-
Art. 16
-
(Norme tecniche)
1. I progetti sono
predisposti in conformità alle regole e norme tecniche
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al
momento della loro redazione.
- 2. I
materiali e i prodotti sono conformi alle regole
tecniche previste dalle vigenti disposizioni di
legge, le norme armonizzate e le omologazioni
tecniche. Le relazioni tecniche indicano la
normativa applicata.
3. E’ vietato
introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza
oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di
favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una
produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché
accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché
non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto
dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente
precise e comprensibili.
-
Art. 17
-
(Quadri economici)
-
- 1. I quadri
economici degli interventi sono predisposti con
progressivo approfondimento in rapporto al livello
di progettazione al quale sono riferiti e con le
necessarie variazioni in relazione alla specifica
tipologia e categoria dell’intervento stesso e
prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
- a)
lavori a misura, a corpo, in economia;
- b)
somme a disposizione della stazione
appaltante per:
- 1-
lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto;
- 2-
rilievi, accertamenti e indagini;
- 3-
allacciamenti ai pubblici servizi;
- 4-
imprevisti;
- 5-
acquisizione aree o immobili;
- 6-
accantonamento di cui all’articolo 26, comma
4, della Legge;
- 7-
spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi,
alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti;
- 8-
spese per attività di consulenza o di
supporto;
- 9-
eventuali spese per commissioni
giudicatrici;
- 10-
spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere artistiche;
- 11-
spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
-
- L’importo
dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve
essere suddiviso in importo per l’esecuzione
delle lavorazioni ed importo per l’attuazione
dei piani di sicurezza.
-
Sezione seconda: Progetto preliminare
-
-
Art. 18
-
(Documenti componenti il progetto preliminare)
-
- 1. Il
progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche più significative degli elaborati
dei successivi livelli di progettazione, in funzione
delle dimensioni economiche e della tipologia e
categoria dell’intervento, ed è composto, salva
diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
- a) relazione
illustrativa;
- b) relazione
tecnica;
- c) studio di
prefattibilità ambientale;
- d) indagini
geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari;
- e)
planimetria generale e schemi grafici;
- f) prime
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza;
- g) calcolo
sommario della spesa.
2. Qualora il
progetto debba essere posto a base di gara di un appalto
concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono
effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le
indagini necessarie quali quelle geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono
redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un
capitolato speciale prestazionale.
- 3. Qualora il
progetto preliminare è posto a base di gara per
l’affidamento di una concessione di lavori pubblici,
deve essere altresì predisposto un piano economico e
finanziario di massima, sulla base del quale sono
determinati gli elementi previsti dall’articolo 85,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da
inserire nel relativo bando di gara.
-
-
Art. 19
-
(Relazione illustrativa del progetto preliminare)
-
- 1. La
relazione illustrativa, secondo la tipologia, la
categoria e la entità dell’intervento, contiene:
- a) la
descrizione dell’intervento da realizzare;
- b)
l’illustrazione delle ragioni della
soluzione prescelta sotto il profilo
localizzativo e funzionale, nonché delle
problematiche connesse alla prefattibilità
ambientale, alle preesistenze archeologiche
e alla situazione complessiva della zona, in
relazione alle caratteristiche e alle
finalità dell’intervento, anche con
riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c)
l’esposizione della fattibilità
dell’intervento, documentata attraverso lo
studio di prefattibilità ambientale,
dell’esito delle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche di prima approssimazione delle aree
interessate e dell’esito degli accertamenti
in ordine agli eventuali vincoli di natura
storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati;
- d)
l’accertamento in ordine alla disponibilità
delle aree o immobili da utilizzare, alle
relative modalità di acquisizione, ai
prevedibili oneri e alla situazione dei
pubblici servizi;
- e)
gli indirizzi per la redazione del progetto
definitivo in conformità di quanto disposto
dall’articolo 15, comma 4, anche in
relazione alle esigenze di gestione e
manutenzione ;
- f) il
cronoprogramma delle fasi attuative con
l’indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo ;
- g) le
indicazioni necessarie per garantire
l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e
dei servizi esistenti.
- 2. La
relazione dà chiara e precisa nozione di quelle
circostanze che non possono risultare dai disegni e
che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita
del progetto.
- 3. La
relazione riferisce in merito agli aspetti
funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi
del progetto e ai calcoli sommari giustificativi
della spesa. Nel caso di opere puntuali, la
relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La relazione
riporta una sintesi riguardante forme e fonti di
finanziamento per la copertura della spesa, l’eventuale
articolazione dell’intervento in lotti funzionali e
fruibili, nonché i risultati del piano economico
finanziario.
-
Art. 20
-
(Relazione tecnica)
-
- 1. La
relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi
tecnici di prima approssimazione connessi alla
tipologia e categoria dell’intervento da realizzare,
con l’indicazione di massima dei requisiti e delle
prestazioni che devono essere riscontrate
nell’intervento.
-
-
Art. 21
-
(Studio di prefattibilità ambientale)
-
- 1. Lo studio
di prefattibilità ambientale in relazione alla
tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e
allo scopo di ricercare le condizioni che consentano
un miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale comprende:
- a) la
verifica, anche in relazione
all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità
dell’intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali
ed urbanistici sia a carattere generale che
settoriale;
- b) lo
studio sui prevedibili effetti della
realizzazione dell’intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e
sulla salute dei cittadini;
- c) la
illustrazione, in funzione della
minimizzazione dell’impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della
soluzione progettuale prescelta nonché delle
possibili alternative localizzative e
tipologiche;
- d) la
determinazione delle misure di compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di
ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei
relativi costi da inserire nei piani
finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di tutela
ambientale che si applicano all'intervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa
di settore per l'esercizio di impianti,
nonché l’indicazione dei criteri tecnici che
si intendono adottare per assicurarne il
rispetto.
-
- 2. Nel caso
di interventi ricadenti sotto la procedura di
valutazione di impatto ambientale, lo studio di
prefattibilità ambientale, contiene le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione
preliminare dei contenuti dello studio di impatto
ambientale. Nel caso di interventi per i quali si
rende necessaria la procedura di selezione prevista
dalle direttive comunitarie lo studio di
prefattibilità ambientale consente di verificare che
questi non possono causare impatto ambientale
significativo ovvero deve consentire di identificare
misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
-
-
-
Art. 22
-
(Schemi grafici del progetto preliminare)
-
- 1. Gli schemi
grafici, redatti in scala opportuna e debitamente
quotati, con le necessarie differenziazioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell’intervento, e tenendo conto della
necessità di includere le misure e gli interventi di
cui all’articolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
- a) per opere
e lavori puntuali:
- -
dallo stralcio dello strumento di
pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo,
sul quale sono indicate la localizzazione
dell’intervento da realizzare e le eventuali
altre localizzazioni esaminate;
- -
dalle planimetrie con le indicazioni delle
curve di livello in scala non inferiore a 1:
2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da
realizzare e le altre eventuali ipotesi
progettuali esaminate;
- -
dagli schemi grafici e sezioni schematiche
nel numero, nell’articolazione e nelle scale
necessarie a permettere l'individuazione di
massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche delle opere e dei lavori da
realizzare, integrati da tabelle relative ai
parametri da rispettare;
- b) per opere
e lavori a rete:
- -
dalla corografia generale contenente
l'indicazione dell'andamento planimetrico
delle opere e dei lavori da realizzare e gli
eventuali altri andamenti esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al
sistema di trasporti e degli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico,
all’ubicazione dei servizi esistenti in
scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono
necessarie più corografie, va redatto anche
un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1: 100.000;
- -
dallo stralcio dello strumento di
pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo
sul quale è indicato il tracciato delle
opere e dei lavori da realizzare e gli
eventuali altri tracciati esaminati. Se sono
necessari più stralci, deve essere redatto
anche un quadro d’insieme in scala non
inferiore a 1: 25.000;
- -
dalle planimetrie con le indicazioni delle
curve di livello, in scala non inferiore a
1: 5.000, sulle quali sono riportati
separatamente il tracciato delle opere e dei
lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessarie più
planimetrie, deve essere redatto un quadro
d’insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- - dai
profili longitudinali e trasversali
altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a
1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali
e simili in scala non inferiore ad 1:100
nonché uguali profili per le eventuali altre
ipotesi progettuali esaminate;
- -
dalle indicazioni di massima, in scala
adeguata, di tutti i manufatti speciali che
l’intervento richiede;
- -
dalle tabelle contenenti tutte le quantità
caratteristiche delle opere e dei lavori da
realizzare.
- 2. Sia per le
opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i
lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli
elaborati e le relative scale da adottare in sede di
progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le
scale minime previste nei successivi articoli. Le
planimetrie e gli schemi grafici riportano le
indicazioni preliminari relative al soddisfacimento
delle esigenze di cui all’articolo 14, comma 7,
della Legge.
-
-
Art. 23
-
(Calcolo sommario della spesa)
-
- 1. Il calcolo
sommario della spesa è effettuato:
- a)
per quanto concerne le opere o i lavori,
applicando alle quantità caratteristiche
degli stessi, i corrispondenti costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio
dei lavori pubblici. In assenza di costi
standardizzati, applicando parametri desunti
da interventi similari realizzati, ovvero
redigendo un computo metrico-estimativo di
massima con prezzi unitari ricavati dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti
nell’area interessata;
- b)
per quanto concerne le ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante,
attraverso valutazioni di massima effettuate
in sede di accertamenti preliminari a cura
del responsabile del procedimento.
-
Art. 24
-
(Capitolato speciale prestazionale del progetto
preliminare)
-
-
- Il
capitolato speciale prestazionale contiene:
- a)
l'indicazione delle necessità funzionali,
dei requisiti e delle specifiche prestazioni
che dovranno essere presenti nell’intervento
in modo che questo risponda alle esigenze
della stazione appaltante e degli
utilizzatori, nel rispetto delle rispettive
risorse finanziarie;
- b) la
specificazione delle opere generali e delle
eventuali opere specializzate comprese
nell’intervento con i relativi importi;
- c)
una tabella degli elementi e sub-elementi in
cui l’intervento è suddivisibile, con
l'indicazione dei relativi pesi normalizzati
necessari per l'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
-
Sezione terza: Progetto definitivo
-
-
-
Art. 25
-
(Documenti componenti il progetto definitivo)
-
- 1. Il
progetto definitivo, redatto sulla base delle
indicazioni del progetto preliminare approvato e di
quanto emerso in sede di eventuale conferenza di
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio della concessione edilizia,
dell'accertamento di conformità urbanistica o di
altro atto equivalente.
- 2. Esso
comprende:
- a)
relazione descrittiva;
- b)
relazioni geologica, geotecnica, idrologica,
idraulica, sismica;
- c)
relazioni tecniche specialistiche;
- d)
rilievi planoaltimetrici e studio di
inserimento urbanistico;
- e)
elaborati grafici;
- f)
studio di impatto ambientale ove previsto
dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale ;
- g)
calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale
degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
- l)
computo metrico estimativo;
- m)
quadro economico.
- 3. Quando il
progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge
ferma restando la necessità della previa
acquisizione della positiva valutazione di impatto
ambientale se richiesta, in sostituzione del
disciplinare di cui all’articolo 32, il progetto è
corredato dallo schema di contratto e dal capitolato
speciale d’appalto redatti con le modalità indicate
all’articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la
sede di redazione e tempi della progettazione
esecutiva, nonché le modalità di controllo del
rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni
del progetto definitivo.
- 4. Gli
elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli
preliminari sono sviluppati ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze
tecniche e di costo.
-
-
-
Art. 26
-
(Relazione descrittiva del progetto definitivo)
-
- 1. La
relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare
la rispondenza del progetto alle finalità
dell'intervento, il rispetto del prescritto livello
qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici
attesi.
- 2. In
particolare la relazione:
- a) descrive,
con espresso riferimento ai singoli punti della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli
aspetti dell'inserimento dell’intervento sul
territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonché i
criteri di progettazione delle strutture e degli
impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in
merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la
geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico
che sono stati esaminati e risolti in sede di
progettazione attraverso lo studio di fattibilità
ambientale, di cui all’art. 29, ove previsto, nonché
attraverso i risultati di apposite indagini e studi
specialistici;
c) indica le
eventuali cave e discariche da utilizzare per la
realizzazione dell’intervento con la specificazione
dell’avvenuta autorizzazione;
d) indica le
soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in
merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti
a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica
sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i
nuovi manufatti ;
f) contiene le
motivazioni che hanno indotto il progettista ad
apportare variazioni alle indicazioni contenute nel
progetto preliminare;
- g) riferisce
in merito alle eventuali opere di abbellimento
artistico o di valorizzazione architettonica;
- h) riferisce
in merito al tempo necessario per la redazione del
progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello
indicato nel cronoprogramma del progetto
preliminare.
- 3. Quando il
progetto definitivo è posto a base di gara e
riguarda interventi complessi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere
corredata da quanto previsto all’articolo 36, comma
3.
-
-
-
Art. 27
-
(Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e
idraulica del progetto definitivo)
1. La relazione
geologica comprende, sulla base di specifiche indagini
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti
nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura
e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il
modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e
caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica
e il comportamento in assenza ed in presenza delle
opere.
- 2. La
relazione geotecnica definisce, alla luce di
specifiche indagini geotecniche, il comportamento
meccanico del volume di terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del
manufatto e che a sua volta influenzerà il
comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre
i calcoli geotecnici per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto con il
terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo
studio delle acque meteoriche, superficiali e
sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti
dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i
procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le
grandezze di interesse.
-
-
Art. 28
-
(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto
definitivo)
-
- 1. Ove la
progettazione implichi la soluzione di questioni
specialistiche, queste formano oggetto di apposite
relazioni che definiscono le problematiche e
indicano le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.
-
-
Art. 29
-
(Studio di impatto ambientale e studio di
fattibilità ambientale)
-
- 1. Lo studio
di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa
vigente, è redatto secondo le norme tecniche che
disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base
dei risultati della fase di selezione preliminare
dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati
e delle informazioni raccolte nell'ambito del
progetto stesso anche con riferimento alle cave e
alle discariche.
- 2. Lo studio
di fattibilità ambientale, tenendo conto delle
elaborazioni a base del progetto definitivo,
approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella
fase di redazione del progetto preliminare, ed
analizza e determina le misure atte a ridurre o
compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente
e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la
qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle
indagini tecniche, alle caratteristiche
dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di
cantiere e di esercizio, alla natura delle attività
e lavorazioni necessarie all’esecuzione
dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle
aree interessate. Esso contiene tutte le
informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
-
-
Art. 30
-
(Elaborati grafici del progetto definitivo)
-
- 1. Gli
elaborati grafici descrivono le principali
caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi
individuano le caratteristiche delle fondazioni e
sono redatti nelle opportune scale in relazione al
tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da
realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono
costituiti, salva diversa indicazione del progetto
preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il
medesimo progetto, da:
- a)
stralcio dello strumento urbanistico
generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata
all’intervento;
- b)
planimetria d'insieme in scala non inferiore
a 1:500, con le indicazioni delle curve di
livello dell'area interessata
all’intervento, con equidistanza non
superiore a cinquanta centimetri, delle
strade, della posizione, sagome e distacchi
delle eventuali costruzioni confinanti e
delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;
- c)
planimetria in scala non inferiore a 1:200,
in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più
sezioni atte ad illustrare tutti i profili
significativi dell’intervento, anche in
relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i
corpi di fabbrica. Tutte le quote
altimetriche relative sia al piano di
campagna originario sia alla sistemazione
del terreno dopo la realizzazione
dell’intervento, sono riferite ad un
caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando
le recinzioni, le essenze arboree da porre a
dimora e le eventuali superfici da destinare
a parcheggio; è altresì integrata da una
tabella riassuntiva di tutti gli elementi
geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie
coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;
- d) le
piante dei vari livelli, nella scala
prescritta dai regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e delle
strutture portanti. Le quote altimetriche
sono riferite al caposaldo di cui alla
lettera c) ed in tutte le piante sono
indicate le linee di sezione di cui alla
lettera e);
- e)
almeno due sezioni, trasversale e
longitudinale nella scala prescritta da
regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100,
con la misura delle altezze nette dei
singoli piani, dello spessore dei solai e
della altezza totale dell'edificio. In tali
sezioni è altresì indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione
dell’intervento, lungo le sezioni stesse,
fino al confine ed alle eventuali strade
limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso caposaldo di cui alla
lettera c);
- f)
tutti i prospetti, a semplice contorno,
nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100
completi di riferimento alle altezze e ai
distacchi degli edifici circostanti, alle
quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche. Se l'edificio è adiacente ad
altri fabbricati, i disegni dei prospetti
comprendono anche quelli schematici delle
facciate adiacenti;
- g)
elaborati grafici nella diversa scala
prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:200 atti ad
illustrare il progetto strutturale nei suoi
aspetti fondamentali, in particolare per
quanto riguarda le fondazioni;
- h)
schemi funzionali e dimensionamento di
massima dei singoli impianti, sia interni
che esterni ;
- i)
planimetrie e sezioni in scala non inferiore
a 1:200, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne
e la localizzazione delle centrali dei
diversi apparati, con l'indicazione del
rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il
relativo costo;
- 3. Le
prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli
edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere
puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
- 4. Per
interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui
al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con
idonea rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
- 5. Per i
lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti,
oltre che da quelli già predisposti con il progetto
preliminare, anche da:
- a)
stralcio dello strumento urbanistico
generale o attuativo con l'esatta
indicazione dei tracciati dell’intervento.
Se sono necessari più stralci è redatto
anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:25.000;
- b)
planimetria in scala non inferiore a 1:2.000
con le indicazioni delle curve di livello
delle aree interessate dall’intervento, con
equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dell’intervento e
delle parti complementari. Se sono
necessarie più planimetrie è redatto anche
un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:5.000;
- c)
profili longitudinali in scala non inferiore
a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le
lunghezze e sezioni trasversali;
- d)
piante, sezioni e prospetti in scala non
inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte,
manufatti e opere speciali comunque
riconducibili ad opere puntuali.
- 6. Per ogni
opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e
categorie, gli elaborati grafici del progetto
definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui
all'articolo 15, comma 7.
-
-
Art. 31
-
(Calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti)
-
- 1. I calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti devono
consentirne il dimensionamento e, per quanto
riguarda le reti e le apparecchiature degli
impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche. I calcoli degli impianti devono
permettere, altresì, la definizione degli eventuali
volumi tecnici necessari.
-
-
Art. 32
-
(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici del progetto definitivo)
-
- 1. Il
disciplinare descrittivo e prestazionale precisa,
sulla base delle specifiche tecniche, tutti i
contenuti prestazionali tecnici degli elementi
previsti nel progetto. Il disciplinare contiene,
inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo
estetico, delle caratteristiche, della forma e delle
principali dimensioni dell’intervento, dei materiali
e di componenti previsti nel progetto.
-
-
Art. 33
-
(Piano particellare di esproprio)
-
- 1. Il piano
particellare degli espropri, degli asservimenti e
delle interferenze con i servizi è redatto in base
alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche
le espropriazioni e gli asservimenti necessari per
gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di
corsi d'acqua.
- 2. Sulle
mappe catastali sono altresì indicate le eventuali
zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in
relazione a specifiche normative o ad esigenze
connesse alla categoria dell'intervento.
- 3. Il piano è
corredato dall'elenco delle ditte che in catasto
risultano proprietarie dell'immobile da espropriare,
asservire o occupare temporaneamente ed è corredato
dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché
delle superfici interessate.
- 4. Per ogni
ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di
espropriazione e di occupazione temporanea
determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo occorrendo apposito sopralluogo.
- 5. Se
l'incarico di acquisire l'area su cui insiste
l'intervento da realizzare è affidato
all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di
quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai
proprietari espropriati, nonché al pagamento delle
eventuali spese legali sostenute se non sussistano
ritardi o responsabilità a lui imputabili.
-
-
Art. 34
-
(Stima sommaria dell’intervento e delle
espropriazioni del progetto definitivo)
1. La stima
sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico
estimativo, redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della
stazione appaltante o dai listini correnti nell’area
interessata.
- 2. Per
eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene
determinato:
- a) applicando
alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai
listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b)
aggiungendo all’importo così determinato una
percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo
ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il
15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei
lavori, per spese generali;
d) aggiungendo
infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
- 3. In
relazione alle specifiche caratteristiche
dell’intervento il computo metrico estimativo può
prevedere le somme da accantonare per eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto
d’appalto o da inserire nel quadro economico tra
quelle a disposizione della stazione appaltante.
- 4.
L’elaborazione della stima sommaria dell’intervento
può essere effettuata anche attraverso programmi di
gestione informatizzata ; se la progettazione è
affidata a progettisti esterni, i programmi devono
essere preventivamente accettati dalla stazione
appaltante.
- 5. Il
risultato della stima sommaria dell’intervento e
delle espropriazioni confluisce in un quadro
economico redatto secondo lo schema di cui
all'articolo 17.
-
-
Sezione quarta: Progetto esecutivo
-
-
Art. 35
-
(Documenti componenti il progetto esecutivo)
-
- 1. Il
progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione
di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico l’intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici
relativi alle opere provvisionali. Il progetto è
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo
nonché delle prescrizioni dettate in sede di
rilascio della concessione edilizia o di
accertamento di conformità urbanistica, o di
conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di
esclusione delle procedure, ove previsti. Il
progetto esecutivo è composto dai seguenti
documenti:
- a)
relazione generale;
- b)
relazioni specialistiche;
- c)
elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
- d)
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e)
piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- f)
piani di sicurezza e di coordinamento;
- g)
computo metrico estimativo definitivo e quadro
economico;
- h)
cronoprogramma ;
- i)
elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l)
quadro dell’incidenza percentuale della quantità di
manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l’opera o il lavoro;
- m) schema di
contratto e capitolato speciale di appalto.
-
-
Art. 36
-
(Relazione generale del progetto esecutivo)
-
- 1. La
relazione generale del progetto esecutivo descrive
in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti
agli elaborati grafici e alle prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali esecutive, per i
particolari costruttivi e per il conseguimento e la
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e
qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede
l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione
precisa le caratteristiche illustrate negli
elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato
speciale d’appalto riguardanti le modalità di
presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare.
- 2. La
relazione generale contiene l’illustrazione dei
criteri seguiti e delle scelte effettuate per
trasferire sul piano contrattuale e sul piano
costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche,
funzionali, architettoniche e tecnologiche previste
dal progetto definitivo approvato; la relazione
contiene inoltre la descrizione delle indagini,
rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in
corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
- 3. La
relazione generale dei progetti riguardanti gli
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere h) ed i), è corredata:
a) da una
rappresentazione grafica di tutte le attività
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più
generale oggetto del progetto fino alle più elementari
attività gestibili autonomamente dal punto di vista
delle responsabilità, dei costi e dei tempi ;
b) da un diagramma
che rappresenti graficamente la pianificazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza
logica e temporale, ferma restando la prescrizione
all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto,
dell'obbligo di presentazione di un programma di
esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi
costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo
dei vari stati di avanzamento dell’esecuzione
dell’intervento alle scadenze temporali contrattualmente
previste.
-
Art. 37
-
(Relazioni specialistiche)
-
- 1. Le
relazioni geologica, geotecnica, idrologica e
idraulica illustrano puntualmente, sulla base del
progetto definitivo, le soluzioni adottate.
- 2. Per gli
interventi di particolare complessità, per i quali
si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto
definitivo, relazioni specialistiche, queste sono
sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione
degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
dell’intervento o del lavoro, compreso quello
relativo alle opere a verde.
- 3. Le
relazioni contengono l'illustrazione di tutte le
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche
effettuate in sede di progettazione esecutiva.
-
-
Art. 38
-
(Elaborati grafici del progetto esecutivo)
-
- 1. Gli
elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i
procedimenti più idonei, sono costituiti :
- a) dagli
elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto
definitivo;
- b) dagli
elaborati che risultino necessari all’esecuzione
delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di
progettazione esecutiva.
