Art. 16
Art. 46 della
legge
1. La misura del
compenso separato per la esecuzione pubblica, a mezzo della
proiezione della pellicola sonora, delle composizioni musicali o
della parole che le accompagnano, inserite nelle opere
cinematografiche, ai sensi dell'art. 46 della legge, è
determinata con accordi generali e periodici tra la S.I.A.E. e
le associazioni sindacali competenti.
2. In caso di
dissenso provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con
suo decreto.
3. Gli accordi,
salvo che non sia diversamente stabilito, hanno la durata di un
anno dalla data della loro stipulazione. Qualora tre mesi prima
della scadenza dell'anno non ne sia stata chiesta la revisione,
s'intendono rinnovati per eguale periodo.
4. La revisione
può essere chiesta da uno degli enti indicati nel primo comma.
5. Salvo il caso
previsto nel secondo comma, gli accordi continuano ad aver
vigore, anche se ne sia stata chiesta la revisione, fino a che
non siano sostituiti da nuovi accordi.
Art. 17
Art. 47 della
legge
1. Il collegio di
tecnici indicato nel secondo comma dell'art. 47 della legge è
costituito in conformità delle disposizioni contenute nei
successivi art. 28 e 29.
Art. 18
Art. 56 della
legge
1. Il tentativo
di conciliazione previsto dall'art. 56 della legge, relativo ai
giudizi per la determinazione del compenso all'autore dell'opera
radiodiffusa, è esperito dalle associazioni sindacali che
rappresentano le categorie cui appartengono gli interessati. Si
applicano, in tale caso, le norme contenute negli