- c) dagli
elaborati di tutti i particolari costruttivi ;
- d) dagli
elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive
di dettaglio ;
- e) dagli
elaborati di tutte le lavorazioni che risultano
necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di
approvazione dei progetti preliminari, definitivi o
di approvazione di specifici aspetti dei progetti ;
- f) dagli
elaborati di tutti i lavori da eseguire per
soddisfare le esigenza di cui all’articolo 15, comma
7 ;
- g) dagli
elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati.
- 2. Gli
elaborati sono comunque redatti in scala non
inferiore al doppio di quelle del progetto
definitivo, o comunque in modo da consentire
all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
-
-
Art. 39
-
(Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)
-
- 1 I calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative vigenti,
possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
- 2. I calcoli
esecutivi delle strutture consentono la definizione
e il dimensionamento delle stesse in ogni loro
aspetto generale e particolare, in modo da escludere
la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
- 3. I calcoli
esecutivi degli impianti sono eseguiti con
riferimento alle condizioni di esercizio, alla
destinazione specifica dell’intervento e devono
permettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire
di determinarne il prezzo.
- 4. La
progettazione esecutiva delle strutture e degli
impianti è effettuata unitamente alla progettazione
esecutiva delle opere civili al fine di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di
realizzazione.
- 5. I calcoli
delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei
criteri e delle modalità di calcolo che ne
consentano una agevole lettura e verificabilità.
- 6. Il
progetto esecutivo delle strutture comprende:
- a)
gli elaborati grafici di insieme
(carpenterie, profili e sezioni) in scala
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati
grafici di dettaglio in scala non inferiore
ad 1: 10, contenenti fra l’altro :
- 1)
per le strutture in cemento armato o in
cemento armato precompresso: i tracciati dei
ferri di armatura con l’indicazione delle
sezioni e delle misure parziali e
complessive, nonché i tracciati delle
armature per la precompressione ; resta
esclusa soltanto la compilazione delle
distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
- 2)
per le strutture metalliche o lignee: tutti
i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la
compilazione dei disegni di officina e delle
relative distinte pezzi;
- 3)
per le strutture murarie: tutti gli elementi
tipologici e dimensionali atti a consentirne
l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
- 1)
l'indicazione delle norme di riferimento;
- 2) la
specifica della qualità e delle
caratteristiche meccaniche dei materiali e
delle modalità di esecuzione qualora
necessarie;
- 3)
l'analisi dei carichi per i quali le
strutture sono state dimensionate;
- 4) le
verifiche statiche.
- 7. Nelle
strutture che si identificano con l'intero
intervento, quali ponti, viadotti, pontili di
attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei
particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
- 8. Il
progetto esecutivo degli impianti comprende:
- a)
gli elaborati grafici di insieme, in scala
ammessa o prescritta e comunque non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici
di dettaglio, in scala non inferiore ad
1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b)
l'elencazione descrittiva particolareggiata
delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;
- c) la
specificazione delle caratteristiche
funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.
-
Art. 40
- (Piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti)
-
- 1. Il piano
di manutenzione è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di
qualità, l’efficienza ed il valore economico.
- 2. Il piano
di manutenzione assume contenuto differenziato in
relazione all'importanza e alla specificità
dell'intervento, ed è costituito dai seguenti
documenti operativi :
- a) il
manuale d'uso;
- b) il
manuale di manutenzione;
- c) il
programma di manutenzione;
- 3. Il manuale
d'uso si riferisce all'uso delle parti più
importanti del bene, ed in particolare degli
impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme
delle informazioni atte a permettere all’utente di
conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché
tutti gli elementi necessari per limitare quanto più
possibile i danni derivanti da un’utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le
operazioni atte alla sua conservazione che non
richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare
interventi specialistici.
- 4. Il manuale
d'uso contiene le seguenti informazioni:
- a) la
collocazione nell’intervento delle parti
menzionate;
- b) la
rappresentazione grafica;
- c) la
descrizione;
- d) le
modalità di uso corretto.
- 5. Il manuale
di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle
parti più importanti del bene ed in particolare
degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la
corretta manutenzione nonché per il ricorso ai
centri di assistenza o di servizio.
- 6. Il manuale
di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
- a) la
collocazione nell’intervento delle parti
menzionate;
- b) la
rappresentazione grafica;
- c) la
descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
- d) il
livello minimo delle prestazioni;
- e) le
anomalie riscontrabili;
- f) le
manutenzioni eseguibili direttamente
dall'utente;
- g) le
manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
- 7. Il
programma di manutenzione prevede un sistema di
controlli e di interventi da eseguire, a cadenze
temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di
una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni. Esso si articola secondo tre
sottoprogrammi:
- a) il
sottoprogramma delle prestazioni, che prende
in considerazione, per classe di requisito,
le prestazioni fornite dal bene e dalle sue
parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il
sottoprogramma dei controlli, che definisce
il programma delle verifiche e dei controlli
al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi
momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni
aventi come estremi il valore di collaudo e
quello minimo di norma;
- c) il
sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione
del bene.
- 8. Il
programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il
manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione sono sottoposti a cura del direttore
dei lavori, al termine della realizzazione
dell'intervento, al controllo ed alla verifica di
validità, con gli eventuali aggiornamenti resi
necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione
dei lavori.
- 9. Il piano
di manutenzione è redatto a corredo dei :
- a)
progetti affidati dopo sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
-
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
- c)
progetti affidati dopo diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e
inferiore a 25.000.000 di Euro;
- d)
progetti affidati dopo ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo
inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo
il potere di deroga del responsabile del
procedimento, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, della Legge.
-
Art. 41
-
(Piani di sicurezza e di coordinamento)
-
- 1. I piani di
sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo che prevedono
l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori. La loro redazione comporta, con
riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l’analisi e la valutazione dei
rischi intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di
lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi
di lavorazioni.
- 2. I piani
sono costituiti da una relazione tecnica contenente
le coordinate e la descrizione dell’intervento e
delle fasi del procedimento attuativo, la
individuazione delle caratteristiche delle attività
lavorative con la specificazione di quelle critiche,
la stima della durata delle lavorazioni, e da una
relazione contenente la individuazione, l’analisi e
la valutazione dei rischi in rapporto alla
morfologia del sito, alla pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenza
contemporanea di più soggetti prestatori d’opera,
all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro
elemento utile a valutare oggettivamente i rischi
per i lavoratori. I piani sono integrati da un
disciplinare contenente le prescrizioni operative
atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della
salute dei lavoratori e da tutte le informazioni
relative alla gestione del cantiere. Tale
disciplinare comprende la stima dei costi per dare
attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
-
-
Art. 42
-
(Cronoprogramma)
-
- 1. Il
progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma
delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in
via convenzionale, nel caso di lavori compensati a
prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire
per ogni anno intero decorrente dalla data della
consegna.
- 2. Nei casi
di appalto-concorso e di appalto di progettazione
esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è
presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
- 3 Nel calcolo
del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
- 4. Nel caso
di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma.
-
-
Art. 43
-
(Elenco dei prezzi unitari)
-
- 1. Per la
redazione dei computi metrico-estimativi facenti
parte integrante dei progetti esecutivi, vengono
utilizzati i prezzi adottati per il progetto
definitivo, secondo quanto specificato all'articolo
34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi
redatti con le medesime modalità.
-
-
Art. 44
-
(Computo metrico-estimativo definitivo e quadro
economico)
-
- 1. Il computo
metrico-estimativo del progetto esecutivo
costituisce l'integrazione e l’aggiornamento della
stima sommaria dei lavori redatta in sede di
progetto definitivo, nel rispetto degli stessi
criteri e delle stesse indicazioni precisati
all'articolo 43.
- 2. Il computo
metrico-estimativo viene redatto applicando alle
quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco
di cui all'articolo 43.
- 3. Nel quadro
economico redatto secondo l'articolo 17
confluiscono:
- a) il
risultato del computo metrico estimativo dei
lavori, comprensivi delle opere di cui
all'articolo 15, comma 7;
- b)
l'accantonamento in misura non superiore al
10 per cento per imprevisti e per eventuali
lavori in economia;
- c)
l'importo dei costi di acquisizione o di
espropriazione di aree o immobili, come da
piano particellare allegato al progetto;
- d)
tutti gli ulteriori costi relativi alle
varie voci riportate all'articolo 17.
-
Art. 45
-
(Schema di contratto e Capitolato speciale
d'appalto)
-
- 1. Lo schema
di contratto contiene, per quanto non disciplinato
dal presente regolamento e dal capitolato generale
d'appalto, le clausole dirette a regolare il
rapporto tra stazione appaltante e impresa, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento con
particolare riferimento a:
-
-
termini di esecuzione e penali;
-
-
programma di esecuzione dei lavori;
-
-
sospensioni o riprese dei lavori;
-
-
oneri a carico dell’appaltatore;
-
-
contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
-
-
liquidazione dei corrispettivi;
-
-
controlli;
-
-
specifiche modalità e termini di collaudo;
-
- modalità
di soluzione delle controversie.
- 2. Allo
schema di contratto è allegato il capitolato
speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da
applicare all’oggetto del singolo contratto.
- 3. Il
capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti,
l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e
l’altra la specificazione delle prescrizioni
tecniche ; esso illustra in dettaglio:
- a)
nella prima parte tutti gli elementi
necessari per una compiuta definizione
tecnica ed economica dell’oggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli
aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b)
nella seconda parte le modalità di
esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di
prestazione e le modalità di prove nonché,
ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da
tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le
caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da
presentare in ordine all'omologazione e
all'esito di prove di laboratorio nonché le
modalità di approvazione da parte del
direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza
alle scelte progettuali.
4. Nel caso di
interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera h), il capitolato contiene, altresì, l’obbligo
per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di
qualità di costruzione e di installazione), da
sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori,
che prevede, pianifica e programma le condizioni,
sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi
delle attività di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le
lavorazioni previste in tre classi di importanza :
critica, importante, comune. Appartengono alla classe :
-
-
critica le strutture o loro parti nonché gli
impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la sicurezza delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dell’intervento;
-
-
importante le strutture o loro parti nonché
gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la regolarità
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita
utile dell’intervento ovvero qualora siano
di onerosa sostituibilità o di rilevante
costo ;
-
-
comune tutti i componenti e i materiali non
compresi nelle classi precedenti;
5. La classe di
importanza è tenuta in considerazione :
-
-
nell’approvvigionamento dei materiali da
parte dell’aggiudicatario e quindi dei
criteri di qualifica dei propri fornitori ;
-
-
nella identificazione e rintracciabilità dei
materiali ;
-
- nella
valutazione delle non conformità.
- 6. Per gli
interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il
capitolato speciale d'appalto indica, per ogni
gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento
ritenute omogenee, il relativo importo e la sua
aliquota percentuale riferita all'ammontare
complessivo dell’intervento. Tali importi e le
correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto
esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine
del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e
aliquote possono essere indicati anche disaggregati
nelle loro componenti principali. I pagamenti in
corso d'opera sono determinati sulla base delle
aliquote percentuali così definite, di ciascuna
delle quali viene contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita.
- 7. Per gli
interventi il cui corrispettivo è previsto a misura,
il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo
di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive
dell’opera o del lavoro ritenute omogenee,
desumendolo dal computo metrico-estimativo.
- 8. Ai fini
della disciplina delle varianti e degli interventi
disposti dal direttore dei lavori ai sensi
dell’articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi
di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
- 9. Per i
lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in
parte a misura, la parte liquidabile a misura
riguarda le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definita le
rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base
d'asta.
- 10. Il
capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo
per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei
lavori, un programma esecutivo, anche indipendente
dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel
quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere,
in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in
relazione a determinate esigenze.
-
-
Sezione quinta :
verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti
-
Art. 46
-
(Verifica del progetto preliminare)
-
- 1. Ai sensi
dell’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti
preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile
del procedimento ed alla presenza dei progettisti,
ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla
categoria, all’entità e all’importanza
dell’intervento.
- 2. La
verifica è finalizzata ad accertare la qualità
concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed
economica della soluzione progettuale prescelta e la
sua conformità alle specifiche disposizioni
funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
documento preliminare alla progettazione, e tende
all’obiettivo di ottimizzare la soluzione
progettuale prescelta.
- 3. La
verifica comporta il controllo della coerenza
esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il
contesto socio economico e ambientale in cui
l’intervento progettato si inserisce, il controllo
della coerenza interna tra gli elementi o componenti
della soluzione progettuale prescelta e del rispetto
dei criteri di progettazione indicati nel presente
regolamento, la valutazione dell’efficacia della
soluzione progettuale prescelta sotto il profilo
della sua capacità di conseguire gli obiettivi
attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza
della soluzione progettuale prescelta intesa come
capacità di ottenere il risultato atteso
minimizzando i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione.
-
-
Art. 47
-
(Validazione del progetto)
-
- 1. Prima
della approvazione, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con i progettisti a
verificare la conformità del progetto esecutivo alla
normativa vigente ed al documento preliminare alla
progettazione. In caso di appalto integrato la
verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
- 2. La
validazione riguarda fra l’altro:
- a) la
corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l’assunzione delle rispettive
responsabilità;
- b) la
completezza della documentazione relativa
agli intervenuti accertamenti di fattibilità
tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento;
- c)
l’esistenza delle indagini, geologiche,
geotecniche e, ove necessario, archeologiche
nell'area di intervento e la congruenza dei
risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
- d) la
completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi
e tecnico-economici, previsti dal
regolamento;
- e)
l’esistenza delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti e la valutazione
dell'idoneità dei criteri adottati;
- f)
l’esistenza dei computi metrico-estimativi e
la verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici, descrittivi ed alle
prescrizioni capitolari;
- g) la
rispondenza delle scelte progettuali alle
esigenze di manutenzione e gestione;
- h)
l’effettuazione della valutazione di impatto
ambientale, ovvero della verifica di
esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- i)
l’esistenza delle dichiarazioni in merito al
rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili
al progetto;
- l)
l’acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge, necessarie ad
assicurare l’immediata cantierabilità del
progetto;
m) il
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e
le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d’appalto nonché la verifica
della rispondenza di queste ai canoni della
legalità.
-
-
Art. 48
-
(Modalità delle verifiche e della validazione )
-
- 1. Le
verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono
demandate al responsabile del procedimento che vi
provvede direttamente con il supporto tecnico dei
propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza
di adeguate professionalità avvalendosi del supporto
degli organismi di controllo di cui all’articolo 30,
comma 6, della Legge, individuati secondo le
procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia di appalto di servizi. Le
risultanze delle verifiche sono riportate in verbali
sottoscritti da tutti i partecipanti.
- 2. Gli
affidatari delle attività di supporto non possono
espletare incarichi di progettazione e non possono
partecipare neppure indirettamente agli appalti,
alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi
con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto
le predette attività.
3. Gli oneri
economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui
al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori.
-
Art. 49
-
(Acquisizione dei pareri e approvazione dei
progetti)
-
- 1. La
conferenza dei servizi si svolge dopo l’acquisizione
dei pareri tecnici necessari alla definizione di
tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei
servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che
siano state apportate le modifiche eventualmente
richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i
necessari pareri tecnici.
- 2. Terminata
la verifica di cui all’articolo 47 e svolta la
conferenza di servizi, ciascuna amministrazione
aggiudicatrice procede alla approvazione del
progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal
proprio ordinamento.
- 3. In caso di
opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto
ambientale si procede in ogni caso secondo quanto
previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 7, comma
8, della Legge.
-
-
-
TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA
-
-
-
CAPO I
-
Disposizioni generali
-
-
-
Art.50
-
(Ambito di applicazione)
1. Quando ricorre
una delle situazioni previste dall’articolo 17, comma 4,
della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti
di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g)
della Legge i servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi
tecnici concernenti la redazione del progetto
preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché
le attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione (seguivano
alcune parole non annesse al "Visto" della Corte dei
Conti), secondo le procedure e con le modalità
previste dalle disposizioni del presente titolo.
- 2. Gli
importi degli interventi progettati anteriormente
alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati
secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative
al costo di costruzione di un edificio residenziale.
- 3. Ai fini
del presente titolo si intendono per:
-
a) prestazioni professionali
speciali: le prestazioni previste
dalle vigenti tariffe professionali
non ricomprese in quelle considerate
normali;
-
b) prestazioni accessorie: le
prestazioni professionali non
previste dalle vigenti tariffe.
-
Art. 51
-
(Limiti alla partecipazione alle gare)
-
-
-
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla medesima gara per l’affidamento di un
appalto di servizi di cui all’articolo 50, in
più di un’associazione temporanea ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di
una associazione temporanea.
-
-
Il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora partecipi alla stessa
gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle
quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo.
-
-
La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
-
-
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione
nazionale la cui struttura è articolata su base
locale l’ambito territoriale previsto
dall’articolo 18, comma 2-ter della Legge si
riferisce alle singole articolazioni
territoriali.
-
- Ai sensi
dell’articolo 17, comma 8, della Legge, i
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso
articolo 17, comma 1, lettera g) devono
prevedere la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione secondo le norme dello stato
membro dell’Unione Europea di residenza.
-
Art. 52
-
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti)
-
-
Art. 53
-
(Requisiti delle società di ingegneria)
-
- 1. Ai fini
dell'affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo, le società di ingegneria sono
tenute a disporre di almeno un direttore tecnico,
con funzioni di collaborazione alla definizione
degli indirizzi strategici della società e di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte
dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia
ingegnere o architetto o laureato in una disciplina
tecnica attinente all'attività prevalente svolta
dalla società, abilitato all’esercizio della
professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al
momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti
ovvero abilitato all’esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui
appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad
altro ingegnere o architetto da lui dipendente
abilitato all’esercizio della professione, ed
iscritto al relativo albo professionale, la società
delega il compito di approvare e controfirmare gli
elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell’affidamento ; l’approvazione e la firma degli
elaborati comportano la solidale responsabilità
civile del direttore tecnico o del delegato con la
società di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
- 2. Il
direttore tecnico è formalmente consultato
dall'organo di amministrazione della società
ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi
relativi all'attività di progettazione, si decidono
le partecipazioni a gare per affidamento di
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e
comunque si quando si trattano in generale questioni
relative allo svolgimento di studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e
studi di impatto ambientale.
- 3. Le società
di ingegneria predispongono e aggiornano
l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei
collaboratori coordinati e continuativi direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonché di controllo della
qualità. L’organigramma riporta, altresì,
l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità. Se la società svolge anche attività
diverse dalle prestazioni ai servizi di cui
all’articolo 50, nell'organigramma sono indicate la
struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di
servizi. I relativi costi sono evidenziati in
apposito allegato al conto economico. L'organigramma
e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro
successiva variazione, sono comunicate entro 30
giorni all'Autorità. La verifica delle capacità
economiche finanziarie e tecnico-organizzative della
società ai fini della partecipazione alle gare per
gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola
parte della struttura dedicata alla progettazione.
L’indicazione delle attività diverse da quelle
appartenenti ai servizi di natura tecnica sono
comunicate all’Autorità.
-
-
-
Art. 54
-
(Requisiti delle società professionali)
-
- 1. Le società
professionali, predispongono e aggiornano
l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei
collaboratori coordinati e continuativi impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche e di controllo della qualità.
L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Le società
professionali sono tenute agli obblighi di
comunicazione imposti dall’articolo 53.
-
-
Art. 55
-
(Commissioni giudicatrici)
-
- 1. La
commissione giudicatrice per il concorso di idee,
per il concorso di progettazione e per gli appalti
di servizi è composta da un numero di membri tecnici
non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto
del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno
dipendente della stazione appaltante.
- 2. Alla spesa
per i compensi e i rimborsi spettanti alla
commissione giudicatrice si fa fronte mediante
l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18,
comma 2-bis, della Legge.
-
-
Art. 56
-
(Penali)
-
- 1. I
disciplinari di affidamento dei servizi di
progettazione e delle attività ad essa connesse
precisano le penali da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
- 2. I termini
di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla
tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.
- 3. Le penali
da applicare ai soggetti incaricati della
progettazione o delle attività a questa connesse
sono stabilite dal responsabile del procedimento, in
sede di redazione del documento preliminare alla
progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo
0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.
- 4. Quando la
disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o più di tali
parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi.
-
-
-
CAPO II
-
Concorso di idee
-
-
Art.57
-
(Modalità di espletamento)
-
- 1. Il
concorso di idee è espletato con le modalità del
pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità
secondo la disciplina di cui all’articolo 80, comma
2, qualora l’importo complessivo dei premi sia pari
o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP,
e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i
Ministeri l’importo è fissato nel controvalore in
Euro di 130.000 DSP.
- 2. Possono
partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g)
della Legge, anche i lavoratori subordinati
abilitati all’esercizio della professione e iscritti
al relativo ordine professionale secondo
l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di
impiego, con esclusione dei dipendenti
dell’amministrazione che bandisce il concorso.
- 3. Il
concorrente predispone la proposta ideativa nella
forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.
Nel bando non possono essere richiesti elaborati di
livello pari o superiore a quelli richiesti per il
progetto preliminare. Il tempo di presentazione
della proposta deve essere stabilito in relazione
all’importanza e complessità del tema e non può
essere inferiore a sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
- 4. La
valutazione delle proposte presentate al concorso di
idee è effettuata da una commissione giudicatrice,
costituita ai sensi dell’articolo 55, sulla base di
criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
- 5. Le
stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al
soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
- 6. L'idea
premiata è acquisita in proprietà dalla stazione
appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi
aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di
un concorso di progettazione ovvero di un appalto di
servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e
alla relativa procedura è ammesso a partecipare il
vincitore del premio qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
-
-
Art. 58
-
(Contenuto del bando)
-
- 1. Il bando
per il concorso di idee contiene:
a) nome,
indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail
della stazione appaltante;
- b)
nominativo del responsabile del procedimento;
- c)
descrizione delle esigenze della stazione
appaltante ;
- d)
eventuali modalità di rappresentazione delle
idee;
- e)
modalità di presentazione delle proposte,
comunque costituite da schemi grafici e da una
relazione tecnico economica;
- f)
termine per la presentazione delle proposte;
- g)
criteri e metodi per la valutazione delle
proposte;
- h)
importo del premio da assegnare al vincitore del
concorso;
i) data di
pubblicazione.
-
-
CAPO III
-
Concorsi di progettazione
-
-
Art. 59
-
(Modalità di espletamento)
-
- 1.
L'espletamento del concorso di progettazione è
preceduto da pubblicità secondo quanto previsto
all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo
complessivo dei premi o del valore stimato dei
servizi cui è preordinato il concorso è pari o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e
all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i
Ministeri il valore è fissato nel controvalore in
Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione
delle proposte progettuali non può essere inferiore
a novanta giorni.
2. Il concorso è
di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con
licitazione privata qualora sussistano particolari
ragioni.
- 3. Nel
concorso di progettazione sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto
preliminare, salvo quanto disposto al comma 6.
Qualora il concorso di progettazione riguardi un
intervento da realizzarsi con il sistema della
concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa
contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore
è determinato in misura non superiore al 60 per
cento dell'importo presunto dei servizi necessari
per la redazione del progetto preliminare calcolato
sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una
ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per
cento è stanziata per i concorrenti ritenuti
meritevoli, a titolo di rimborso spese per la
redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni
appaltanti acquistano la proprietà del progetto
vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso
dei requisiti richiesti nel bando, possono essere
affidati a trattativa privata i successivi livelli
di progettazione. Tale possibilità ed il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando .
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessità può procedersi ad esperimento di un
concorso articolato in due gradi, di cui il secondo,
che ha ad oggetto la presentazione del progetto
preliminare, si svolge tra i soggetti individuati
attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate al concorso di primo grado e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito né
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in
possesso dei requisiti richiesti dal bando, è
affidato l’incarico della progettazione definitiva
ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per
i premi e i rimborsi spese si applica quanto
previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione
delle proposte non possono essere inferiori a
novanta giorni per il primo grado e a centoventi
giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata
motivazione, possono altresì procedere,
all’esperimento di un concorso in due gradi, il
primo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto
la presentazione di un progetto definitivo. Restano
ferme le altre disposizioni del comma 6.
-
-
Art. 60
-
(Contenuto del bando)
Il bando per i
concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall’articolo 58, contiene l’indicazione:
- a)
della procedura di aggiudicazione
prescelta ;
- b)
del numero di partecipanti al secondo grado
selezionati secondo quanto previsto
dall’articolo 59, comma 6;
- c)
descrizione del progetto;
- d)
del numero, compreso tra dieci e venti,
previsto di partecipanti nel caso di
licitazione privata;
- e)
delle modalità, dei contenuti e dei termini
della domanda di partecipazione nonché dei
criteri di scelta nel caso di licitazione
privata;
- f)
dei criteri di valutazione delle proposte
progettuali;
- g)
del "peso" o del "punteggio" da attribuire,
con somma pari a cento e con gradazione
rapportata all’importanza relativa di
ciascuno, agli elementi di giudizio nei
quali è scomponibile la valutazione del
progetto oggetto del concorso;
- h)
dell’indicazione del carattere vincolante o
meno della decisione della commissione
giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione
all’intervento da progettare determinato
sulla base di valori parametrici fissati nel
bando stesso ;
- l)
delle informazioni circa le modalità di
presentazione dei progetti;
- m)
l’indicazione dei giorni e delle ore in cui
gli interessati possono recarsi presso gli
uffici della stazione appaltante per
ritirare la documentazione di cui al comma
3.
- 2. Il bando
contiene anche le informazioni circa le modalità di
ritiro degli elaborati non premiati e per i quali
non è stato disposto il rimborso spese, nonché
l’eventuale facoltà della commissione di menzionare
i progetti che, pur non premiati, presentano profili
di particolare interesse.
- 3. Al bando
di gara sono allegate le planimetrie con le curve di
livello riguardanti le aree interessate
dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi
alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree
nonché il documento preliminare alla progettazione
di cui all’articolo 15, comma 5.
-
-
Art. 61
-
(Valutazione delle proposte progettuali)
-
- 1. La
valutazione delle proposte progettuali presentate al
concorso di progettazione è eseguita sulla base dei
criteri e dei metodi contenuti nell’allegato C.
-
-
-
-
CAPO IV
-
Affìdamento dei
servizi di importo inferiore al controvalore in Euro
di 200.000 DSP.
-
Art. 62
-
(Disposizioni generali e modalità di determinazione
del corrispettivo)
-
- 1. I servizi
di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000
Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa
adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la
relativa prestazione professionale; l’avvenuto
affidamento deve essere reso noto con adeguate
formalità, unitamente alle motivazioni della scelta
effettuata.
- 2. I servizi
di cui all’articolo 50 il cui corrispettivo
complessivo stimato, costituito dalla quota riferita
alla progettazione e dalla quota riferita alle
prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e
il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono
affidati mediante licitazione privata. Per i
Ministeri la disposizione si applica qualora il
corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il
controvalore in Euro di 130.000 DSP.
- 3. La quota
del corrispettivo complessivo riferita alla
progettazione è determinata sulla base delle
percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle vigenti tariffe professionali, in
corrispondenza della classe, della categoria e degli
importi dell’intervento risultanti dai progetti
redatti, nonché del livello di progettazione da
redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono
aumentate sulla base degli incrementi, al netto del
ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti
tariffe professionali per il rimborso delle spese e
per le prestazioni progettuali speciali ivi previste
ed eventualmente richieste.
- 4. Alla
suddetta quota si applicano altresì l'eventuale
aumento percentuale per incarico parziale e la
riduzione, prevista dalla normativa vigente per le
prestazioni professionali rese in favore dello Stato
o altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è
anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti
medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione
massima prevista dalla suddetta normativa per il
ribasso percentuale offerto.
- 5. La quota
del corrispettivo complessivo riferita alle
prestazioni accessorie è determinata con riferimento
agli importi posti a base di gara, stabiliti con
riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del
ribasso percentuale offerto.
- 6. Alla
licitazione privata si applicano i termini previsti
dalla normativa comunitaria in materia di appalto di
servizi e dalla relativa normativa nazionale di
recepimento, nonché quelli previsti dal presente
regolamento.
- 7. Qualora
per la presentazione dell'offerta la stazione
appaltante richieda adempimenti preliminari
particolarmente complessi, per ragioni tecniche o
per altri motivi, i termini per la presentazione
dell'offerta devono essere aumentati almeno della
metà.
- 8. Nel caso
di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante
da fatto della stazione appaltante, sono indicate
nel bando di gara le relative motivazioni.
- 9. I bandi di
gara sono resi noti con le forme di pubblicità di
cui all’articolo 80, comma 3.
- 10. La
progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di
eludere l’applicazione delle norme che disciplinano
l’affidamento del servizio.
-
-
-
Art. 63
-
(Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera
di invito)
-
- 1. Il bando
di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
- a) il
nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di
telefax e di e-mail della stazione
appaltante;
- b)
l’indicazione dei servizi di cui
all’articolo 50 con la specificazione delle
prestazioni specialistiche necessarie
compresa quella del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione;
- c)
l’importo complessivo stimato
dell’intervento cui si riferiscono i servizi
da affidare e degli eventuali importi
parziali stimati, nonché delle relative
classi e categorie dei lavori individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali;
- d)
l'ammontare presumibile del corrispettivo
della progettazione, e le percentuali per il
rimborso spese e per le prestazioni
progettuali speciali eventualmente
richieste, stabilite in base alle vigenti
tariffe professionali;
- e)
l'importo massimo, stabilito con riferimento
ai correnti prezzi di mercato, delle
eventuali prestazioni accessorie;
- f) il
tempo massimo per l'espletamento
dell'incarico;
- g) i
fattori ponderali da assegnare agli elementi
di valutazione dell'offerta;
- h) il
termine non inferiore a 37 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del bando, per
la presentazione delle domande di
partecipazione;
- i)
l'indirizzo al quale devono essere inviate
le domande;
- l) il
termine entro il quale sono spediti gli
inviti a presentare offerta;
- m) il
massimale dell'assicurazione prevista
dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
- n) il
divieto previsto dall'articolo 17, comma 9,
della Legge;
- o)
l'importo minimo della somma di tutti i
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie di cui alla lettera c), per i
quali il soggetto concorrente ha svolto i
servizi di cui all’articolo 50, nel decennio
anteriore alla data di pubblicazione del
bando; tali importi devono essere stabiliti
fra tre e cinque volte l'importo globale
stimato dell’intervento cui si riferiscono i
servizi da affidare;
- p) il
numero, compreso fra dieci e venti, dei
soggetti da invitare a presentare offerta
selezionati con l’applicazione dei criteri
di cui all’allegato D.
- q) il
nominativo del responsabile del
procedimento.
- 2. Le domande
di partecipazione sono corredate da una
dichiarazione, resa nelle forme previste dalla
vigente legislazione, con la quale il professionista
o il legale rappresentante del soggetto concorrente
:
- a)
attesta di non trovarsi nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52;
- b)
indica, nel rispetto di quanto previsto al
precedente comma 1 lettera o), gli importi
dei lavori e specifica per ognuno di essi:
il committente nonché le classi e le
categorie, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, cui essi appartengono, il
soggetto che ha svolto il servizio e la
natura delle prestazioni effettuate;
- c)
fornisce l’elenco dei professionisti che
svolgeranno i servizi con la specificazione
delle rispettive qualifiche professionali
nonché con l’indicazione del professionista
incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche.
- 3. Al fine di
selezionare i soggetti da invitare alla
presentazione dell’offerta in possesso del requisito
tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera
o), le stazione appaltanti formano una graduatoria
assegnando a ciascuno un punteggio determinato
secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di
invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in
possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione
appaltante può affidare il servizio a trattativa privata
sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
- 5. La lettera
di invito deve indicare:
-
-
il numero massimo di schede di formato A3,
ovvero di formato A4, che costituiscono la
documentazione di ognuno dei progetti di cui
all’articolo 64, comma 1, lettera b); tale
numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di
schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel
caso di schede di formato A4;
-
-
il contenuto, in rapporto allo specifico
servizio da affidare, della relazione tecnica di
offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) ed
il numero massimo di cartelle, che costituiscono
la relazione; tale numero è compreso tra venti e
quaranta;
-
-
l’eventuale suddivisione degli elementi a) e b)
di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-elementi
e relativi sub-pesi.
- 6. Il termine
di presentazione delle offerte fissato nella lettera
di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla
data di spedizione della lettera stessa.
- 7. I servizi
di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e
ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
- 8. La
stazione appaltante verifica le dichiarazioni
inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma
2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10, comma 1 quater della Legge, per
quanto compatibili.
-
-
-
Art. 64
-
(Modalità di svolgimento della gara)
l. L'offerta è
racchiusa in un plico che contiene:
a) una
busta contenente la documentazione
amministrativa indicata nella lettera di invito
e una dichiarazione presentata nelle forme
previste dalla vigente legislazione circa la
permanenza delle condizioni di cui agli articoli
51 e 52;
- b)
una busta contenente l'offerta tecnica
costituita :
- 1)
dalla documentazione grafica, descrittiva o
fotografica di un numero massimo di tre
progetti relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria
capacità progettuale, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali;
- 2)
dalla illustrazione delle modalità con cui
saranno svolte le prestazioni oggetto
dell'incarico;
- 3)
dal curriculum dei professionisti di cui
all’articolo 63, comma 2, lettera c)
predisposto secondo gli allegati G ed H;
- c)
una busta contenente l'offerta economica
costituita da:
- 1)
ribasso percentuale da applicarsi:
-
-
a. alla percentuale per rimborso spesa;
-
-
b. alla percentuale per le prestazioni
progettuali speciali di cui all’articolo
63, comma 1, lettera d);
-
-
c. agli importi per le prestazioni
accessorie di cui all’art. 63, comma 1,
lettera e);
-
-
d. alla riduzione percentuale prevista
dalla legge per le prestazioni rese in
favore di amministrazioni ed enti
pubblici;
2)
riduzione percentuale da applicarsi al tempo
fissato dal bando per l’espletamento
dell’incarico.
- 2. Le offerte
sono valutate con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi:
a)
professionalità desunta dalla documentazione
grafica, fotografica e descrittiva;
- b)
caratteristiche qualitative e metodologiche
dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico e dai curriculum dei
professionisti che svolgeranno il servizio di
cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso
percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione
percentuale indicata nell'offerta economica con
riferimento al tempo
- 3. I fattori
ponderali da assegnare agli elementi sono fissati
dal bando di gara e possono variare:
-
-
per l’elemento a):da 20 a 40;
-
-
per l’elemento b):da 20 a 40;
-
-
per l’elemento c):da 10 a 30;
-
- per
l’elemento d):da 0 a 10.
4. La somma dei
fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure
dei punteggi devono essere stabilite in rapporto
all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
- 5. In una o
più sedute riservate, la Commissione valuta le
offerte tecniche e procede alla assegnazione dei
relativi punteggi. Successivamente, in seduta
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede
alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle
riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta
economica più vantaggiosa applicando i criteri e le
formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel
bando la procedura di verifica della congruità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora
i punti relativi al prezzo e la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione sono
pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara. L’esito negativo della verifica circa la
compatibilità del ribasso offerto rispetto alla
qualità delle prestazioni offerte comporta
l’esclusione dell’offerta.
-
-
CAPO V
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP
-
Art. 65
-
(Disposizioni generali)
-
- 1. I servizi
di cui all’articolo 50, sono affidati mediante
licitazione privata o pubblico incanto qualora il
corrispettivo complessivo stimato, determinato
secondo quanto stabilito dall’articolo 62, commi 3,
4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro
di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è
fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
- 2. Alle
procedure di cui al comma 1 si applicano le norme
comunitarie e nazionali di recepimento in materia di
appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i
termini, i bandi, gli avvisi di gara.
- 3. In fase di
prequalifica, la stazione appaltante invia ai
candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro
carico una nota illustrativa contenente i principali
elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere.
In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa
visione dei luoghi da parte dei candidati.
- 4. La
stazione appaltante può chiedere, nel caso di
raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti
finanziari e tecnici di cui all’articolo 66, comma
1, lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non
superiore al 60% dal capogruppo; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dal o dai mandanti, ai quali non possono essere
richiesti percentuali di possesso dei requisiti
minimi.
-
-
Art. 66
-
(Requisiti di partecipazione)
-
- 1. I
requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare
sono definiti dalle stazioni appaltanti con
riguardo:
-
a) al fatturato globale per servizi di
cui all'articolo 50, espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo
variabile tra 3 e 6 volte l'importo a
base d'asta;
-
b) all’avvenuto espletamento negli
ultimi dieci anni di servizi di cui
all'articolo 50, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e
categoria variabile tra 2 e 4 volte
l'importo stimato dei lavori da
progettare;
-
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi
dieci anni di due servizi di cui
all'articolo 50, relativi ai lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un
valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da
progettare;
-
d) al numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua), in una
misura variabile tra 2 e 3 volte le
unità stimate nel bando per lo
svolgimento dell'incarico.
- 2. I servizi
di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed
ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte
di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di
servizi iniziati in epoca precedente.
- 3. I
concorrenti non devono trovarsi altresì nelle
condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
-
Art. 67
-
(Licitazione privata)
-
- 1. I bandi di
gara contengono le indicazioni previste
dall’articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e
lettera q), nonché dell’articolo 66, commi 1 e 3, e
sono resi noti con le forme di pubblicità di cui
all’articolo 80, comma 2.
- 2. Sono
invitati a presentare offerta i soggetti in possesso
dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in
numero compreso fra cinque e venti.
- 3. Qualora il
numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulti inferiore a
cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara,
modificando le relative condizioni.
- 4. Se il
numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulta superiore a
quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta viene effettuata per una metà
arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di
cui all’allegato F) e per i restanti tramite
sorteggio pubblico.
- 5. La
procedura di scelta degli offerenti avviene in
seduta pubblica, con data indicata nel bando di
gara, limitatamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, e in seduta riservata
ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui
allegato F).
- 6. La
stazione appaltante nei successivi tre giorni
comunica formalmente a ciascuno dei soggetti
concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio
riportato.
-
-
Art. 68
-
(Lettera di invito)
-
- l. La lettera
di invito a presentare offerta è inviata nella
stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta
giorni dalla data di spedizione del bando. In caso
di procedura d’urgenza il termine per l'invio delle
lettere di invito non può superare i dieci giorni
decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
- 2. In caso di
mancata osservanza dei termini di cui al comma 1,
salva la possibilità di termini maggiori definiti
dal responsabile del procedimento in presenza di
particolari e motivate necessità, la procedura è
annullata e la documentazione viene restituita ai
concorrenti a spese della stazione appaltante.
- 3. La lettera
di invito contiene la richiesta di elementi utili
alla valutazione, che siano strettamente correlati
al servizio da affidare.
-
-
Art. 69
-
(Pubblico incanto)
-
- 1. Quando la
stazione appaltante ricorre alla procedura del
pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli
elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da
a) a g), m), n) e q), e all’articolo 66, commi 1 e
3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle
norme comunitarie e nazionali di recepimento delle
direttive in materia di procedure di aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi.
-
-
Art. 70
-
(Verifiche)
-
- 1. La
stazione appaltante verifica le dichiarazioni
inerenti al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10, comma 1 quater, della Legge per
quanto compatibili.
- 2. La
stazione appaltante può procedere altresì alla
verifica prevista dall’articolo 64, comma 6.
-
-
-
TITOLO V
-
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
-
-
-
CAPO I
-
Appalti e concessioni
-
-
Sezione prima:
Disposizioni generali
-
-
Art. 71
-
(Disposizioni preliminari)
-
- 1. L’avvio
delle procedure di scelta del contraente presuppone
l’acquisizione da parte del responsabile del
procedimento dell’attestazione del direttore dei
lavori in merito:
-
a) alla accessibilità delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
-
b) alla assenza di impedimenti
sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del
progetto;
-
c) alla conseguente realizzabilità del
progetto anche in relazione al terreno,
al tracciamento, al sottosuolo ed a
quanto altro occorre per l'esecuzione
dei lavori.
- 2. L'offerta
da presentare per l’affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata
dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di
tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì
l’attestazione di avere effettuato una verifica
della disponibilità
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dewi Conti) della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del
contratto, se il responsabile del procedimento e
l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente
dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono
l’immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti
necessari per l'avvio delle procedure espropriative e
per il conseguimento del decreto di occupazione di
urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la
stipulazione del contratto.
-
Art. 72
-
(Categorie di opere generali e specializzate -
strutture, impianti e opere speciali)
-
- 1. Ai fini
dei bandi di gara e della qualificazione delle
imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad
una o più categorie di opere generali ovvero ad una
o più categorie di opere specializzate.
- 2. Per opere
generali si intendono le opere o i lavori
caratterizzati da una pluralità di lavorazioni,
indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro
finito in ogni sua parte.
- 3. Per opere
specializzate si intendono le lavorazioni che
nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o
lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
- 4. Si
considerano strutture, impianti e opere speciali, le
seguenti opere specializzate se di importo superiore
a quelli indicati all’articolo 73, comma 3:
-
a) il restauro, la manutenzione di
superfici decorate di beni
architettonici, il restauro di beni
mobili, di interesse storico, artistico
ed archeologico;
-
b) l’installazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
-
c) l’installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento
e di trasporto;
-
d) l’installazione, gestione e
manutenzione di impianti pneumatici, di
impianti antintrusione;
-
e) l’installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi
e simili;
-
f) i rilevamenti topografici speciali e
le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
-
g) le fondazioni speciali, i
consolidamenti di terreni, i pozzi;
-
h) la bonifica ambientale di materiali
tossici e nocivi;
-
i) i dispositivi strutturali, i giunti
di dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
-
l) la fornitura e posa in opera di
strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
-
m) l’armamento ferroviario;
-
n) gli impianti per la trazione
elettrica;
-
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
-
p) gli impianti di potabilizzazione.
- Art.
73
-
(Condizione per la partecipazione alle gare)
-
- 1. Nei bandi
di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è
richiesta la qualificazione nella sola categoria di
opere generali che rappresenta la categoria
prevalente, e che identifica la categoria dei lavori
da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di
opere o lavori nei quali assume carattere prevalente
una lavorazione specializzata, la gara è esperita
con espressa richiesta della qualificazione nella
relativa categoria specializzata. Si intende per
categoria prevalente quella di importo più elevato
fra le categorie costituenti l’intervento.
- 2. Nel bando
di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera
o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa
categoria generale o specializzata considerata
prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle
categorie generali o specializzate di cui si compone
l’opera o il lavoro con i relativi importi e
categorie che, a scelta del concorrente, sono
subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure
scorporabili.
- 3. Le parti
costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2
sono quelle di importo singolarmente superiore al
dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera
o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
-
-
-
Art. 74
-
(Criteri di affidamento delle opere generali e delle
opere specializzate non eseguite direttamente)
-
- 1. Le imprese
aggiudicatarie, in possesso della qualificazione
nella categoria di opere generali ovvero nella
categoria di opere specializzate indicate nel bando
di gara come categoria prevalente possono, fatto
salvo quanto previsto al comma 2, eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso
delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.
- 2. Le
lavorazioni relative a opere generali, e a
strutture, impianti ed opere speciali di cui
all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di
gara, non possono essere eseguite direttamente dalle
imprese qualificate per la sola categoria
prevalente, se prive delle relative adeguate
qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni
sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi
di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale.
- 3. Le imprese
qualificate nella categoria di opera generale sono
abilitate a partecipare alle gare indette per la
manutenzione dell’opera generale stessa.
-
-
Art. 75
-
(Articolo non ammesso al "Visto della Corte dei
conti)
-
-
-
-
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
-
-
-
Art. 76
-
(Procedure di scelta del contraente)
-
- 1. L’appalto
di lavori pubblici è affidato mediante pubblico
incanto, licitazione privata, appalto-concorso o
trattativa privata sulla base delle motivate
indicazioni del responsabile del procedimento.
- 2. Non si fa
luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata
qualora il numero dei candidati qualificati sia
inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante
bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto,
anche modificando le relative condizioni, e
aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda
procedura.
- 3. Le
stazioni appaltanti comunicano ai candidati od
offerenti che lo richiedano le decisioni assunte
riguardo all’aggiudicazione o alla mancata
aggiudicazione dell’appalto, o l’eventuale decisione
di avviare nuova procedura di affidamento. Delle
stesse decisioni è data comunicazione anche
all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità
Europee.
- 4. Le
stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni
candidato o offerente non ammesso alla gara o non
selezionato che lo richieda, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda, i motivi
della mancata ammissione o del rigetto della sua
offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove
non vi ostino motivi di pubblico interesse o di
tutela dell’impresa.
-
Art. 77
-
(Licitazione privata semplificata)
- 1. Per i
lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i
soggetti elencati all’articolo 2, comma 2, lettere
a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla
base delle domande pervenute entro il 15 dicembre,
un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di
licitazione privata semplificata. L’elenco è
formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante
sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa
pubblica con avviso sul bollettino della Regione
dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata
la domanda. Le domande presentate dopo il 15
dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di
presentazione.
- 2. L’invito a
presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti
nel rispetto dell’ordine in cui sono inserite
nell’elenco, e sempre che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per
l’affidamento dei lavori.
- 3.
comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei Conti
4. Le imprese
inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti
dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i
soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori
cui si riferisce l’invito.
5. Nel caso di
stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura organizzativa è articolata su basi locali le
domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole
articolazioni territoriali.
6. L’elenco dei
lavori che la stazione appaltante intende affidare con
la procedura prevista dal presente articolo è reso
pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma 4, entro il
trenta novembre di ogni anno.
-
Art. 78
-
(Trattativa privata preceduta da gara informale)
-
- 1. La
stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti
fissati dalla legge, individua le imprese da
invitare alla gara informale, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal
mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione.
- 2. Le imprese
individuate ai sensi del comma 1 sono
contemporaneamente invitate a presentare, anche in
qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi
della Legge, le offerte oggetto della negoziazione,
con lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta.
- 3. La
stazione appaltante negozia il contratto con
l’impresa che ha offerto le condizioni più
vantaggiose, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per
l’aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata,
sulla base della documentazione esibita dalla
impresa prescelta.
- 4. La
procedura della gara informale può essere adottata
dalla stazione appaltante anche nel caso in cui
questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei
soggetti da invitare può essere inferiore a quello
di legge, e comunque non inferiore a cinque.
-
-
Art. 79
-
(Termini per le gare)
-
- 1. Nella
licitazione privata e nell’appalto concorso, per
appalti di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione
della domanda di partecipazione non può essere
inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla
data di spedizione del bando di gara. Le domande di
partecipazione possono essere inoltrate mediante
lettera, telegramma, telescritto, telecopia o
telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla
lettera, devono comunque essere confermate per
lettera spedita entro il termine di ricezione delle
domande stesse.
- 2. Le
stazioni appaltanti, ricevute le domande di
partecipazione, invita nella stessa data e per
iscritto i candidati in possesso dei requisiti
previsti nel bando di gara a presentare le offerte.
La lettera di invito deve contenere:
- a)
l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere
richiesti il capitolato d’oneri ed i documenti
complementari, il termine per presentare la
richiesta, nonché l’importo e le modalità di
pagamento della somma che deve essere eventualmente
versata per ottenere i suddetti documenti;
- b) il termine
di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste
devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
- c) gli
estremi del bando di gara;
- d) i criteri
di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel
bando di gara.
- 3. Le
informazioni complementari sui capitolati d’oneri,
sempre che richieste in tempo utile, devono essere
comunicate dalla stazione appaltante almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
- 4. Nei
pubblici incanti per appalti di lavori di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte
non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla
data di spedizione del bando di gara; per la
licitazione privata lo stesso termine non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di invio
dell’invito scritto; per l’appalto-concorso tale
termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
- 5. Quando le
offerte possono essere fatte soltanto a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul
luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri, i
termini di ricezione delle offerte devono essere
adeguatamente aumentati.
6. I capitolati
d’oneri ed i documenti complementari, sempre che
richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle
imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla
data di ricezione della richiesta.
7. Le informazioni
complementari sui capitolati d’oneri, sempre che
richieste in tempo utile, devono essere comunicate
almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
8. Quando, per la
loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti o le
informazioni complementari non possono essere forniti
nei termini o quando le offerte possono essere fatte
solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul luogo dei documenti allegati al
capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 4 devono
essere adeguatamente aumentati.
- 9. Quando la
comunicazione di preinformazione di cui all’articolo
80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue
giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi
prima della data di invio del bando, il termine di
ricezione delle offerte può essere ridotto a
ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei
giorni per la licitazione privata ed a cinquanta
giorni per l’appalto concorso.
10. Nella
licitazione privata o nell’appalto-concorso relativi a
lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a diciannove
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
- 11. Nei
pubblici incanti relativi a lavori di importo
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP
il termine di ricezione delle offerte non può essere
inferiore a ventisei giorni dalla data di
pubblicazione del bando ; per la licitazione privata
lo stesso termine non può essere inferiore a venti
giorni dalla data di spedizione degli inviti; per
l'appalto-concorso tale termine non può essere
inferiore a ottanta giorni.
12. I termini sono calcolati conformemente alle
vigenti disposizioni dell’Unione Europea.
-
-
-
Art. 80
-
(Forme di pubblicità)
-
- 1. Le
caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi,
sono rese note mediante comunicazione di
preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea.
- 2. Per i
lavori di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono
inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione nella regione dove
si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione
della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate;
le stazioni appaltanti devono essere in grado di
provare la data di spedizione.
- 3. Per i
lavori di importo pari o superiore ad un milione ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di
DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati
sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, per estratto, con le
modalità previste dal comma 2.
- 4. Per i
lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000
di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione
nella quale ha sede la stazione appaltante e, per
estratto, su almeno due dei principali quotidiani
avente particolare diffusione nella provincia dove
si eseguono i lavori.
- 5. Quando
l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i
500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata
soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si
eseguono i lavori e nell'Albo della stazione
appaltante.
- 6. E' facoltà
della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicità, anche telematica.
- 7. Gli
estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le
seguenti notizie: la tipologia delle commesse,
l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, la data di presentazione
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla
gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire
le informazioni necessarie.
- 8. Le stesse
modalità sono osservate per la pubblicazione dei
dati di cui all’articolo 29, comma 1, lettere f), f
bis) e f ter) della Legge.
- 9. Ai fini
del presente articolo, per quotidiani nazionali si
intendono quelli aventi una significativa
diffusione, in termini di vendita, in tutte le
regioni e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale; per
quotidiani regionali o provinciali si intendono
quelli più diffusi, in termini di vendita, nel
relativo territorio e destinati prevalentemente a
fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la
cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani
provinciali i periodici a diffusione locale che
abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano
il formato, l’impostazione grafica e i contenuti
redazionali tipici dei giornali quotidiani.
- 10. Nei
bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è
indicato il nome del responsabile del procedimento.
- 11. Gli
avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli
avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti
secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N,
O.
- 12.
L’osservatorio dei lavori pubblici assicura la
trasmissione annuale alla Commissione Europea dei
prospetti statistici relativi ai contratti di
appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell’anno precedente, contenenti il
numero e il valore globale dei contratti aggiudicati
al di sopra della soglia comunitaria, le procedure
di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori
appaltati, la nazionalità dell’impresa
aggiudicataria.
-
-
Art. 81
-
(Procedure accelerate)
-
- 1. Nel caso
di licitazione privata, se per ragioni di urgenza
non è possibile l'osservanza dei termini di cui
all'articolo 79, la stazione appaltante può
stabilire i termini seguenti:
-
-
un termine di ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore a quindici giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana successiva alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea per gli appalti di importo pari
o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP, ovvero, per gli appalti di importo
inferiore, dalla data di pubblicazione del
bando;
-
- un
termine di ricezione delle offerte non inferiore
a dieci giorni dalla data di spedizione
dell'invito.
- 2. Sempre che
siano state richieste in tempo utile, le
informazioni complementari sul capitolato d’oneri
devono essere comunicate dalla stazione appaltante
almeno quattro giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
- 3. Le domande
di partecipazione alle gare e gli inviti a
presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più
rapide possibili. Le domande inviate mediante
telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono
confermate con lettera spedita prima della scadenza
del termine indicato al comma 1, lettera a).
-
-
-
Art. 82
-
(Segretezza e sicurezza)
-
- 1. Le
amministrazioni usuarie del bene oggetto
dell’intervento dichiarano con provvedimento
motivato, le opere di cui all'articolo 33 della
Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11
luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977,
n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di
sicurezza".
- 2. Le opere
di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9
della Legge e della abilitazione di sicurezza.
- 3. La
realizzazione delle opere dichiarate segrete o
eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene
previo esperimento di gara informale cui sono
invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni
previste dall’articolo 78, commi 1, 2, e 3.
- 4. L’impresa
invitata può richiedere di essere autorizzata a
presentare offerta quale mandataria di
un’associazione temporanea, della quale deve
indicare i componenti. L’amministrazione
aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è
tenuta a pronunziarsi sull’istanza; la mancata
risposta nel termine equivale a diniego di
autorizzazione.
- 5. Gli
incaricati della progettazione, della direzione dei
lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1,
qualora esterni all'amministrazione, devono essere
in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
-
-
Art. 83
-
(Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto
all’acquisizione di beni immobili)
-
- 1. Se il
corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito,
in tutto o in parte, dal trasferimento in favore
dell’appaltatore delle proprietà di beni immobili,
il bando di gara prevede l’importo minimo del prezzo
che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del
bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara
per l’esecuzione dei lavori.
- 2. I
concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto
alternativamente :
-
-
il prezzo per l’acquisizione del bene;
-
-
il prezzo per la esecuzione dei lavori;
-
- il prezzo
per la congiunta acquisizione del bene ed
esecuzione dei lavori.
3. Le buste
contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione,
a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa
riferimento. Nessun concorrente può presentare più
offerte.
- 4.
L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara
deserta qualora nessuna delle offerte pervenute
abbia ad oggetto l’acquisizione del bene.
- 5. Qualora le
offerte pervenute riguardano:
-
a) esclusivamente l’acquisizione del
bene, la proprietà dello stesso viene
aggiudicata al miglior offerente;
-
b) esclusivamente l’esecuzione di lavori
ovvero l’acquisizione del bene
congiuntamente all’esecuzione dei
lavori, la vendita del bene e l’appalto
dei lavori vengono aggiudicati alla
migliore offerta congiunta;
-
c) la sola acquisizione del bene ovvero
la sola esecuzione dei lavori ovvero
l’acquisizione del bene congiuntamente
all’esecuzione dei lavori, la vendita
del bene e l’appalto per l’esecuzione
dei lavori vengono aggiudicati alla
migliore offerta congiunta, sempre che
essa sia più conveniente delle due
migliori offerte separate. In caso
contrario l’aggiudicazione, avviene in
favore della migliore offerta relativa
all’acquisizione del bene e a quella
relativa all’esecuzione dei lavori.
- 6. Il valore
dei beni immobili da trasferire a seguito della
procedura di gara è determinato dal responsabile del
procedimento sulla base dei criteri estimativi
desumibili dalle norme fiscali.
- 7.
L’inserimento nel programma triennale dei beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri
enti non territoriali ai fini della loro alienazione
comporta il venir meno del vincolo di destinazione
ai sensi del secondo comma dell’articolo 828 del
codice civile.
-
-
-
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione
di lavori pubblici.
-
-
-
Art. 84
-
(Procedura di scelta del concessionario di lavori
pubblici)
-
- 1.
L'affidamento della concessione di lavori pubblici
avviene mediante licitazione privata. Il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
- 2. Si
applicano i termini previsti ai commi 1 e 5,
dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le
forme di pubblicità di cui all'articolo 80.
-
-
-
Art. 85
-
(Bando di gara)
-
- 1. Il bando
di gara per l’affidamento della concessione
specifica le modalità con le quali i partecipanti
alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie a coprire il costo
dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei
dati del piano economico-finanziario compreso nel
progetto preliminare, indica:
- a)
l’eventuale prezzo massimo che
l'amministrazione aggiudicatrice intende
corrispondere;
- b)
l’eventuale prezzo minimo che il
concessionario è tenuto a corrispondere per
la costituzione o il trasferimento di
diritti;
- c)
l’eventuale canone da corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) la
percentuale, pari o superiore al quaranta
per cento dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate
dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
- e) il
tempo massimo previsto per l'esecuzione dei
lavori e per l'avvio della gestione;
- f) la
durata massima della concessione;
- g)il
livello minimo della qualità di gestione del
servizio, nonché delle relative modalità;
- h) il
livello iniziale massimo e la struttura
delle tariffe da praticare all'utenza e la
metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i)
eventuali ulteriori elementi specifici che
saranno inseriti nel contratto;
- l) la
facoltà o l’obbligo per il concessionario di
costituire la società di progetto prevista
dall’articolo 37 quinquies della Legge.
- 2. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la
facoltà per i concorrenti di inserire nell’offerta
la proposta di eventuali varianti al progetto posto
a base di gara, indicando quali parti dell’opera o
del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.
-
-
-
Art. 86
-
(Schema di contratto)
-
- 1. Lo schema
di contratto di concessione indica:
- a) le
condizioni relative all'elaborazione da
parte del concessionario del progetto dei
lavori da realizzare e le modalità di
approvazione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice;
- b)
l'indicazione delle caratteristiche
funzionali, impiantistiche, tecniche e
architettoniche dell'opera e lo standard dei
servizi richiesto;
-
- c) i
poteri riservati all'amministrazione
aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per
la vigilanza sui lavori da parte del
responsabile del procedimento;
- d) la
specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti;
- e) il
limite minimo dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate
dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
- f) le
procedure di collaudo;
- g) le
modalità ed i termini per la manutenzione e
per la gestione dell'opera realizzata,
nonché i poteri di controllo del concedente
sulla gestione stessa;
- h) le
penali per le inadempienze del
concessionario, nonché le ipotesi di
decadenza della concessione e la procedura
della relativa dichiarazione;
- i) le
modalità di corresponsione dell'eventuale
prezzo;
- l) i
criteri per la determinazione e
l'adeguamento della tariffa che il
concessionario potrà riscuotere dall'utenza
per i servizi prestati;
- m)
l'obbligo per il concessionario di acquisire
tutte le approvazioni necessarie oltre
quelle già ottenute in sede di approvazione
del progetto;
- n) le
modalità ed i termini di adempimento da
parte del concessionario degli eventuali
oneri di concessione, comprendenti la
corresponsione di canoni o prestazioni di
natura diversa;
- o) le
garanzie assicurative richieste per le
attività di progettazione, costruzione e
gestione;
- p) le
modalità, i termini e gli eventuali oneri
relativi alla consegna del lavoro
all'amministrazione aggiudicatrice al
termine della concessione.
-
-
Art. 87
-
(Contenuti dell'offerta)
-
- 1. In
relazione a quanto previsto nel bando l'offerta
contiene:
- a) il
prezzo richiesto dal concorrente;
- b) il
prezzo che eventualmente il concorrente è
disposto a corrispondere all’amministrazione
aggiudicatrice;
- c) il
canone da corrispondere all’amministrazione
aggiudicatrice;
- d) il
tempo di esecuzione dei lavori;
- e) la
durata della concessione;
f) il
livello iniziale della tariffa da praticare
all'utenza ed il livello delle qualità di
gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le
eventuali varianti al progetto posto a base di
gara.
- 2.
All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano
economico finanziario dell'investimento e della
connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto.
-
-
Sezione quarta : Lavori in economia
-
-
Art. 88
-
(Tipologie di lavori eseguibili in economia)
-
- 1. I lavori
eseguibili in economia sono individuati da ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti
categorie generali:
- a)
manutenzione o riparazione di opere od
impianti quando l'esigenza è rapportata ad
eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
- b)
manutenzione di opere o di impianti di
importo non superiore a 50.000 Euro;
- c)
interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
- d)
lavori che non possono essere differiti,
dopo l’infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
- e)
lavori necessari per la compilazione di
progetti;
- f)
completamento di opere o impianti a seguito
della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è
necessità ed urgenza di completare i lavori.
- 2. I fondi
necessari per la realizzazione di lavori in economia
possono essere anticipati dalla stazione appaltante
con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
- 3. Il
programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco
dei lavori da eseguire in economia per i quali è
possibile formulare una previsione, ancorché
sommaria.
- 4. Nel
bilancio di previsione sono tenuti distinti gli
stanziamenti per gli interventi da eseguire in
economia prevedibili, e quelli per gli interventi
non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla
base delle risultanze relative agli esercizi
finanziari precedenti.
-
-
-
CAPO II
-
Criteri di aggiudicazione
-
-
-
Art. 89
-
(Aggiud icazione al prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)
-
- 1. Quando la
gara di pubblico incanto o di licitazione privata si
tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco
prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara,
aperti i plichi ricevuti e verificata la
documentazione presentata, aggiudica l’appalto al
concorrente che ha presentato il massimo ribasso
percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
- 2. Nel caso
di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il
soggetto che presiede la gara, individui offerte che
presentano un ribasso percentuale superiore a quello
considerato soglia di anomalia in base alle
disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica
i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi
dell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al
responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi
di organismi tecnici della stazione appaltante,
esamina le giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’articolo 21, comma 1 bis
della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il
soggetto che presiede la gara, alla riapertura della
seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle
offerte giudicate non congrue e aggiudica l’appalto.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque non si procede alla
determinazione della soglia di anomalia fermo
restando il potere della stazione appaltante di
valutare la congruità dell’offerta.
- 3. A seguito
dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua,
la stazione appaltante comunica l’avvenuta
esclusione e le relative motivazioni
all’Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a
darne informativa alla Commissione della Comunità
Europea.
- 4. Nel caso
di lavori di importo inferiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 di DSP non si procede
all'esclusione automatica se il numero delle offerte
ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le
offerte che presentano un carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione sono soggette a
verifica di congruità da parte del responsabile del
procedimento, che chiede ai relativi offerenti di
presentare, nel termine di dieci giorni dalla
ricezione della richiesta, gli elementi
giustificativi dell'offerta presentata. Se la
risposta non perviene in termine utile o comunque
non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante
esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al
migliore offerente rimasto in gara.
-
-
Art. 90
-
(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari)
1. Se la
licitazione privata è aggiudicata con il metodo
dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è
allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste
per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da
sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio
dal responsabile del procedimento, sono riportati per
ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il
numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni
delle varie lavorazioni e forniture previste in
progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica
delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna
le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo
previsto in progetto per ogni voce.
- 2. Nel
termine fissato con la lettera di invito, i
concorrenti rimettono alla stazione appaltante,
unitamente agli altri documenti richiesti, la lista
di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta
colonna, i prezzi unitari offerti per ogni
lavorazione e fornitura espressi in cifre nella
quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e,
nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi
indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto,
rappresentato dalla somma di tali prodotti, è
indicato dal concorrente in calce al modulo stesso
unitamente al conseguente ribasso percentuale
rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.
Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in
cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale
il ribasso percentuale indicato in lettere.
- 3. Nel caso
di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il
prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto
in ciascun foglio dal concorrente e non può
presentare correzioni che non sono da lui stesso
espressamente confermate e sottoscritte.
- 4. In caso di
pubblico incanto, il bando di gara contiene
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli
interessati possono recarsi presso gli uffici della
stazione appaltante per ritirare copia della lista
delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
- 5. Nel caso
di appalto integrato nonché nel caso di appalti i
cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a
corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle
quantità relative alla parte dei lavori a corpo
posta a base di gara ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione
dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di
controllare le voci riportate nella lista attraverso
l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti
anche il computo metrico, posti in visione ed
acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente
è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che
valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e
relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a
quanto previsto negli elaborati grafici e nel
capitolato speciale nonché negli altri documenti che
è previsto facciano parte integrante del contratto,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di
offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena
di inammissibilità, da una dichiarazione di presa
d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità
non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta
che, seppure determinato attraverso l'applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi
degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della
Legge. I termini per la presentazione dell’offerta
previsti dall’articolo 79, comma 5, sono maggiorati
della metà.
- 6. Nel giorno
e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità
che presiede la gara apre i plichi ricevuti e
contrassegna ed autentica le offerte in ciascun
foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo
indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo
complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede
all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale
indicato in lettere ai sensi di quanto previsto
all’articolo 89, commi 2 e 4.
- 7. La
stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione
definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi presentati
dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili
i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino
errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al
comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i
prezzi unitari sono corretti in modo costante in
base alla percentuale di discordanza. I prezzi
unitari offerti, eventualmente corretti,
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari
contrattuali.
- 8. Le sedute
di gara possono essere sospese ed aggiornate ad
altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella
fase di apertura delle buste delle offerte
economiche.
-
-
Art. 91
-
(Offerta economicamente più vantaggiosa)
-
- 1. In caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o
"punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione
previsti dall’articolo 21, comma 2, della Legge
devono essere globalmente pari a cento, e devono
essere indicati nel bando di gara.
- 2. Lo stesso
bando di gara per tutti gli elementi di valutazione
qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o
i "sub-punteggi" in base ai quali è determinata la
valutazione.
- 3. In una o
più sedute riservate, la Commissione valuta le
offerte tecniche e procede alla assegnazione dei
relativi punteggi applicando i criteri e le formule
di cui all’allegato B. Successivamente, in seduta
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede
alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle
riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta
economicamente più vantaggiosa applicando, tra i
criteri di cui all’allegato B, quello indicato nel
bando.
- 4. La
stazione appaltante può altresì procedere alla
verifica prevista all’articolo 64, comma 6.
-
-
Art. 92
-
(Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei
commissari)
-
- 1. Nelle
commissioni giudicatrici di cui all’articolo 21,
comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti
pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del
Presidente che è nominato direttamente dalle
stazioni appaltanti.
- 2. Ai fini
del sorteggio il responsabile del procedimento
predispone un elenco di tutti i nominativi proposti
dagli ordini professionali, dalle facoltà
universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora
nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i
nominativi richiesti, la stazione appaltante può
scegliere i commissari a propria discrezione
nell’ambito dei soggetti inadempienti.
- 3. L'atto di
nomina dei membri della commissione ne determina il
compenso e fissa il termine per l’espletamento
dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una
volta sola per giustificati motivi.
- 4. Al momento
dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dell’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui
all'articolo 21, comma 5, della Legge.
- 5. Il
componente di commissione giudicatrice che abbia un
qualsiasi interesse personale o professionale nei
confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti,
direttamente o indirettamente, nelle attività di
gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di
astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.
-
-
-
TITOLO VI
-
SOGGETTI
ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
-
-
-
Art. 93
-
(Riunione di Imprese)
-
- 1. Sono
ammessi a presentare offerta per gli appalti e le
concessioni di lavori pubblici imprese riunite che
abbiano conferito o si impegnino a conferire,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, detta capogruppo.
- 2. In caso di
licitazione privata, di appalto concorso o di
trattativa privata, l’impresa invitata
individualmente ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese
riunite, ai sensi del comma 1.
- 3. La
violazione delle disposizioni di cui all’articolo
13, comma 5-bis della Legge comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
- 4. Le imprese
riunite in associazione temporanea devono eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento.
-
-
-
Art. 94
-
(Fallimento dell’impresa mandataria o di un'impresa
mandante)
-
- 1. In caso di
fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora
si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo
titolare, la stazione appaltante ha facoltà di
proseguire il rapporto di appalto con altra impresa
che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire, ovvero di recedere dall’appalto.
- 2. In caso di
fallimento di una delle imprese mandanti ovvero,
qualora si tratti di un’impresa individuale, in caso
di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non
indichi altra impresa subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è
tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle
altre imprese mandanti, purché queste abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire.
-
-
Art. 95
-
(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
1. L’impresa
singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti
con riferimento alla categoria prevalente.
- 2. Per le
associazioni temporanee di imprese e per i consorzi
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed
e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara per le imprese singole
devono essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nelle misure minime del 40% ; la
restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in
misura maggioritaria.
- 3. Per le
associazioni temporanee di imprese e per i consorzi
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed
e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente ; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria che intende assumere e
nella misura indicata per l’impresa singola. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla
impresa mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.
- 4. Se
l'impresa singola o le imprese che intendano
riunirsi in associazione temporanea hanno i
requisiti di cui al presente articolo, possono
associare altre imprese qualificate anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel
bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste
ultime non superino il 20 per cento dell'importo
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo
delle qualificazioni possedute da ciascuna sia
almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
- 5. Il mandato
conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese
riunite deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il
mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca
per giusta causa non ha effetto nei confronti della
stazione appaltante.
- 6. Al
mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, delle imprese mandanti nei confronti
della stazione appaltante per tutte le operazioni e
gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori,
fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione
appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
- 7. Ai fini
del presente regolamento, il rapporto di mandato non
determina di per sé organizzazione o associazione
delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva
la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
-
-
Art. 96
-
(Società tra imprese riunite)
-
- 1. Le imprese
riunite dopo l’aggiudicazione possono costituire tra
loro una società anche consortile, ai sensi del
libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice
Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori.
- 2. La società
subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto
subappalto o cessione di contratto e senza necessità
di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione
totale o parziale del contratto, ferme restando le
responsabilità delle imprese riunite ai sensi della
Legge.
- 3. Il
subentro ha effetto dalla data di notificazione
dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente alla iscrizione della società nel
registro delle imprese.
- 4. Tutte le
imprese riunite devono far parte della società, la
quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso
di esecuzione parziale dei lavori, la società può
essere costituita anche dalle sole imprese
interessate all'esecuzione parziale.
- 5. Ai soli
fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla
società sono riferiti alle singole imprese
associate, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla società stessa.
-
-
Art. 97
-
(Consorzi stabili di imprese)
-
- 1. I consorzi
stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la
facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati
senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi
nei confronti della stazione appaltante.
- 2. I consorzi
stabili conseguono la qualificazione a seguito di
verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle
singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
- 3. Il
conseguimento della qualificazione da parte del
consorzio stabile non pregiudica la contemporanea
qualificazione delle singole imprese consorziate, ma
il documento di qualificazione di queste ultime deve
riportare la segnalazione di partecipazione ad un
consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli
altri soggetti partecipanti.
- 4. Per i
primi cinque anni dalla costituzione ai fini della
partecipazione del consorzio alle gare i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle
singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle
singole imprese consorziate si applicano le
disposizioni previste per le imprese mandanti dei
raggruppamenti temporanei di imprese.
- 5. In caso di
scioglimento del consorzio stabile ai consorziati
sono attribuiti pro-quota i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio. Le quote di
assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso
dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
-
-
Art. 98
-
(Requisiti del concessionario)
1. I soggetti che
intendono partecipare alle gare per l’affidamento di
concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con
la propria organizzazione di impresa, devono essere
qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9
della Legge con riferimento ai lavori direttamente
eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
-
-
fatturato medio relativo alle attività
svolte negli ultimi cinque anni antecedenti
alla pubblicazione del bando non inferiore
al dieci per cento dell’investimento
previsto per l’intervento;
-
-
capitale sociale non inferiore ad un
ventesimo dell’investimento previsto per
l’intervento;
-
-
svolgimento negli ultimi cinque anni di
servizi affini a quello previsto
dall’intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento
dell’investimento previsto per l’intervento;
-
-
svolgimento negli ultimi cinque anni di
almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad
almeno il due per cento dell’investimento
previsto dall’intervento.
- 2. In
alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e
d) del comma 1 il concessionario può incrementare i
requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella
misura fissata dal bando di gara, comunque compresa
fra il doppio e il triplo.
- 3. Se il
concessionario non esegue direttamente i lavori
oggetto della concessione, deve essere in possesso
esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1,
lettere a), b), c), e d).
- 4. Qualora il
candidato alla concessione sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un
consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere
a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo,
dalle mandanti o dalle consorziate nella misura
prevista dall’articolo 95.
-
-
-
Art. 99
-
(Requisiti del promotore)
-
- 1. Possono
presentare le proposte di cui all’articolo 37-bis
della Legge, oltre ai soggetti elencati negli
articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività
finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di
consulenza e di gestione nel campo dei lavori
pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla
collettività, che negli ultimi tre anni hanno
partecipato in modo significativo alla realizzazione
di interventi di natura ed importo almeno pari a
quello oggetto della proposta.
- 2. Possono
presentare proposta anche soggetti appositamente
costituiti, nei quali comunque devono essere
presenti in misura maggioritaria soci aventi i
requisiti di esperienza e professionalità stabiliti
nel comma 1.
- 3. Al fine di
ottenere l’affidamento della concessione, il
promotore deve comunque possedere, anche associando
o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti
dall’articolo 98.
-
-
TITOLO VII
GARANZIE
-
-
-
Art. 100
-
(Cauzione provvisoria)
-
- 1. La
cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30,
comma 1, della Legge può essere costituita a scelta
dell’offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una Sezione di Tesoreria
Provinciale o presso le aziende di credito
autorizzate a titolo di pegno a favore delle
stazione appaltanti. La cauzione può essere
costituita, sempre a scelta dell’offerente anche
mediante fideiussione bancaria ovvero mediante
polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
- 2. La
cauzione provvisoria deve essere accompagnata
dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel
caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’appalto o della concessione.
-
-
-
Art. 101
-
(Cauzione definitiva)
-
- 1. La
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.
- 2. La
cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno.
- 3. Le
stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
della cauzione per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno
inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.
- 4. La
stazione appaltante può richiedere all’appaltatore
la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte ; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.
-
-
Art. 102
-
(Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e
fideiussione a garanzia dei saldi)
-
- 1.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita
dalla legge, è subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
- 2. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti.
- 3. La
fideiussione a garanzia del pagamento della rata di
saldo è costituita alle condizioni previste dal
comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed
il collaudo definitivo.
-
-
Art. 103
-
(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi)
-
- 1.
L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare
una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori.
- 2. Il
massimale per l'assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per
cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000
di Euro.
- 3. La
copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora
sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione
o rifacimento.
- 4. Il
contraente trasmette alla stazione appaltante copia
della polizza di cui al presente articolo almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.
- 5. L’omesso o
il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'esecutore non comporta
l’inefficacia della garanzia.
-
-
Art. 104
-
(Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
-
- 1. Per i
lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge,
l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza deve contenere la previsione
del pagamento in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilità e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento
del valore dell'opera realizzata con il limite
massimo di 14.000.000 di Euro.
- 2.
L'appaltatore e il concessionario sono altresì
obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma
1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
e per la durata di dieci anni, con massimale non
inferiore a 4.000.000 di Euro.
- 3. La
liquidazione della rata di saldo è subordinata
all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
-
-
Art. 105
-
(Polizza assicurativa del progettista)
-
- 1. Le
stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come
forma di copertura assicurativa, la polizza di cui
all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza
copre la responsabilità professionale del
progettista esterno per i rischi derivanti da errori
od omissioni nella redazione del progetto esecutivo
o definitivo, che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.
- 2. Si intende
per maggior costo la differenza fra i costi e gli
oneri che la stazione appaltante deve sopportare per
l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o
omissione progettuale ed i costi e gli oneri che
essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di
un progetto esente da errori ed omissioni.
- 3. Per nuove
spese di progettazione si intendono gli oneri di
nuova progettazione, nella misura massima del costo
iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni
appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino
con le procedure di cui alla Legge ed al presente
regolamento, la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente
incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i
lavori a carico del progettista senza costi e oneri
per la stazione appaltante deve essere
inderogabilmente previsto nel contratto.
- 4. Il
progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio
del ramo "responsabilità civile generale" nel
territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno
a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. La polizza decorre dalla data di inizio
dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato del collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la
decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione
del soggetto affidatario.
- 5. Nel caso
in cui il pagamento dei corrispettivi professionali
sia dal contratto frazionato in via di anticipazione
non correlata allo svolgimento per fasi del
progetto, ciascuna anticipazione in acconto è
subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto
soltanto a seguito della presentazione della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è
contestuale alla presentazione della polizza, che
deve in ogni caso avvenire al momento della consegna
degli elaborati progettuali.
- 6.
L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione
della richiesta di risarcimento, comunica alla
stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica
i motivi per i quali non può formulare alcuna
offerta. Il responsabile del procedimento entro
sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve
assumere la propria determinazione. Trascorso
inutilmente tale termine, l'offerta si intende
rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento
dichiari di accettare la somma offertagli,
l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 7. Qualora
l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui
al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta
incongrua dalla stazione appaltante, la stima
dell'ammontare del danno è demandata ad un perito
designato dall'Autorità nell’ambito dell’elenco di
cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento
della somma stimata non sia effettuato entro
sessanta giorni dalla comunicazione della stima,
l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP.
-
-
Art. 106
-
(Polizza assicurativa del dipendente incaricato
della progettazione)
-
- 1. Qualora la
progettazione sia affidata a proprio dipendente, la
stazione appaltante assume l’onere del rimborso al
dipendente dei due terzi del premio corrisposto da
questi per contrarre garanzia assicurativa per la
copertura dei rischi professionali. L'importo da
garantire non può essere superiore al dieci per
cento del costo di costruzione dell'opera progettata
e la garanzia copre il solo rischio per il maggior
costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma
1, lettera d), della Legge.
-
-
Art 107
-
(Requisiti dei fideiussori)
-
- 1. Le
garanzie bancarie sono prestate da istituti di
credito o da banche autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- 2.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte di conti)
- 3. Le
garanzie assicurative sono prestate da imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 4. Le
fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dell’industria di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
-
-
Art. 108
-
(Garanzie di concorrenti riuniti)
-
- 1. In caso di
riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13
della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo
in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo
13, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro
quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3,
della Legge.
-
-
-
TITOLO VIII
-
IL CONTRATTO
-
-
-
Art. 109
-
(Stipulazione ed approvazione del contratto)
-
- 1. La
stipulazione del contratto di appalto deve aver
luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel
caso di pubblico incanto, licitazione privata ed
appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla
comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso
di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
- 2. Per gli
appalti di competenza di Amministrazioni statali,
l'approvazione del contratto deve intervenire entro
sessanta giorni dalla data di stipulazione.
- 3. Se la
stipula del contratto o la sua approvazione, ove
prevista, non avviene nei termini fissati dai commi
precedenti, l’impresa può, mediante atto notificato
alla stazione appaltante
(seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti),
sciogliersi da ogni impegno o
(seguiva una parola
non ammessa al "Visto" della Corte dei Conti)
recedere dal contratto. In caso di mancata
presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta
alcun indennizzo.
- 4.
(seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti)L’appaltatore
non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo
il rimborso delle spese contrattuali. Se è
intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza,
l'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere
provvisionali.
-
-
-
Art. 110
-
(Documenti facenti parte integrante del contratto)
-
- 1. Sono parte
integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
- a) il
capitolato generale;
- b) il
capitolato speciale;
- c)
gli elaborati grafici progettuali;
- d)
l'elenco dei prezzi unitari ;
- e)i
piani di sicurezza previsti dall’articolo 31
della Legge;
- f) il
cronoprogramma.
- 2. Sono
esclusi dal contratto tutti gli elaborati
progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
-
-
-
Art. 111
-
(Contenuto dei capitolati e dei contratti)
-
- 1. Il
capitolato generale, i capitolati speciali e i
contratti disciplinano, fra l’altro, nel rispetto
delle disposizioni della Legge e del presente
regolamento:
- a) il
termine entro il quale devono essere
ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i
presupposti in presenza dei quali il
responsabile del procedimento concede
proroghe;
- b) i
casi e i modi nei quali possono essere
disposte le sospensioni totali o parziali
dei lavori, e i criteri di determinazione
degli indennizzi e dei danni qualora le
interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti;
- c) le
responsabilità e gli obblighi
dell’appaltatore per i difetti di
costruzione;
- d) i
modi e i casi di riconoscimento dei danni da
forza maggiore;
- e) le
modalità di riscossione dei corrispettivi
dell’appalto.
-
Art. 112
-
(Spese di contratto, di registro ed accessorie a
carico dell'appaltatore)
-
- 1. Sono a
carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e
registro, della copia del contratto e dei documenti
e disegni di progetto.
- 2. La
liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta,
in base alle tariffe vigenti, dal dirigente
dell'ufficio presso cui è stato stipulato il
contratto.
- 3. Sono pure
a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.
-
-
Art. 113
-
(Anticipazione)
-
- 1. Nei casi
consentiti dalla legge le stazioni appaltanti
erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile del procedimento, l’anticipazione
sull’importo contrattuale nella misura prevista
dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282
codice civile.
- 2.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei
lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
-
-
Art. 114
-
(Pagamenti in acconto)
-
- 1. Nel corso
dell’esecuzione dei lavori sono erogati
all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, pagamenti in acconto del
corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate
stabiliti dal capitolato speciale ed a misura
dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
- 2. I
certificati di pagamento delle rate di acconto sono
emessi dal responsabile del procedimento sulla base
dei documenti contabili indicanti la quantità, la
qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena
scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o
non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna
rata.
3. Nel caso di
sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla
data di sospensione.
Art. 115
(Cessione del corrispettivo d’appalto)
1. Ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di
crediti vantati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono
essere effettuate dagli appaltatori a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti
di impresa.
2. La cessione
deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata
all’amministrazione debitrice.
3. La cessione del
credito da corrispettivo di appalto è efficace ed
opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa
non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla
notifica di cui al comma 2.
- 4.
L’amministrazione pubblica, al momento della stipula
del contratto o contestualmente, può preventivamente
riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.
- 5. In ogni
caso, l’amministrazione ceduta può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto di appalto.
-
Art. 116
-
(Ritardato pagamento)
-
- 1. Nel caso
di ritardato pagamento delle rate di acconto
rispetto ai termini indicati nel capitolato generale
o speciale sono dovuti gli interessi a norma
dell’articolo 26, comma 1, della Legge.
- 2. I medesimi
interessi sono dovuti nel caso di ritardato
pagamento della rata di saldo rispetto ai termini
previsti dall’articolo 28, comma 9, della Legge, con
decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di
concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da
corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di
concessione prevede la decorrenza degli interessi per
ritardato pagamento.
- 4. L’importo
degli interessi per ritardato pagamento viene
computato e corrisposto in occasione del pagamento,
in conto e a saldo, immediatamente successivo a
quello eseguito in ritardo, senza necessità di
apposite domande o riserve.
-
-
Art. 117
-
(Penali)
-
- 1. I
capitolati speciali di appalto e i contratti
precisano le penali da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
- 2. I termini
di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla
tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.
- 3. Per il
ritardato adempimento delle obbligazioni assunte
dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da
applicare sono stabilite dal responsabile del
procedimento, in sede di elaborazione del progetto
posto a base di gara ed inserite nel capitolato
speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa
tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.
- 4. Il
direttore dei lavori riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito agli
eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto
al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell’adempimento determina un importo massimo della
penale superiore all’importo previsto al comma 3, il
responsabile del procedimento promuove l’avvio delle
procedure previste dall’articolo 119.
- 5. Qualora la
disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o più di tali
parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi.
-
-
Art. 118
-
(Risoluzione dei contratti per reati accertati)
-
- 1. Qualora
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di
altri soggetti comunque interessati ai lavori,
nonché per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il responsabile del
procedimento valuta, in relazione allo stato dei
lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi
delle finalità dell'intervento, l’opportunità di
procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso
di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
-
-
Art. 119
-
(Risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarità e grave ritardo)
-
- l. Quando il
direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all'appaltatore.
- 2. Su
indicazione del responsabile del procedimento il
direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
- 3. Acquisite
e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.
- 4. Qualora,
al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei
lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,
per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre
dal giorno di ricevimento della comunicazione.
- 5. Scaduto il
termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell’intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento.
- 6. Sulla base
del processo verbale, qualora l’inadempimento
permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.
-
-
Art. 120
-
(Inadempimento di contratti per cottimo)
-
- 1. Per i
contratti relativi a cottimo, in caso di
inadempimento dell’appaltatore la risoluzione è
dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento, previa ingiunzione del direttore dei
lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal
contratto alla stazione appaltante.
-
-
Art. 121
-
(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei
contratti)
-
- 1. Il
responsabile del procedimento, nel comunicare
all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,
la redazione dello stato di consistenza dei lavori
già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera che devono essere presi in consegna
dal direttore dei lavori.
- 2. In sede di
liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto
è determinato l'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si
sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 10,
comma 1 ter, della Legge.
-
-
Art 122
-
(Recesso dal contratto e valutazione del decimo)
-
- 1. La
stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo
delle opere non eseguite.
- 2. Il decimo
dell'importo delle opere non eseguite è calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori
eseguiti.
- 3.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da
formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la stazione appaltante prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.
- 4. I
materiali il cui valore è riconosciuto dalla
stazione appaltante a norma del comma 1sono soltanto
quelli già accettati dal direttore dei lavori prima
della comunicazione dello scioglimento del
contratto.
- 5. La
stazione appaltante può trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto
o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento
del contratto.
- 6.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della stazione appaltante
nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero
è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
-
-
TITOLO IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I
Direzione dei lavori
Art. 123
(Ufficio della direzione dei lavori)
1. Per il
coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara,
istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito
da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria
dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di
direttore operativo o di ispettore di cantiere.
- 2. L'ufficio
di direzione lavori è preposto alla direzione ed al
controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell’intervento secondo le
disposizioni che seguono e nel rispetto degli
impegni contrattuali.
-
-
Art. 124
-
(Direttore dei lavori)
-
- 1. Il
direttore dei lavori cura che i lavori cui è
preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità al progetto e al contratto.
- 2. Il
direttore dei lavori ha la responsabilità del
coordinamento e della supervisione dell'attività di
tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.
- 3. Il
direttore dei lavori ha la specifica responsabilità
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche
del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi così come previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre
1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni
delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della
predetta legge.
- 4. Al
direttore dei lavori fanno carico tutte le attività
ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
-
a) verificare periodicamente il possesso
e la regolarità da parte
dell'appaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia
di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
-
b) curare la costante verifica di
validità del programma di manutenzione,
dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e
aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati.
-
-
Art. 125
-
(Direttori operativi)
-
- 1. Gli
assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei
lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi
rispondono della loro attività direttamente al
direttore dei lavori.
- 2. Ai
direttori operativi possono essere affidati dal
direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti
compiti:
a)
verificare che l'appaltatore svolga tutte le
pratiche di legge relative alla denuncia dei
calcoli delle strutture;
-
b) programmare e coordinare le attività
dell'ispettore dei lavori;
-
c) curare l'aggiornamento del
cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori
le eventuali difformità rispetto alle
previsioni contrattuali proponendo i
necessari interventi correttivi;
-
d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi
necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;
-
e) individuare ed analizzare le cause
che influiscono negativamente sulla
qualità dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni
correttive;
-
f) assistere i collaudatori
nell'espletamento delle operazioni di
collaudo;
-
g) esaminare e approvare il programma
delle prove di collaudo e messa in
servizio degli impianti;
-
h) controllare, quando svolge anche le
funzioni di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei
piani di sicurezza da parte dei
direttore di cantiere;
-
i) collaborare alla tenuta dei libri
contabili.
-
-
Art. 126
-
(Ispettori di cantiere)
-
- 1. Gli
assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di
appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da
una sola persona che esercita la sua attività in un
turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
- 2. Agli
ispettori, possono essere affidati fra gli altri i
seguenti compiti:
-
a) la verifica dei documenti di
accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati
dalle strutture di controllo in qualità
del fornitore;
-
b) la verifica, prima della messa in
opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte
dal controllo di qualità o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono
stati costruiti;
-
c) il controllo sulla attività dei
subappaltatori;
-
d) il controllo sulla regolare
esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
-
e) l’assistenza alle prove di
laboratorio;
-
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori
ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
-
g) la predisposizione degli atti
contabili quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori.
-
Art. 127
-
(Sicurezza nei cantieri)
-
- 1. Le
funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore
lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori
sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla
normativa stessa, le stazioni appaltanti devono
prevedere la presenza di almeno un direttore
operativo avente i requisiti necessari per
l’esercizio delle relative funzioni.
- 2. Le
funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori comprendono:
-
-
l’assicurare, tramite opportune azioni di
coordinamento, l’applicazione delle disposizioni
contenute nei piani di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
-
-
l’adeguare i predetti piani e il relativo
fascicolo previsti dalla normativa stessa in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute;
-
-
l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attività nonché la
loro reciproca informazione;
-
-
il proporre alla stazione appaltante in caso di
gravi inosservanze delle norme in materia di
sicurezza nei cantieri, la sospensione dei
lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;
-
-
il sospendere in caso di pericolo grave ed
imminente le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate;
-
-
l’assicurare il rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 31, comma 1 bis della Legge.
-
CAPO II
Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128
(Ordini di servizio)
1. L’ordine
di servizio è l’atto mediante il quale sono
impartite tutte le disposizioni e istruzioni da
parte del responsabile del procedimento al direttore
dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore.
L’ordine di servizio è redatto in due copie
sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e
comunicato all’appaltatore che lo restituisce
firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di
servizio non costituisce sede per la iscrizione di
eventuali riserve dell’appaltatore.
2. Il
responsabile del procedimento impartisce al
direttore dei lavori con ordine di servizio le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro
esecuzione, quando questo non sia regolato dal
contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza
dei lavori, la periodicità con la quale il direttore
dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle
principali attività di cantiere e sull'andamento
delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129
(Giorno e termine per la consegna)
1. Dopo
l'approvazione del contratto o, qualora vi siano
ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione
definitiva, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei
lavori.
2. Per le
amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve
avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data
di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di
approvazione del contratto, e non oltre
quarantacinque giorni dalla data di approvazione del
contratto quando la registrazione della Corte dei
Conti non è richiesta per legge. Per le altre
stazioni appaltanti il termine di quarantacinque
giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla
data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il
direttore dei lavori comunica all'appaltatore il
giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore
gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato già eseguito a cura della stazione
appaltante.
4. In caso di
consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori
tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato
il tracciamento, sono collocati picchetti,
capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano
necessari. L'appaltatore è responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La
consegna dei lavori deve risultare da verbale
redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai
sensi dell’articolo 121; dalla data di tale verbale
decorre il termine utile per il compimento
dell'opera o dei lavori.
7. Qualora
l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito,
il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque
quella della data della prima convocazione. Qualora
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante ha
facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.
8. Qualora la
consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della
stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate ma in
misura non superiore ai limiti indicati dal
capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui
modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.
9. La facoltà
della stazione appaltante di non accogliere
l'istanza di recesso dell’appaltatore non può
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma
8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori
superi la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora,
iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla
stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non può durare oltre
sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle
ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile
del procedimento ha l’obbligo di informare
l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
Art. 130
(Processo verbale di consegna)
1. Il
processo verbale di consegna contiene i seguenti
elementi:
a) le condizioni e
circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree,
le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi
all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al
processo verbale di consegna vanno uniti i profili
delle cave in numero sufficiente per poter in ogni
tempo calcolare il volume totale del materiale
estratto;
- c) la
dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i
lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso,
salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato
attuale è tale da non impedire l’avvio e la
prosecuzione dei lavori.
- 2. Qualora,
per l'estensione delle aree o dei locali, o per
l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in
più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti,
questi fanno tutti parte integrante del processo
verbale di consegna.
- 3. Qualora la
consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129,
comma 4, il processo verbale indica a quali
materiali l'appaltatore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato
dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto
il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
- 4. Il
processo verbale è redatto in doppio esemplare
firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
Dalla data di esso decorre il termine utile per il
compimento dei lavori.
- 5. Un
esemplare del verbale di consegna è inviato al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
- 6. Il
capitolato speciale dispone che la consegna dei
lavori possa farsi in più volte con successivi
verbali di consegna parziale quando la natura o
l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda,
ovvero si preveda una temporanea indisponibilità
delle aree o degli immobili. In caso di urgenza,
l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti
già consegnate. La data di consegna a tutti gli
effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.
- 7. In caso di
consegna parziale l’appaltatore è tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilità si applica la
disciplina dell’articolo 133.
-
-
Art. 131
-
(Differenze riscontrate all'atto della consegna)
-
- 1. Il
direttore dei lavori è responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi.
- 2. Se sono
riscontrate differenze fra le condizioni locali ed
il progetto esecutivo, non si procede alla consegna,
e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento,
indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in
sede di redazione del progetto esecutivo e delle
successive verifiche, e proponendo i provvedimenti
da adottare.
- 3. Qualora
l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti
dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve
formulare riserva sul verbale di consegna con le
modalità e con gli effetti di cui all’articolo 165.
-
-
Art. 132
-
(Consegna di materiali da un appaltatore ad un
altro)
-
- 1. Nel caso
di subentro di un appaltatore ad un altro
nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei
lavori redige apposito verbale in contraddittorio
con entrambi gli appaltatori per accertare la
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennità da
corrispondersi.
- 2. Qualora
l’appaltatore sostituito nell’esecuzione
dell’appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di
due testimoni ed i relativi processi verbali sono
dai medesimi firmati assieme all’appaltatore
subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non
intervenga si sospende la consegna e si procede con
le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
-
-
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
-
-
Art. 133
-
(Sospensione e ripresa dei lavori)
-
- 1. Qualora
circostanze speciali impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il
direttore dei lavori ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e l’imputabilità anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
- 2. Fuori dei
casi previsti dal comma 1 il responsabile del
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse
o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei
limiti e con gli effetti previsti dal capitolato
generale.
- 3. Il
direttore dei lavori, con l'intervento
dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni che hanno determinato l’interruzione dei
lavori. Il verbale deve essere inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.
- 4. Nel
verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato
di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.
- 5. Nel corso
della sospensione, il direttore dei lavori dispone
visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d’opera e
dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove
occorra, le necessarie disposizioni al fine di
contenere macchinari e mano d’opera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere
già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
- 6. I verbali
di ripresa dei lavori, da redigere a cura del
direttore dei lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del
procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel
verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il
nuovo termine contrattuale.
- 7. Ove
successivamente alla consegna dei lavori insorgano,
per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale.
8. Le
contestazioni dell’appaltatore in merito alle
sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a
norma dell’articolo 165.
- 9. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
il responsabile del procedimento dà avviso
all’Autorità.
-
-
Art. 134
-
(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
-
- 1. Nessuna
variazione o addizione al progetto approvato può
essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata
dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25
della Legge.
- 2. Il mancato
rispetto di tale disposizione non dà titolo al
pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la
rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
- 3. Qualora
per uno dei casi previsti dalla Legge, sia
necessario introdurre nel corso dell'esecuzione
variazioni o addizioni non previste nel contratto,
il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del
procedimento ed il progettista, promuove la
redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da
inviare alla stazione appaltante.
- 4.
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le
variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore lavori gli abbia
ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura
dei lavori compresi nell'appalto.
- 5. Gli ordini
di variazione fanno espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui
all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
- 6. Le
variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma
se comportano categorie di lavorazioni non previste
o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi a norma
dell'articolo 136.
- 7.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei
presupposti che a norma dell’articolo 25, comma 1,
della Legge consentono di disporre varianti in corso
d’opera è demandato al responsabile del
procedimento, che vi provvede con apposita relazione
a seguito di approfondita istruttoria e di motivato
esame dei fatti.
- 8. Nel caso
di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della
Legge, il responsabile del procedimento, su proposta
del direttore dei lavori, descrive la situazione di
fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al
momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si
renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non
possano eseguirsi secondo le originarie previsioni
di progetto a causa di atti o provvedimenti della
Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il
responsabile del procedimento riferisce alla
stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo
25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la
descrizione del responsabile del procedimento ha ad
oggetto la verifica delle caratteristiche
dell’evento in relazione alla specificità del bene,
o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
- 9. Le perizie
di variante, corredate dai pareri e dalle
autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora
comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto
a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante
sono approvate dal responsabile del procedimento,
sempre che non alterino la sostanza del progetto.
- 10. Sono
approvate dal responsabile del procedimento, previo
accertamento della loro non prevedibilità, le
variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo
periodo, della Legge che prevedano un aumento della
spesa non superiore al cinque per cento dell'importo
originario del contratto ed alla cui copertura si
provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti
o mediante utilizzazione, ove consentito, delle
eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di
gara.
- 11. I
componenti dell'ufficio della direzione lavori sono
responsabili, nei limiti delle rispettive
attribuzioni, dei danni derivati alla stazione
appaltante dalla inosservanza del presente articolo.
Essi sono altresì responsabili delle conseguenze
derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
variazioni o addizioni al progetto, senza averne
ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non
derivino da interventi volti ad evitare danni a beni
soggetti alla vigente legislazione in materia di
beni culturali e ambientali.
-
-
Art. 135
-
(Diminuzione dei lavori)
-
- 1. La
stazione appaltante, durante l'esecuzione dei
lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del
contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e
con gli effetti previsti dal capitolato generale.
-
-
Art. 136
-
( Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi
non contemplati nel contratto)
-
- 1. Quando sia
necessario eseguire una specie di lavorazione non
prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali si valutano:
a)
desumendoli dal prezziario di cui
all'articolo 34, comma 1;
b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
consimili compresi nel contratto;
-
c) quando sia impossibile
l'assimilazione, ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.
- 2. Le nuove
analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta
nuovi prezzi.
- 3. I nuovi
prezzi sono determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella
contabilità dei lavori.
- 4. Tutti i
nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad
essi si applica il disposto di cui all'articolo 26,
comma 4, della Legge.
- 5. Se
l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così
determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l'appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati.
-
-
Art. 137
-
(Contestazioni tra la stazione appaltante e
l'appaltatore)
-
- 1. Il
direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al
responsabile del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del
procedimento convoca le parti entro quindici giorni
dalla comunicazione e promuove in contraddittorio
fra loro l’esame della questione al fine di
risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento è comunicata
all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilità in occasione della
sottoscrizione.
- 2. Se le
contestazioni riguardano fatti, il direttore dei
lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore
un processo verbale delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di
otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate.
- 3.
L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i
testimoni firmano il processo verbale, che è inviato
al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
- 4.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotati nel giornale dei lavori.
-
-
Art. 138
-
(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
-
- 1. Qualora
nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle
persone, o danni alle proprietà, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere
senza indugio al responsabile del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta
gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre
per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
-
-
Art. 139
-
(Danni)
-
- 1. Nel caso
di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne
fa denuncia al direttore dei lavori nei termini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto,
entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.
- 2. Appena
ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori
procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento:
-
a) dello stato delle cose dopo il
danno, rapportandole allo stato
precedente;
-
b) delle cause dei danni, precisando
l'eventuale causa di forza maggiore;
-
c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;
d)
dell'osservanza o meno delle regole
dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;
e)
dell'eventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni.
-
Art. 140
-
(Appalto integrato)
-
- 1.
Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la
stipulazione del contratto a norma dell’articolo
109, il responsabile del procedimento, con apposito
ordine di servizio, dispone che l’appaltatore dia
immediato inizio alla redazione del progetto
esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di
cui al capitolato speciale allegato al progetto
definitivo posto a base di gara.
- 2. Il
responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la
necessità, dispone che l’appaltatore provveda
all’effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati
per la redazione del progetto definitivo, senza che
ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’appaltatore.
- 3. Il
progetto esecutivo non può prevedere alcuna
variazione alla qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo
quanto disposto dal comma 4.
- 4. Nel caso
in cui si verifichi una delle ipotesi di cui
all’articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della
Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da
apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in
base ai prezzi contrattuali con le modalità previste
dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di
formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi
dell’articolo 136. La stazione appaltante procede
all’accertamento delle cause, condizioni e
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni
nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo
quanto previsto dal capitolato speciale allegato al
progetto definitivo.
- 5. Il
progetto esecutivo è approvato dalla stazione
appaltante, sentito il progettista del progetto
definitivo, entro il termine fissato dal capitolato
speciale. Dalla data di approvazione decorrono i
termini previsti dall’articolo 129, comma 2, per la
consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata
di acconto del corrispettivo è effettuato in favore
dell’appaltatore entro quindici giorni dalla
consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella
consegna del progetto esecutivo si applicano le
penali previste nel capitolato speciale allegato al
progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere
il contratto.
- 6. Qualora il
progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia
ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è
risolto per inadempimento dell’appaltatore.
- 7. In ogni
altro caso di mancata approvazione del progetto
esecutivo, la stazione appaltante recede dal
contratto e, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 122, all’appaltatore è riconosciuto
unicamente quanto previsto dal capitolato generale
in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori.
-
-
-
Sezione quarta: subappalto
-
-
Art. 141
-
(Subappalto)
-
-
-
La percentuale di lavori della categoria
prevalente subappaltabile è stabilita nella
misura del 30 per cento dell’importo della
categoria.
-
-
Il subappaltatore può subappaltare la posa in
opera di strutture e di impianti e opere
speciali di cui all’articolo 72, comma 4,
lettere c), d) ed l).
-
-
L’appaltatore che intende avvalersi del
subappalto o cottimo deve presentare alla
stazione appaltante apposita istanza con
allegata la documentazione prevista
dall’articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il
termine previsto dall’articolo 18, comma 9 della
legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento
della predetta istanza.
-
-
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c)
ai propri consorziati non costituisce
subappalto. Si applicano comunque le
disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al
comma 6 dell’articolo 18 della legge 19 marzo
1990 n. 55.
-
- Ai fini
del presente articolo, le attività ovunque
espletate ai sensi dell’articolo 18, comma 12,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle
poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l’appalto.
-
CAPO III
Lavori in economia
Art. 142
(Modo di esecuzione dei lavori)
1. I lavori
in economia si possono eseguire:
a) in
amministrazione diretta;
- b)
per cottimi.
- 2. Per tutti
i lavori in economia la stazione appaltante nomina
un responsabile dei procedimento.
-
-
-
Art. 143
-
(Lavori in amministrazione diretta)
-
- 1. Quando si
procede in amministrazione diretta, il responsabile
del procedimento organizza ed esegue per mezzo di
proprio personale o di personale eventualmente
assunto i lavori individuati all'articolo 88.
- 2. Il
responsabile del procedimento acquista i materiali e
noleggia i mezzi eventualmente necessari per la
realizzazione dell'opera.
- 3.I lavori
assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000
Euro.
-
-
-
Art. 144
-
(Cottimo)
-
- 1. Il cottimo
è una procedura negoziata, adottata per
l'affidamento dei lavori di particolari tipologie,
individuate da ciascuna stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 88 e di importo non superiore a
200.000 Euro.
- 2. Nel
cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di
mercato fra almeno cinque imprese ai sensi
dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore
a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento
diretto.
- 3. L'atto di
cottimo deve indicare:
-
a) l'elenco dei lavori e delle
somministrazioni;
-
b) i prezzi unitari per i lavori e per
le somministrazioni a misura e l'importo
di quelle a corpo;
-
c) le condizioni di esecuzione;
-
d) il termine di ultimazione dei lavori;
-
e) le modalità di pagamento;
-
f) le penalità in caso di ritardo e il
diritto della stazione appaltante di
risolvere in danno il contratto,
mediante semplice denuncia, per
inadempimento del cottimista ai sensi
dell’articolo 120.
- 4. Gli
affidamenti tramite cottimo sono soggetti a
post-informazione mediante comunicazione
all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della
stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
-
-
-
Art. 145
-
(Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
-
- 1. Nel caso
di lavori di cui all'articolo 88, comma 1,
nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri
economici degli interventi compresi nel programma
l'autorizzazione è direttamente concessa dal
responsabile del procedimento.
- 2. Nel caso
di esigenze impreviste, non dovute ad errori o
omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di
interventi per i quali non è stato disposto un
accantonamento per lavori in economia, questi
possono essere autorizzati dalla stazione
appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, nei limiti in precedenza specificati,
attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
-
-
-
Art 146
-
(Lavori d'urgenza)
-
- 1. Nei casi
in cui l'esecuzione dei lavori in economia è
determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza,
questa deve risultare da un verbale, in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo.
- 2. Il verbale
è compilato dal responsabile del procedimento o da
tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso
con una perizia estimativa alla stazione appaltante
per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei
lavori.
-
-
-
Art. 147
-
(Provvedimenti in casi di somma urgenza)
-
- 1. In
circostanze di somma urgenza che non consentono
alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico che si reca prima sul
luogo, può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale di cui all'articolo 146, la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
- 2.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere
affidata in forma diretta ad una o più imprese
individuate dal responsabile del procedimento o dal
tecnico, da questi incaricato.
- 3. Il prezzo
delle prestazioni ordinate è definito
consensualmente con l’affidatario; in difetto di
preventivo accordo si procede con il metodo previsto
all'articolo 136, comma 5.
- 4. Il
responsabile del procedimento o il tecnico
incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa
degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale
di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla
approvazione dei lavori.
- 5. Qualora
un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma
urgenza non riporti l'approvazione del competente
organo della stazione appaltante, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte
dell’opera o dei lavori realizzati.
-
-
-
Art. 148
-
(Perizia suppletiva per maggiori spese)
-
- 1. Ove
durante l'esecuzione dei lavori in economia, la
somma presunta si riveli insufficiente, il
responsabile del procedimento presenta una perizia
suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla
eccedenza di spesa.
- 2. In nessun
caso, comunque, la spesa complessiva può superare
quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000
Euro.
-
-
TITOLO X
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Art. 149
(Accordo bonario)
1. Qualora
nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto
negli atti contabili riserve il cui importo
complessivo superi i limiti indicati dall’articolo
31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà
immediata comunicazione al responsabile del
procedimento, trasmettendo nel più breve tempo
possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il
responsabile del procedimento, valutata
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento
del limite di valore, nel termine dei novanta giorni
dalla apposizione dell’ultima delle riserve
acquisisce la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di
un’eventuale accordo, e formula alla stazione
appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei
successivi sessanta giorni la stazione appaltante,
nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume
le dovute determinazioni in merito alla proposta e
ne dà sollecita comunicazione al responsabile del
procedimento e all’appaltatore. Nello stesso termine
la stazione appaltante acquisisce gli eventuali
ulteriori pareri ritenuti necessari.
4.Qualora
l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria
prospettata dalla stazione appaltante nella
comunicazione, il responsabile del procedimento
convoca le parti per la sottoscrizione del verbale
di accordo bonario. La sottoscrizione determina la
definizione di ogni contestazione sino a quel
momento insorta.
5. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
6. Le
dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono
vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell’accordo.
7. La
procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte
che le riserve iscritte dall’appaltatore, ulteriori
e diverse rispetto a quelle già precedentemente
esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato
dalla Legge.
Art. 150
(Definizione delle controversie)
1. Nel caso
in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso
prevedono che le eventuali controversie insorte tra
la stazione appaltante e l’appaltatore siano decise
da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio
istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 32 della Legge.
L’arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna
delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto
di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di
propria competenza tra professionisti di particolare
esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la
parte nei cui confronti è diretta la domanda di
arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede
il Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo
810, comma 2, del codice di procedura civile.
3. Ad
iniziativa della parte più diligente, gli atti di
nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera
Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa
provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni
di presidente del collegio, scelto nell’ambito
dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati.
4. Le parti
possono determinare la sede del collegio arbitrale
in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Se
non vi è alcuna indicazione della sede del collegio
arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti,
questa deve intendersi stabilita presso la sede
della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5.
Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la
Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalità del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti
necessari alla costituzione del collegio, il
giudizio si svolge secondo le norme fissate dal
decreto interministeriale di cui all’articolo 32,
secondo comma, della Legge.
6. Il
corrispettivo a saldo per la decisione della
controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle
parti, nella misura liquidata secondo i parametri
della tariffa di cui al suddetto decreto
interministeriale e nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione del lodo.
Art. 151
(Camera Arbitrale per i lavori pubblici)
1. La Camera
Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e
la tenuta dell’albo degli arbitri, redige il codice
deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli
adempimenti necessari alla costituzione ed al
funzionamento del collegio arbitrale disciplinato
dall’articolo 150(seguiva
un periodo non ammesso al "Visto" della Corte dei
Conti).
2.
Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed
il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio
Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato
dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra
soggetti dotati di particolare competenza nella materia,
al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia
dell’istituto; al suo interno l’Autorità sceglie il
Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed è
retribuito nella misura determinata dal provvedimento di
nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità
stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle
incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo
comma 8.
- 4. Per
l’espletamento delle sue funzioni la Camera
Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria
con personale fornito dall’Autorità.
- 5. Possono
essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera
Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
-
-
magistrati amministrativi, magistrati contabili
ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero
fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale,
designati dagli organi competenti secondo i
rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello
Stato e magistrati a riposo;
-
-
avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali
abilitati al patrocinio avanti alle magistrature
superiori e in possesso dei requisiti per la
nomina a consigliere di cassazione;
-
-
tecnici in possesso del diploma di laurea in
ingegneria o architettura, abilitati
all’esercizio della professione da almeno dieci
anni ed iscritti ai relativi albi;
-
-
professori universitari di ruolo nelle materie
giuridiche e tecniche con particolare competenza
nella materia dei lavori pubblici.
- 6. La Camera
Arbitrale cura altresì la tenuta dell’elenco dei
periti al fine della nomina dei consulenti tecnici
nei giudizi arbitrali; sono ammessi all’elenco i
soggetti in possesso dei requisiti professionali
previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori
commercialisti in possesso dei medesimi requisiti
professionali.
7. I soggetti di
cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6
del presente articolo, in possesso dei requisiti di
onorabilità fissati in via generale dal Consiglio
Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell’albo degli
arbitri e nell’elenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
8. L’appartenenza
all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha
durata triennale, e può essere nuovamente conseguita
decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il
periodo di appartenenza all’albo gli arbitri non possono
svolgere l’incarico di arbitro di parte in altri giudizi
arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare
incarichi professionali in favore delle parti dei
giudizi arbitrali da essi decisi.
- 9. In
aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal
codice di procedura civile, non possono essere
nominati arbitri coloro abbiano compilato il
progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto,
sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono
le controversie, né coloro che in qualsiasi modo
abbiano espresso un giudizio o parere sulle
controversie stesse.
- 10. Il
compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale
da parte di tutti i componenti del collegio è
determinato dal Consiglio Arbitrale secondo
parametri fissati in via generale tenendo conto del
valore delle controversie e della complessità delle
questioni.
(seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti)
11.
Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera
Arbitrale per la decisione delle controversie sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati ai sensi dell’articolo 4, comma
10 quinquies della Legge con decreto del Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica all’unità previsionale di base della
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici al fine del pagamento delle spese
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei Conti) e del compenso agli
arbitri.
12. La Camera
Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati
emergenti dal contenzioso in materia di lavori
pubblici e li trasmette all’Autorità e
all’Osservatorio.
TITOLO XI
CONTABILITA’ DEI LAVORI
CAPO I
Scopo e forma della contabilità
Art. 152
(Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
1. Il fondo
posto a disposizione delle stazioni appaltanti,
risultante dal quadro economico allegato al progetto
approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma
esclusi dall'appalto;
b) rilievi,
accertamenti e indagini preliminari comprese le
eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;
- c)
allacciamenti ai pubblici servizi;
- d) maggiori
lavori imprevisti;
e) incremento del
prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della
Legge;
- f)
acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche
di progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi;
- h) spese per
attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le
verifiche ordinate dal direttore lavori di cui
all'articolo 124, comma 4;
- m) spese per
collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori,
delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è
necessaria l'autorizzazione delle stazioni
appaltanti.
-
-
Art. 153
-
(Lavori in economia contemplati nel contratto)
-
- 1. I lavori
in economia a termini di contratto, non danno luogo
ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella
contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo
delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
-
-
Art. 154
-
(Lavori di manutenzione)
-
- 1.Qualora,
nel caso di contratti aperti relativi a lavori di
manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire
ecceda l'importo contrattuale il direttore dei
lavori dà comunicazione al responsabile del
procedimento per le opportune determinazioni. Il
responsabile del procedimento può autorizzare
l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo
pari all'originario importo posto a base di gara e
comunque non superiore a 200.000 Euro.
- 2. Sono
contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è
pattuita con riferimento ad un determinato arco di
tempo, per interventi non predeterminati nel numero,
ma resi necessari secondo le necessità della
stazione appaltante.
-
-
Art. 155
-
(Accertamento e registrazione dei lavori)
-
- 1. Il costo
dei lavori comprende le spese dei lavori, delle
somministrazioni, delle espropriazioni, di
assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione;
sia le perizie che le contabilità devono
distinguersi in altrettanti capi quanti sono i
titoli diversi di spesa.
- 2. Gli atti
contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad
oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i
fatti producenti spesa.
- 3.
L'accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa devono avvenire contemporaneamente
al loro accadere, in particolare per le partite la
cui verificazione richieda scavi o demolizioni di
opere al fine di consentire che con la conoscenza
dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo
dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi,
l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in
grado:
-
a) di rilasciare prontamente gli stati
d'avanzamento dei lavori ed ì
certificati per il pagamento degli
acconti;
-
b) di controllare lo sviluppo dei lavori
e di impartire tempestivamente le debite
disposizioni per la relativa esecuzione
entro i limiti delle somme autorizzate;
-
c) di promuovere senza ritardo gli
opportuni provvedimenti in caso di
deficienza di fondi.
- 4. La
contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in
grado di consentire la tenuta dei documenti
amministrativi e contabili nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli che seguono.
-
-
Art. 156
-
(Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
-
- 1. I
documenti amministrativi contabili per
l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
in appalto sono:
- a) il
giornale dei lavori;
- b) i libretti
di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste
settimanali;
- d) il
registro di contabilità;
- e) il
sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati
d'avanzamento dei lavori;
- g) i
certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto
finale e la relativa relazione.
- 2. I libretti
delle misure, il registro di contabilità, gli stati
d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono
firmati dal direttore dei lavori.
- 3. I libretti
delle misure e le liste settimanali sono firmati
dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle
misure. Il registro di contabilità, il conto finale,
e le liste settimanali nei casi previsti sono
firmati dall'appaltatore.
- 4. I
certificati di pagamento e la relazione sul conto
finale sono firmati dal responsabile del
procedimento.
-
-
Art. 157
-
(Giornale dei lavori)
- l. Il
giornale dei lavori è tenuto da un assistente del
direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno
l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono
le lavorazioni, la specie ed il numero di operai,
l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore
nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed
economico dei lavori.
- 2. Inoltre
sul giornale sono riportate le circostanze e gli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire
sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei
terreni e quelle particolarità che possano essere
utili.
- 3. Nel
giornale sono inoltre annotati gli ordini di
servizio, le istruzioni e le prescrizioni del
responsabile del procedimento e del direttore dei
lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del
procedimento, i processi verbali di accertamento di
fatti o di esperimento di prove, le contestazioni,
le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti
ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai
prezzi.
- 4. Il
direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque
in occasione di ciascuna visita, verifica
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei
lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni
e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con
la data la sua firma, di seguito all'ultima
annotazione dell'assistente.
-
-
Art. 158
-
(Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
-
- 1. Il
libretto delle misure contiene la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste,
ed in particolare:
a) il genere di
lavorazione o provvista, classificata secondo la
denominazione di contratto;
- b) la parte
di lavorazione eseguita ed il posto ;
c) le figure
quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il
caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e
dopo delle lavorazioni;
d) le altre
memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente
ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il
modo di esecuzione.
- 2. Qualora le
quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, sono
specificati nel libretto, oltre ai risultati, i
punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi,
scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui
quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
- 3. Nel caso
di utilizzo di programmi di contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure viene effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento ed in
contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è
consentita l’utilizzazione di programmi per la
contabilità computerizzata, la compilazione dei
libretti delle misure deve essere effettuata sulla
base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.
-
-
Art. 159
-
(Annotazione dei lavori a corpo)
-
- 1. I lavori a
corpo sono annotati su apposito libretto delle
misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in
cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la
quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevabile dal capitolato speciale
d'appalto, che è stata eseguita.
- 2. In
occasione di ogni stato d'avanzamento la quota
percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria
di lavorazione che è stata eseguita viene riportata
distintamente nel registro di contabilità.
- 3. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie
di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore
dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità
attraverso un riscontro nel computo
metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state
dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della
documentazione contrattuale.
-
-
Art. 160
-
(Modalità della misurazione dei lavori)
-
- 1. La tenuta
dei libretti delle misure è affidata al direttore
dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni;
può essere, peraltro, da lui attribuita al personale
che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua
diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve
verificare i lavori, e certificarli sui libretti
delle misure con la propria firma, e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall’appaltatore o del
tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
- 2.
L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure.
Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve
firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se
l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o
di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando
siano di grandi dimensioni, possono essere compilati
in sede separata. Tali disegni, devono essere
firmati dall’appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure o sono considerati come allegati ai
documenti nei quali sono richiamati e portano la
data e il numero della pagina del libretto del quale
si intendono parte. Si possono tenere distinti
libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o
per opere d'arte di speciale importanza.
-
-
Art. 161
-
(Lavori e somministrazioni su fatture)
-
- 1. Le
lavorazioni e le somministrazioni che per la loro
natura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del
direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente
accettati e allo stato di fatto. Le fatture così
verificate e, ove necessario, rettificate, sono
pagate all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se
prima non siano state interamente soddisfatte e
quietanzate.
-
-
Art. 162
-
(Note settimanali delle somministrazioni)
-
- 1. Le
giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le provviste somministrate dall'appaltatore
sono annotate dall'assistente incaricato su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita
lista settimanale. L'appaltatore firma le liste
settimanali, nelle quali sono specificati le
lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da
lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono essere distinte secondo
la speciale natura delle somministrazioni, quando
queste abbiano una certa importanza.
-
-
Art. 163
-
(Forma del registro di contabilità)
-
- 1. Le
annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle
misure in apposito registro le cui pagine devono
essere preventivamente numerate e firmate dal
responsabile del procedimento e dall’appaltatore.
- 2.
L'iscrizione delle partite è fatta in ordine
cronologico. Il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, può prescrivere
in casi speciali che il registro sia diviso per
articoli, o per serie di lavorazioni, purché le
iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine
cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei
lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale
da lui designato.
- 3. I lavori
di edifici e di altre opere d'arte di grande
importanza possono avere uno speciale registro
separato.
-
-
Art. 164
-
(Annotazioni delle partite di lavorazioni nel
registro di contabilità)
-
- 1. Le partite
di lavorazioni eseguite e quelle delle
somministrazioni fatte dall'appaltatore sono
annotate nel libretto delle misure o nell’apposito
documento, a seconda delle modalità di
contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi
trascritte nel registro di contabilità, segnando per
ciascuna partita il richiamo della pagina del
libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si
iscrivono immediatamente di seguito le domande che
l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono
essere formulate e giustificate nel modo indicato
dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del
direttore dei lavori. Si procede con le stesse
modalità per ogni successiva annotazione di
lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui
l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a
norma dell'articolo 165, comma 5.
-
-
Art. 165
-
(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro
di contabilità)
-
- 1. Il
registro di contabilità è firmato dall'appaltatore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.
- 2. Nel caso
in cui l'appaltatore non firmi il registro, è
invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione
o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.
- 3. Se
l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e
indicando con precisione le cifre di compenso cui
crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda.
- 4. Il
direttore dei lavori, nei successivi quindici
giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di
motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell’appaltatore, incorre in responsabilità
per le somme che, per tale negligenza,
l’amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
- 5. Nel caso
in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel
termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo
e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore
decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi
si riferiscono.
- 6. Ove per
qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile
una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori può registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli
ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l’onere
dell’immediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie
di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.
-
-
Art. 166
-
(Titoli speciali di spesa)
-
- 1. Per le
giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto
di ciascuna lista settimanale è riportato sul
registro.
- 2. Le fatture
ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali
risultino modificati per applicazione di ribassi di
ritenute e simili, sono trascritte in contabilità
sotto un capo distinto.
- 3. La
trascrizione delle fatture in contabilità si fa per
semplice sunto.
-
-
Art. 167
-
(Sommario del registro)
-
- 1. Ciascuna
partita è riportata in apposito sommario e
classificata, secondo il rispettivo articolo di
elenco e di perizia.
- 2. Nel caso
di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria
di lavorazione secondo il capitolato speciale, con
la indicazione della rispettiva aliquota di
incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
- 3. Il
sommario indica, in occasione di ogni stato
d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione
eseguita, e i relativi importi, in modo da
consentire una verifica della rispondenza
all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.
-
-
Art. 168
-
(Stato di avanzamento lavori)
-
- 1. Quando, in
relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento
di una rata di acconto, il direttore dei lavori
redige, nei termini specificati nel capitolato
speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel
quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale è unita una copia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi
dell’articolo 136.
- 2. Lo stato
di avanzamento è ricavato dal registro di
contabilità ma può essere redatto anche utilizzando
quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel
sommario di cui all'articolo 167.
- 3. Quando
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e
sempre che i libretti delle misure siano stati
regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure, lo stato d'avanzamento può essere
redatto, sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori.
Tale circostanza deve risultare dallo stato
d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
-
-
Art. 169
-
(Certificato per pagamento di rate)
-
- 1. Quando per
l'ammontare delle lavorazioni e delle
somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di
una rata di acconto, il responsabile del
procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile
e comunque non oltre il termine stabilito dal
capitolato speciale d'appalto, apposito certificato
compilato sulla base dello stato d'avanzamento
presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato
alla stazione appaltante in originale ed in due
copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
- 2. Ogni
certificato di pagamento emesso dal responsabile del
procedimento è annotato nel registro di contabilità.
-
-
Art. 170
-
(Contabilizzazione separate di lavori)
-
- 1. Nel caso
di appalto comprendente lavori da tenere distinti,
come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti
diverse di finanziamento, la contabilità comprende
tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti
documenti contabili, in modo da consentire una
gestione separata dei relativi quadri economici. I
certificati di pagamento devono essere analogamente
distinti, anche se emessi alla stessa data in forza
di uno stesso contratto.
-
-
Art. 171
-
(Lavori annuali estesi a più esercizi)
-
- 1. I lavori
annuali estesi a più esercizi con lo stesso
contratto si liquidano alla fine dei lavori di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra
loro distinti.
-
-
Art. 172
-
(Certificato di ultimazione dei lavori)
-
- 1. In esito a
formale comunicazione dell'appaltatore di
intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei
lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse
disposizioni previste per il verbale di consegna.
- 2. Il
certificato di ultimazione può prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte
del direttore dei lavori come del tutto marginali e
non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo
certificato che accerti l'avvenuto completamente
delle lavorazioni sopraindicate.
-
-
Art. 173
-
(Conto finale dei lavori)
-
- 1. Il
direttore dei lavori compila il conto finale entro
il termine stabilito nel capitolato speciale e con
le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al
responsabile del procedimento.
- 2. Il
direttore dei lavori accompagna il conto finale con
una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e
segnatamente:
- a) i
verbali di consegna dei lavori;
- b)
gli atti di consegna e riconsegna di mezzi
d'opera, aree o cave di prestito concessi in
uso all'impresa;
- c) le
eventuali perizie suppletive e di variante,
con gli estremi della intervenuta
approvazione;
- d)
gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi
verbali di concordamento o atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di
registrazione;
- e)
gli ordini di servizio impartiti;
- f) la
sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei
lavori con l’indicazione delle eventuali
riserve e la menzione degli eventuali
accordi bonari intervenuti;
- g) i
verbali di sospensione e ripresa dei lavori,
il certificato di ultimazione con la
indicazione dei ritardi e delle relative
cause;
- h)
gli eventuali sinistri o danni a persone
animali o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative
conseguenze;
- i) i
processi verbali di accertamento di fatti o
di esperimento di prove;
- l) le
richieste di proroga e le relative
determinazioni della stazione appaltante;
- m)
gli atti contabili (libretti delle misure,
registro di contabilità, sommario del
registro di contabilità);
- n)
tutto ciò che può interessare la storia
cronologica della esecuzione, aggiungendo
tutte quelle notizie tecniche ed economiche
che possono agevolare il collaudo.
-
Art. 174
-
(Reclami dell'appaltatore sul conto finale)
-
- 1. Esaminati
i documenti acquisiti, il responsabile del
procedimento invita l'appaltatore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo
entro un termine non superiore a trenta giorni.
- 2.
L'appaltatore, all'atto della firma, non può
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse
da quelle formulate nel registro di contabilità
durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare
le riserve già iscritte sino a quel momento negli
atti contabili per le quali non sia intervenuto
l’accordo bonario di cui all’articolo 149,
eventualmente aggiornandone l’importo.
- 3. Se
l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.
-
Art. 175
(Relazione del responsabile del procedimento sul
conto finale)
1. Firmato
dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il
termine di cui all’articolo 174, il responsabile del
procedimento redige una propria relazione finale
riservata con i seguenti documenti:
- a)
contratto di appalto, atti addizionali ed
elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei
relativi decreti di approvazione;
- b)
registro di contabilità, corredato dal
relativo sommario;
- c)
processi verbali di consegna, sospensioni,
riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d)
relazione del direttore coi documenti di cui
all'articolo 173, comma 2;
e) domande
dell'appaltatore.
- 2. Nella
relazione finale riservata, il responsabile del
procedimento esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell’appaltatore per le
quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui
all’articolo 149.
-
-
CAPO II
Contabilità dei lavori in economia
Art. 176
(Annotazione dei lavori ad economia)
1.
L'annotazione dei lavori in economia è effettuata
dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso
incaricato:
-
a) se a cottimo, nel libretto delle
misure prescritto per i lavori eseguiti
ad appalto;
-
b) se in amministrazione, nelle apposite
liste settimanali distinte per giornate
e provviste. Le firme dell'affidatario
per quietanza possono essere apposte o
sulle liste medesime, ovvero in foglio
separato.
- 2.
L’annotazione avviene in un registro nel quale sono
scritte, separatamente per ciascun cottimo, le
risultanze dei libretti in rigoroso ordine
cronologico, osservando le norme prescritte per i
contratti. Nel registro vengono annotate:
-
a) le partite dei fornitori a credito,
man mano che si procede ad accertare le
somministrazioni;
-
b) le riscossioni ed i pagamenti per
qualunque titolo, nell'ordine in cui
vengono fatti e con la indicazione
numerata delle liste e fatture
debitamente quietanzate, per assicurare
che in ogni momento si possa riconoscere
lo stato della gestione del fondo
assegnato per i lavori.
-
-
Art. 177
-
(Conti dei fornitori)
-
- 1. In base
alle risultanze del registro il direttore dei lavori
compila i conti dei fornitori, i certificati di
avanzamento dei lavori per il pagamento degli
acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi
ultimi.
-
-
Art. 178
-
(Pagamenti)
-
- 1. Sulla base
delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle
liste delle somministrazioni, il responsabile del
procedimento dispone il pagamento di rate di acconto
o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
- 2. Ogni
pagamento è effettuato direttamente al creditore o a
chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia
quietanza. Nelle occasioni straordinarie che
richiedono numero notevole di lavoratori è
sufficiente che due testimoni attestino di aver
assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è
sufficiente che le vidimazioni siano poste ai
margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una
lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione
è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine
delle partite liquidate.
-
-
Art. 179
-
(Giustificazione di minute spese)
-
- 1. Per le
minute spese, il direttore dei lavori presenta la
nota debitamente firmata, accompagnata da documenti
giustificativi di spesa.
-
-
Art. 180
-
(Rendiconto mensile delle spese)
-
- 1. I
rendiconti mensili sono essere corredati dei
certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo
per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle
fatture e liste debitamente quietanzate, e devono
corrispondere a quella parte del registro di
contabilità in cui si annotano i pagamenti.
- 2. Tali
rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che
li trasmette al responsabile del procedimento entro
i primi due giorni di ciascun mese.
-
-
Art. 181
-
(Rendiconto finale delle spese)
-
- 1. Il
rendiconto finale, formulato come i mensili,
riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di
tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è
unita una relazione e la liquidazione finale del
direttore dei lavori, che determina i lavori
eseguiti in amministrazione per qualità e quantità,
i materiali acquistati, il loro stato ed in
complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del
procedimento deve espressamente confermare o
rettificare i fatti ed i conti esposti nella
relazione.
- 2. Per i
lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto
la liquidazione finale ed il certificato di collaudo
o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati
attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono
avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono
annotati in appositi elenchi, firmati da chi li
tiene in consegna.
-
-
Art. 182
-
(Riassunto di rendiconti parziali)
1. Se un lavoro
eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il
responsabile del procedimento compila un conto generale
riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
-
CAPO III
-
Norme generali per la tenuta
della contabilità
-
-
Art. 183
-
(Numerazione delle pagine di giornali, libretti e
registri e relativa bollatura)
-
- 1. I
documenti amministrativi e contabili sono tenuti a
norma dell’articolo 2219 cod. civ.
- 2. Il
giornale, i libretti delle misure ed i registri di
contabilità, tanto dei lavori come delle
somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati
nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
- 3. Nel caso
di utilizzo di programmi informatizzati, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 158.
- 4. Il
registro di contabilità è numerato e bollato dagli
uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 cod.
civ.
-
-
Art. 184
-
(Iscrizione di annotazioni di misurazione)
-
- 1. Le
annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sui libretti, sugli stati dei
lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente
e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
-
-
Art. 185
-
(Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
-
- 1. La
misurazione e classificazione delle lavorazioni e
delle somministrazioni è fatta in contraddittorio
dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
- 2. Salvo le
speciali prescrizioni del presente regolamento, i
risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od
a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni
operazione od alla fine di ogni giorno, quando
l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la
misurazione e la classificazione e dall'appaltatore
o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
- 3. La firma
dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che
ha assistito al rilevamento delle misure nel
libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure
prese.
-
-
Art. 186
-
(Firma dei soggetti incaricati)
-
- 1. Ciascun
soggetto incaricato, per la parte che gli compete
secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i
documenti contabili ed assume la responsabilità
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha
rilevato, notato o verificato.
- 2. Il
direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le
opportune verifiche, le dichiarazioni degli
incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
- 3. Il
responsabile del procedimento, dopo averli
riscontrati, appone la sua firma sui documenti che
riassumono la contabilità.
-
-
-
TITOLO XII
-
COLLAUDO DEI LAVORI
-
-
CAPO I
-
Disposizioni preliminari
-
-
Art. 187
-
(Oggetto del collaudo)
- 1. Il
collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che
l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola
d'arte e secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite, in conformità del contratto, delle
varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o
aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha
altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti
dalla contabilità e dai documenti giustificativi
corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche
per qualità dei materiali, dei componenti e delle
provviste, e che le procedure espropriative poste a
carico dell’appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo
comprende altresì tutte le verifiche tecniche
previste dalle leggi di settore.
- 2. Il
collaudo comprende anche l'esame delle riserve
dell'appaltatore, sulle quali non sia già
intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilità e nel conto finale nei termini e nei
modi stabiliti dal presente regolamento.
- 3. E’
obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
- a) quando
la direzione dei lavori sia stata affidata, ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c)
della Legge;
- b) quando
si tratti di opere e lavori di cui all’articolo
2, comma 1, lettera i);
- c) nel
caso di intervento affidato in concessione;
- d) nel
caso di intervento affidato ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1),
della Legge;
- e) nel
caso di opere e lavori su beni soggetti alla
vigente legislazione in materia di beni
culturali e ambientali;
- f) nel
caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non più
ispezionabili in sede di collaudo finale;
- g) nei
casi di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore alla soglia di anomalia determinata ai
sensi delle vigenti disposizioni.
-
-
Art. 188
-
(Nomina del collaudatore)
- 1. Le
stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data
di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso
d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a
soggetti di specifica qualificazione professionale
commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al relativo
importo.
- 2.
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componente
della commissione, le lauree in geologia, scienze
agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio
della professione nonché, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici,
l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo
albo professionale.
- 3. Il
collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti
all'interno delle proprie strutture sulla base dei
criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio
organico di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile
del procedimento, l'incarico di collaudatore è
affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del
comma 11.
- 4. Non
possono essere affidati incarichi di collaudo :
a) ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato;
b) a coloro che
nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
- c) a coloro
che hanno comunque svolto o svolgono attività di
controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
- d) a soggetti
che facciano parte di organismi con funzioni di
vigilanza o di controllo nei riguardi
dell’intervento da collaudare.
- 5. Nel caso
dei lavori che richiedono l’apporto di più
professionalità diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è
affidato ad una commissione composta da tre membri.
La commissione non può essere composta
congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico
della stazione appaltante e da soggetti esterni. La
stazione appaltante designa altresì il membro della
commissione che assume la funzione di presidente.
- 6. Per i
lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo o ad uno dei componenti
della commissione di collaudo è affidato anche il
collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti
specifici previsti dalla legge. Per i lavori
eseguiti in zone classificate come sismiche, il
collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza
delle norme sismiche.
- 7. Ai fini
del divieto di cui al comma 4, si intende per
attività di controllo e vigilanza quella di cui
all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma 6
della Legge.
- 8. Ai fini
dell’affidamento dell’incarico di collaudo a
soggetti esterni all’organico delle stazioni
appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei
lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome
elenchi dei collaudatori.
- 9. Agli
elenchi possono essere iscritti, su domanda
corredata da curriculum e da adeguata
documentazione, distinti per specializzazione e
competenza professionale, i soggetti in possesso dei
requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli
elenchi anche se non iscritti ai relativi albi
professionali. Le amministrazioni curano la tenuta
degli elenchi a mezzo di apposite commissioni,
costituite secondo le disposizioni vigenti presso
ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono
pubblici e sono aperti alla consultazione anche
telematica.
- 10. Gli
elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti
alle categorie di qualificazione delle imprese
esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono
progressivamente registrati tutti gli incarichi di
collaudo conferiti.
- 11. Le
stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli
elenchi il professionista o i professionisti da
incaricare, che siano in possesso dei requisiti
specifici richiesti per l'intervento da collaudare e
che abbiano conseguito la laurea:
-
a) da almeno 10 anni per il collaudo
di lavori di importo pari o
superiore ad 5.000.000 di Euro,
ovvero per lavori comprendenti
strutture;
-
b) da almeno 5 anni per il collaudo
di lavori di importo inferiore ad
1.000.000 di Euro.
- 12. Il
soggetto che è stato incaricato di un collaudo in
corso d’opera da una stazione appaltante, non può
essere incaricato dalla medesima di un nuovo
collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla
chiusura delle operazioni del precedente collaudo.
Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è
stabilito in un anno. Nel caso di stazioni
appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa
è articolata su basi locali, il divieto è limitato
alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di
collaudatori non appartenenti all’organico delle
stazioni appaltanti.
- 13. In sede
di prima applicazione del presente regolamento, gli
elenchi dei collaudatori devono essere predisposti
entro tre mesi dalla data della sua entrata in
vigore. In assenza dell’elenco, le stazioni
appaltanti possono affidare discrezionalmente gli
incarichi di collaudo a soggetti comunque in
possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni
previste dal comma 12.
-
-
Art. 189
-
(Avviso ai creditori)
-
- 1. All'atto
della redazione del certificato di ultimazione dei
lavori il responsabile del procedimento dà avviso al
Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio
si eseguono i lavori , i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è
stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore
per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni
arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare
entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel
foglio degli annunzi legali della Provincia.
- 2. Trascorso
questo termine il Sindaco trasmette al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso
con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati.
- 3. Il
responsabile del procedimento invita l'impresa a
soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi
rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal
Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove
delle avvenute tacitazioni.
-
-
Art. 190
-
(Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)
- 1. All'organo
di collaudo il responsabile del procedimento, oltre
alla documentazione relativa al conto finale e alla
ulteriore documentazione allegata alla propria
relazione sul conto finale, trasmette:
-
a) la copia conforme del progetto
approvato, completo di tutti i suoi
allegati, nonché dei progetti e delle
eventuali perizie di variante e
suppletive con le relative approvazioni
intervenute;
-
b) l’originale di tutti i documenti
contabili o giustificativi prescritti
dal presente regolamento e di tutte le
ulteriori documentazioni che fossero
richieste dall'organo suddetto.
- 2. Nel caso
di incarico conferito in corso d'opera, il
responsabile del procedimento trasmette all'organo
di collaudo:
-
a) la copia conforme del progetto, del
capitolato speciale d‘appalto nonché
delle eventuali varianti approvate;
-
b) copia del programma contrattualmente
adottato ai fini del riferimento
convenzionale al prezzo chiuso e copia
del programma di esecuzione dei lavori
redatto dall'impresa e approvato dal
direttore dei lavori;
-
c) copia del contratto, e degli
eventuali atti di sottomissione o
aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
-
d) verbale di consegna dei lavori ed
eventuali verbali di sospensione e
ripresa lavori;
e)
rapporti periodici del direttore dei lavori
e tutti gli altri atti che fossero richiesti
dall'organo di collaudo.
-
f) verbali di prova sui materiali,
nonché le relative certificazioni di
qualità.
- 3. All’organo
di collaudo devono altresì essere comunicate
tempestivamente le eventuali variazioni al programma
approvato.
- 4. Ferma la
responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire
la documentazione in originale ricevuta, il
responsabile del procedimento provvede a duplicarle
e a custodirne copia conforme.
-
-
-
Art. 191
-
(Determinazione del giorno di visita e relativi
avvisi)
-
- 1. Esaminati
i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il
giorno della visita di collaudo e ne informa il
responsabile del procedimento che ne dà tempestivo
avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori , al
personale incaricato della sorveglianza e della
contabilità dei lavori e, ove necessario, agli
eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei
lavori, affinché intervengano alle visite di
collaudo.
- 2. Eguale
avviso è dato a quegli altri funzionari o
rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici
che, per speciali disposizioni, anche contrattuali,
devono intervenire al collaudo.
- 3. Se
l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non
interviene alle visite di collaudo, queste vengono
esperite alla presenza di due testimoni estranei
alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta
a carico dell’appaltatore.
- 4. Se i
funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito
ricevuto, non intervengono o non si fanno
rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo
egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve
essere riportata nel processo verbale.
- 5. Il
direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare
alle visite di collaudo.
-
-
CAPO II
Visita e procedimento di collaudo
Art. 192
(Estensione delle verificazioni di collaudo)
1. Il
collaudo di un intervento deve essere ultimato non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
(seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti)
2. La verifica
della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo
di collaudo giudica necessari. Qualora tra le
prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione di
concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque
denominati, anche ai fini dell’espletamento delle
procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed
evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per
l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.
Ferma restando la discrezionalità dell’organo di
collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il
collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso
le visite di collaudo:
- a)
durante la fase delle lavorazioni degli
scavi, delle fondazioni ed in generale delle
lavorazioni non ispezionabili in sede di
collaudo finale o la cui verifica risulti
complessa successivamente all’esecuzione;
- b)
nei casi di interruzione o di anomalo
andamento dei lavori rispetto al programma;
- 3. Del
prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di
legge e delle relative cause l'organo di collaudo
trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al
responsabile del procedimento, con la indicazione
dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il
completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso
di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il
responsabile del procedimento, assegna un termine
non superiore a trenta giorni per il completamento
delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali,
propone alla stazione appaltante la revoca
dell'incarico, ferma restando la responsabilità
dell'organo suddetto per i danni che dovessero
derivare da tale inadempienza.
- 4. La
stazione appaltante può richiedere al collaudatore
in corso d’opera parere su eventuali varianti,
richieste di proroga e situazioni particolari
determinatesi nel corso dell’appalto.
Art. 193
(Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
- 1.
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a
disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo
statico.
- 2. Rimane a
cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.
- 3. Nel caso
in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti
obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto
d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.
-
-
Art. 194
-
(Processo verbale
di visita)
- 1. Della
visita di collaudo è redatto processo verbale, che
contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e
la provincia;
b) il titolo
dell’opera o del lavoro;
c) l'importo del
progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del
contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli
estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo
delle somme autorizzate;
- f) le
generalità dell'appaltatore;
g) le date dei
processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa
e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo
prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle
eventuali proroghe;
i) la data e
l'importo del conto finale;
l) la data di
nomina dell'organo di collaudo e le generalità del
collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni
della visita di collaudo;
n) le generalità
degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene
invitati, non sono intervenuti.
- 2. Sono
inoltre descritti nel processo verbale i rilievi
fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni
e le verifiche compiute, il numero e la profondità
dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti
di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni
di progetto o chiaramente individuati a verbale.
- 3. Nel caso
di collaudo in corso d'opera, le visite vengono
eseguite con la cadenza che la commissione ritiene
adeguata per un accertamento progressivo della
regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali,
da trasmettere al responsabile del procedimento
entro trenta giorni successivi alla data delle
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori
e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono
le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti
necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle
responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di
direzione dei lavori, per le parti di rispettiva
competenza.
- 4. I processi
verbali, oltre che dall'organo di collaudo e
dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei
lavori nonché dal responsabile del procedimento, se
intervenuto, e da chiunque intervenuto. E’ inoltre
firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è
invocata negli stessi processi verbali per gli
accertamenti di taluni lavori.
- 5. Quando per
lavori di notevole importanza è fissato nel
capitolato speciale un termine per la presentazione
del conto finale maggiore di quello stabilito per il
periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo
decorso il suddetto periodo, fatta salva la
regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la
liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta
espressa menzione nel verbale di visita.
-
-
Art. 195
-
(Relazioni)
- 1. L'organo
di collaudo redige un'apposita relazione in cui
raffronta i dati di fatto risultanti dal processo
verbale di visita con i dati di progetto e delle
varianti approvate e dei documenti contabili e
formula le proprie considerazioni sul modo con cui
l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali
e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori
In tale relazione l'organo di collaudo espone in
forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del
responsabile del procedimento:
- a) se
il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a
quali condizioni e restrizioni si possa
collaudare;
- c) i
provvedimenti da prendere qualora non sia
collaudabile;
- d) le
modificazioni da introdursi nel conto
finale;
- e) il
credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione
separata e riservata il collaudatore espone il proprio
parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali
penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione
definitiva.
- 3. Ai fini di
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia
di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto
conto delle modalità di conduzione dei lavori e
delle domande e riserve dell'impresa, se a suo
parere l'impresa è da reputarsi negligente o in
malafede.
-
-
Art. 196
-
(Discordanza fra la
contabilità e l'esecuzione)
- 1. In caso di
discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto,
le verifiche vengono estese al fine di apportare le
opportune rettifiche nel conto finale.
- 2. In caso di
gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le
operazioni e ne riferisce al responsabile del
procedimento presentandogli le sue proposte. Il
responsabile del procedimento trasmette la relazione
e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione
appaltante.
-
-
Art. 197
-
(Difetti e
mancanze nell'esecuzione)
- 1.
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o
mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da
rendere il lavoro assolutamente inaccettabile,
l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del
certificato di collaudo e procede a termini
dell’articolo 202.
- 2. Se i
difetti e le mancanze sono di poca entità e sono
riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo
prescrive specificatamente le lavorazioni da
eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il
certificato di collaudo non è rilasciato sino a che
da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal responsabile del procedimento,
risulti che l'appaltatore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli,
ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di
procedere direttamente alla relativa verifica.
- 3. Se infine
i difetti e le mancanze non pregiudicano la
stabilità dell’opera e la regolarità del servizio
cui l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo
determina, nell’emissione del certificato, la somma
che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'appaltatore.
-
-
Art. 198
-
(Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed
approvato)
-
- 1. Ove
l'organo di collaudo riscontri lavorazioni
meritevoli di collaudo, ma non preventivamente
autorizzate, sospende il rilascio del certificato di
collaudo e ne riferisce al responsabile del
procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene
opportuni. Il responsabile del procedimento
trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo
di collaudo. con proprio parere, alla stazione
appaltante.
- 2.
L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non
autorizzate fatta dal responsabile del procedimento
non libera il direttore dei lavori e il personale
incaricato dalla responsabilità che loro incombe per
averle ordinate o lasciate eseguire.
-
-
Art. 199
-
(Certificato di
collaudo)
- 1. Ultimate
le operazioni di cui agli articoli precedenti,
l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile
il lavoro, emette il certificato di collaudo che
deve contenere:
- a)
l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi
relativi al lavoro;
- b) i verbali
di visite con l'indicazione di tutte le verifiche
effettuate;
- c) il
certificato di collaudo.
- 2. Nel
certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per
sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le
modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto
finale;
b) determina la
somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da
rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese
dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro
titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione
appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine
convenuto per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve
le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di
revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la
collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali
condizioni.
- 3. Il
certificato di collaudo, redatto secondo le modalità
sopra specificate, ha carattere provvisorio ed
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione ovvero dal termine
stabilito nel capitolato speciale per detta
emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si
intende approvato ancorché l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di
tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia
per le difformità e i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.
-
-
Art. 200
-
(Verbali di
accertamento ai fini della presa in consegna
anticipata)
- 1. Qualora la
stazione appaltante abbia necessità di occupare od
utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero
parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che
intervenga il collaudo provvisorio e tale
eventualità sia stata prevista in contratto, può
procedere alla presa in consegna anticipata a
condizioni che:
- a) sia stato
eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato
tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del
procedimento, il certificato di abitabilità o il
certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati
eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e
fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state
eseguite le prove previste dal capitolato speciale
d’appalto;
e) sia stato
redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da
allegare al verbale di consegna del lavoro.
- 2. A
richiesta della stazione appaltante interessata,
l'organo di collaudo procede a verificare
l'esistenza delle condizioni sopra specificate
nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o
lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante
e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei
lavori e dal responsabile del procedimento, nel
quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle
conclusioni cui perviene.
- 3. La presa
in consegna anticipata non incide sul giudizio
definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e
conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
-
-
Art. 201
-
(Obblighi per determinati risultati)
-
- 1. Il
collaudo può avere luogo anche nel caso in cui
l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di
ottenere determinati risultati ad esecuzione dei
lavori ultimati. In tali casi il collaudatore,
quando non è diversamente stabilito nei capitolati
speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato,
vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane
vincolato fino all'accertamento dei risultati
medesimi, da comprovarsi con apposito certificato
del responsabile del procedimento, e propone le
somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle
more dell'accertamento.
-
-
Art. 202
-
(Lavori non collaudabili)
-
- 1. Nel caso
in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non
collaudabili, ne informa la stazione appaltante
trasmettendo, tramite il responsabile del
procedimento, per le ulteriori sue determinazioni,
il processo verbale, nonché le relazioni con le
proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
-
-
-
Art. 203
-
(Domande dell'appaltatore al certificato di
collaudo)
-
- 1. Il
certificato di collaudo viene trasmesso per la sua
accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo
nel termine di venti giorni. All'atto della firma
egli può aggiungere le domande che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
- 2. Tali
domande devono essere formulate e giustificate nel
modo prescritto dal regolamento con riferimento alle
riserve e con le conseguenze previste.
- 3. L'organo
di collaudo riferisce al responsabile del
procedimento sulle singole osservazioni fatte
dall'appaltatore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le
nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
-
-
Art. 204
-
(Ulteriori provvedimenti amministrativi)
-
- 1. Condotte a
termine le operazioni connesse allo svolgimento del
mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al
responsabile del procedimento, i documenti ricevuti
e quelli contabili, unendovi:
-
a) il processo verbale di visita;
-
b) le proprie relazioni;
-
c) il certificato di collaudo;
-
d) il certificato dal responsabile del
procedimento per le correzioni ordinate
dall'organo di collaudo;
-
e) la relazione sulle osservazioni
dell'appaltatore al certificato di
collaudo.
- 2. L'organo
di collaudo restituisce al responsabile del
procedimento tutti i documenti acquisiti.
- 3. La
stazione appaltante preso in esame l'operato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto,
quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o
alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti
necessari all’esame, effettua la revisione contabile
degli atti e delibera entro sessanta giorni
sull'ammissibilità del certificato di collaudo,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli
avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione
appaltante sono notificate all'appaltatore.
-
-
Art. 205
-
(Svincolo della cauzione)
-
- 1. Alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione si procede,
con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e
sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del
codice civile, allo svincolo della cauzione prestata
dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
- 2. Si procede
previa garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione.
- 3. Il
pagamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
-
-
Art. 206
-
(Commissioni collaudatrici)
-
- 1. Quando il
collaudo è affidato ad una commissione, le
operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e
la relazione sono firmati da tutti i componenti
della commissione.
- 2. Nel caso
in cui vi è dissenso tra i componenti della
commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo
sono assunte a maggioranza e la circostanza deve
risultare dal certificato. Il componente
dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del
dissenso negli atti del collaudo.
-
-
Art. 207
-
(Collaudo dei lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica)
-
- 1. Ai fini
dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori
di grande rilevanza economica o di particolare
complessità quelli rispettivamente di importo
superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori
il collaudo è effettuato sulla base della
certificazione di qualità dei materiali o componenti
impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo
dei lavori non inferiore al 5 per cento.
-
-
Art. 208
-
(Certificato di regolare esecuzione)
-
- 1. Il
certificato di regolare esecuzione dei lavori è
emesso dal direttore lavori ed è confermato dal
responsabile del procedimento.
- 2. Il
certificato di regolare esecuzione è essere emesso
non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e
contiene gli elementi di cui all’articolo 195.
-
-
Art. 209
-
(Approvazione degli atti di collaudo)
-
- 1. Finché non
è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo,
la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un
nuovo collaudo.
-
-
-
Art. 210
-
(Compenso spettante ai collaudatori)
-
- 1. I compensi
spettanti ai dipendenti della stazione appaltante
per il collaudo, sono determinati ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi
spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico
della stazione appaltante, per l’effettuazione del
collaudo e della revisione degli atti contabili, si
determinano applicando le tariffe professionali degli
ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al
comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal
comma 14-quater dell’articolo 17 della Legge.
- 3. L'importo
da prendere a base del compenso è quello risultante
dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali
ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali
riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte
a titolo risarcitorio.
- 4. Nel caso
di commissione di collaudo, detto compenso,
aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre
il primo, viene calcolato una sola volta e diviso
tra tutti i componenti della commissione.
- 5. Per i
collaudi in corso d'opera il compenso determinato
come sopra è aumentato del 20 per cento.
- 6. Il
rimborso delle spese accessorie previsto dalla
tariffa professionale può essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in
misura del 30 per cento del compenso spettante a
ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta
percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
- 7. Gli oneri
necessari per la liquidazione delle parcelle dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti
per ogni singolo intervento e sono indicati nel
quadro economico dell’intervento.
-
-
TITOLO XIII
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
CAPO I
Beni culturali
Art. 211
(Applicazione)
1. Ai fini
del presente regolamento, per beni culturali si
intendono le cose soggette alle disposizioni della
vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali. Agli stessi si applicano le norme
tecniche in materia di metodologie del restauro.
Art. 212
(Scavo archeologico, restauro e manutenzione)
1. Le
tipologie delle opere e dei lavori di cui al
presente titolo si articolano nelle seguenti
sezioni:
-
a) scavo archeologico;
-
b) restauro e manutenzione di beni
immobili;
-
c) restauro e manutenzione di superfici
architettoniche decorate e di beni
mobili di interesse storico, artistico
ed archeologico.
- 2. Lo scavo
archeologico consiste in tutte le operazioni che
consentono la lettura storica delle azioni umane,
succedutesi in un determinato territorio, delle
quali con metodo stratigrafico si recuperano le
documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo
scavo archeologico recupera altresì la
documentazione del paleoambiente.
- 3. Il
restauro consiste in una serie organica di
operazioni tecniche specifiche indirizzate alla
tutela e valorizzazione dei caratteri
storico-artistici dei beni culturali e alla
conservazione della loro consistenza materiale.
- 4. La
manutenzione consiste in una serie di operazioni
tecniche specialistiche periodicamente ripetibili
volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la
materialità e la funzionalità del manufatto
garantendone la conservazione.
-
-
CAPO II
Progettazione
Art. 213
(Attività di progettazione per i beni culturali)
1. L’attività
di progettazione, salvo quanto previsto dai
successivi commi e dall’articolo 16, comma 2 della
legge, si articola secondo tre livelli di successive
definizioni tecniche, in progetto preliminare,
progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. Per quanto
concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di
manutenzione di beni immobili e di beni mobili di
interesse storico-artistico la progettazione si
articola in progetto preliminare e progetto
definitivo.
3. Per quanto
concerne i lavori di restauro di superfici
architettoniche decorate, di beni mobili di
interesse storico e artistico, e per lavori di
restauro di beni immobili di importo inferiore a
300.000 Euro la progettazione si articola in
progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti
sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi
indicati nel Capo II del titolo III per quanto
compatibili e con riferimento alla specificità dei
beni sui cui si interviene.
Art. 214
(Progetto preliminare)
1. Il
progetto preliminare consiste in una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle
conoscenze, sviluppato per settori di indagine,
nonché dei metodi di intervento alla quale vanno
allegati i necessari schemi grafici.
2. Il
progetto preliminare dei lavori sui beni culturali,
comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli
elementi idonei e necessari per definire uno studio
di fattibilità che offra gli elementi di giudizio
per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da
approfondire nel progetto definitivo nonché per la
stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro
delle conoscenze consiste in una lettura dello stato
esistente e nella indicazione delle tipologie di
indagine che si ritengono necessarie per la
conoscenza del manufatto e del suo contesto storico
e ambientale.
4. Le
indagini riguardano:
-
a) l'analisi storico - critica;
-
b) i materiali costitutivi e le tecniche
di esecuzione;
-
c) il rilievo dei manufatti;
-
d) la diagnostica sul campo e sul
territorio;
-
e) l'individuazione del comportamento
strutturale e l'analisi del degrado e
dei dissesti;
-
f) l’individuazione degli eventuali
apporti di altre discipline afferenti.
- 5. In ragione
della complessità, dello stato di conservazione e
dei caratteri storico-artistici del manufatto, il
progetto preliminare può limitarsi a comprendere
quelle ricerche e quelle indagini che sono
strettamente necessarie per una prima reale
individuazione delle scelte di restauro e dei
relativi costi di intervento.
-
-
-
Art. 215
-
(Progetto definitivo)
-
- 1. Il
progetto definitivo studia il bene con riferimento
all’intero complesso ed al contesto ambientale in
cui è inserito; approfondisce gli apporti
disciplinari necessari e definisce i collegamento
interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali
e le compatibilità fra progetto e funzione
attribuita al bene attraverso una conoscenza
compiuta dallo stato di fatto; configura nel
complesso un giudizio generale volto ad individuare
le priorità, i tipi e i metodi di intervento con
particolare riguardo ai possibili conflitti tra
l’esigenza di tutela e i fattori di degrado.
-
-
Art. 216
-
(Progetto esecutivo)
-
- 1. Il
progetto esecutivo per gli interventi sui beni
culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le
tecnologie di intervento, i materiali riguardanti
singole parti del complesso; prescrive le modalità
esecutive delle operazioni tecniche; indica i
controlli da effettuare in cantiere nel corso della
prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per
stralci successivi di intervento, entro il quadro
tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove
necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a
completamento delle indagini e ricerche
precedentemente svolte.
-
-
Art. 217
-
(Progettazione dello scavo archeologico)
-
- 1. Il
progetto preliminare dei lavori di scavo
archeologico prevede l'impianto di un cantiere di
ricerche e la individuazione di elementi di giudizio
per la valutazione delle scelte di priorità, nonché
dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il
progetto preliminare è costituito da una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle
conoscenze pregresse sviluppato per settore di
indagini alla quale vanno allegati i necessari
schemi grafici.
- 2. La
relazione programmatica illustra tempi e modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla
conservazione dei reperti, sia infine al loro studio
e pubblicazione.
- 3. Il quadro
delle conoscenze pregresse consiste in una lettura
critica dello stato esistente.
- 4.Le indagini
riguardano:
- a) il
rilievo generale;
- b) le
ricognizioni territoriali ed indagini
diagnostiche;
- c) il
programma delle indagini complementari
necessarie.
- 5. I
risultati delle indagini previste nel progetto
preliminare confluiscono in un progetto definitivo.
- 6. Il
progetto definitivo comprende dettagliate previsioni
relative alle fasi delle diverse categorie di
intervento e indica la durata di esse.
- 7. Le fasi di
cui al comma 6 comprendono:
- a)
rilievi ed indagini;
- b)
scavo;
- c)
restauro dei reperti mobili ed immobili;
- d)
schedatura dei reperti e delle azioni;
- e)
immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
- f)
studio e pubblicazione;
- g)
forme di fruizione anche con riguardo alla
sistemazione e musealizzazione del testo;
- h)
manutenzione programmata.
- 8. Il
progetto definitivo contiene inoltre la definizione
della natura delle categorie dei lavori,
distinguendo quelli di prevalente merito
archeologico, da appaltare a ditte in possesso di
requisiti specifici.
- 9. In caso di
scoperte di interesse archeologico, gli elementi di
conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto
preliminare.
-
-
-
Art. 218
-
(Progettazione di lavori di impiantistica e per la
sicurezza)
-
- 1. La
progettazione dei lavori di impiantistica e per la
sicurezza si articola in progetto preliminare ed
esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e
successivi livelli di approfondimento prevedono
l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il
corretto inserimento degli impianti e di quanto
necessario per la sicurezza nella organizzazione
tipologica e morfologica dei complessi di interesse
storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni,
compatibilmente con le limitazioni imposte dal
rispetto delle preesistenze storico artistiche,
analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova
costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di
sicurezza in fase di esercizio e il programma di
manutenzione programmata con le scorte di magazzino
necessaire per garantire la continuità del servizio.
-
-
Art. 219
-
(Adeguamento del progetto)
1. Il progettista
in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli
elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori,
sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei
rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
- 2. Il
progettista propone al responsabile del procedimento
gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al
fine della loro approvazione, da parte degli organi
competenti.
-
-
Art. 220
-
(Lavori di manutenzione)
-
- 1. I lavori
di manutenzione, in ragione della natura del bene e
del tipo di intervento che si realizza, possono non
richiedere tutte le specifiche previste dalle norme
sui livelli di progettazione preliminare e
definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una
perizia di spesa contenente:
-
-
la descrizione del bene corredata da eventuali
elaborati grafici e topografici redatti in
opportuna scala;
-
-
il capitolato speciale con la descrizione delle
operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
-
-
il computo metrico;
-
- l’elenco
dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
-
-
Art. 221
-
(Consuntivo scientifico)
-
- 1. Al termine
del lavoro viene predisposta dal direttore dei
lavori una relazione finale tecnico - scientifica,
quale ultima fase del processo della conoscenza e
del restauro e quale premessa per un eventuale e
futuro programma di intervento sul bene, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e
scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e
fotografica dello stato del manufatto prima, durante
e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed
analisi compiute e i problemi aperti per i futuri
interventi.
- 2. La
relazione è conservata presso la stazione appaltante
ed è trasmessa in copia alla soprintendenza
competente.
-
-
-
Art. 222
-
(Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del
contraente)
-
- 1. I lavori
di cui al presente titolo sono realizzati mediante
contratto di appalto o di concessione di costruzione
e gestione e sono affidati mediante pubblico
incanto, licitazione privata, appalto-concorso,
trattativa privata ovvero realizzati in economia.
-
-
Art. 223
-
(Procedure di scelta del contraente)
-
- 1. I lavori
del presente titolo possono essere affidati mediante
licitazione privata semplificata di cui all’articolo
23, comma 1 bis, della Legge sino all’importo di
750.000 Euro.
- 2.
L’affidamento dei lavori di cui al presente titolo
mediante appalto concorso è consentito solo per
lavori di particolare entità e complessità di
conservazione, di restauro, di adeguamento
funzionale e strutturale e di valorizzazione dei
beni culturali, sentito il Comitato
tecnico-scientifico per i beni culturali e
ambientali.
- 3.Sono
eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei
lavori di cui all’articolo 88, lavori di restauro e
manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico e archeologico, nonché le operazioni di
scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva
urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della
stazione appaltante.
-
-
Art. 224
-
(Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e
superfici decorate)
-
- 1. Per gli
interventi sui beni mobili di interesse storico -
artistico e sulle superfici decorate di beni
architettonici, nelle ipotesi di cui all’articolo
27, comma 2 della Legge, l’ufficio di direzione dei
lavori del direttore dei lavori comprende tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma
11 sexies, della Legge.
- 2. Per il
collaudo finale dei beni di cui al comma 1
nell’ipotesi di affidamento esterno di cui
all’articolo 28, comma 4, della Legge, l’organo di
collaudo comprende un restauratore con esperienza
almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
-
-
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA
ESECUZIONE DI LAVORI
ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26
FEBBRAIO 1987, n. 49
Art. 225
(Programmazione)
1. La
programmazione dei lavori eseguiti in attuazione
della cooperazione allo sviluppo è articolata
secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della
legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla
necessità di definizione degli accordi con i Paesi
beneficiari possono essere inseriti nella
programmazione anche solo le indicazioni delle
risorse disponibili per i programmi di intervento.
Art. 226
(Progettazione)
1. I progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti
alla previa approvazione da parte dei competenti
organi del Paese destinatario dell'intervento, alla
cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza
i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi
siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in
relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività
degli interventi, alla disponibilità di studi
preliminari di fattibilità, potrà essere redatto
immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e
l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai
prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è
ubicato l'intervento.
3. Quando le
componenti del progetto devono essere reperite su un
mercato diverso da quello del Paese beneficiario
l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei
quali dette componenti sono disponibili.
Art. 227
(Misure organizzative per la gestione ed esecuzione
dell'opera)
1. Per i
singoli interventi è nominato un responsabile del
procedimento che assicura costantemente e
direttamente, anche a mezzo di un assistente
delegato, la presenza sul territorio del Paese
beneficiario e che:
-
a) controlla i livelli prestazionali di
qualità e di prezzo;
-
b) segnala all’amministrazione
inadempimenti, ritardi ed altre anomalie
riscontrate nella realizzazione
dell'intervento;
-
c) assume i provvedimenti di urgenza,
salva ratifica dell’amministrazione;
-
d) ratifica i provvedimenti di somma
urgenza eventualmente assunti dal
direttore dei lavori e promuove
l'adozione della relativa variante di
progetto;
-
e) propone il riconoscimento del prezzo
chiuso con i criteri di cui all’articolo
230;
-
f) autorizza il subappalto con i criteri
di cui all'articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, in quanto
applicabili;
-
g) esercita, compatibilmente con la
presente disposizione, le altre funzioni
previste dal presente regolamento per il
responsabile del procedimento.
- 2. Può essere
nominato un solo responsabile del procedimento per
più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
- 3. I lavori
di modesta entità e complessità, o realizzati
secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei
Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori
dell’acqua, dell’edilizia residenziale e dello
sviluppo agricolo che non precedono la presenza di
strutture in cemento armato fino ad un valore di
750.000 Euro possono essere realizzati tramite
Organizzazioni non governative titolari del
programma generale di intervento di cooperazione
avvalendosi del personale e materiali locali.
-
-
Art. 228
-
(Direzione dei lavori)
-
- 1. Il
direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare
assistenti di cantiere che seguano sul posto
l’andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente
regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore
dei lavori assume le decisioni necessarie per
rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la
funzionalità del lavoro anche in deroga alle
prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente
l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori
ordinati riferisce con le relative motivazioni in
apposita perizia da inviare con la massima
tempestività al responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.
-
-
Art. 229
-
(Collaudo)
-
- 1. Il
collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo
deve essere espletato con le modalità previste nel
presente regolamento, in quanto applicabili, e deve
essere concluso entro un anno dalla data di
ultimazione dei lavori.
-
-
Art. 230
-
(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici)
-
- 1. Per lavori
da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo
chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta aumentato di una percentuale da
applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi
del Paese beneficiario, congiuntamente alle
variazioni di cambio, incidano in senso negativo in
percentuale superiore al dieci per cento sul valore
del contratto, ma non superiore all’andamento dei
prezzi in Italia. Oltre tali limite l’impresa può
chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta e null’altro pretendere in
caso di prosecuzione delle opere.
- 2.
L’incremento si applica all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi.
- 3. Il prezzo
chiuso non si applica per la parte dei lavori
eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti
nel programma di lavoro.
- 4.
L'incidenza della dinamica dei prezzi viene
calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli
organismi a tal fine operanti nel Paese
beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione
dell'intervento siano assenti strumenti di
rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la
valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa
al responsabile del procedimento.
- 5. Quando le
componenti di realizzazione del progetto sono
stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il
prezzo chiuso viene definito con le modalità
previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
- 6. Tutti i
termini procedimentali e contrattuali previsti dalle
vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di
lavori eseguiti all’estero, con nullità di eventuali
pattuizioni contrarie.
-
-
TITOLO XV
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231
(Abrogazione di norme)
1. Ai sensi
dell’articolo 3,comma 4, della Legge , a far data
dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono
abrogati:
- a) gli
articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327,
328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339,
346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo
1865, n.2248, all.F.
- b) il R.D.25
maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
c) il DM. 29
maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti
di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del
Ministero dei lavori pubblici e successive
modificazioni;
- d) il d.l. 6
febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;
- e) il r.d. 8
febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
- f) il r.d. 28
agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
- g) la legge
24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
h) la legge 23
febbraio 1952, n.133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16
luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
- l) il D.P.R.
6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni;
- m) la legge
21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;
- n) la legge
10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche ;
- o) la legge
17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;
- p) la legge 3
luglio 1970, n.504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n 14 e
successive modifiche;
r) gli articoli
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3
gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva
l'indicazione di un articolo non ammesso al "Visto"
della Corte dei Conti) 13, 14, 15, 16, della legge
10 dicembre 1981, n.741;
- t) la legge 8
ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;
u) all’articolo
18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole
"o le categorie prevalenti"
v) gli articoli 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
- Art. 232
- (Disposizioni
transitorie)
-
- 1. Le
disposizioni del regolamento che disciplinano
l’organizzazione ed il funzionamento della stazione
appaltante sono di immediata applicazione anche ai
rapporti in corso di esecuzione al momento di
entrata in vigore del regolamento.
- 2. Le
disposizioni del regolamento che riguardano il modo
o il contenuto delle obbligazioni del contratto si
applicano ai contratti stipulati successivamente
alla loro entrata in vigore.
- 3. Le norme
del regolamento che attengono alle modalità di
svolgimento delle procedure di gara per
l’aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai
bandi pubblicati successivamente alla loro entrata
in vigore.
- 4. Ove non
diversamente disposto, le norme del regolamento
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si
applicano alle situazioni definite o esaurite sotto
la disciplina precedentemente vigente.
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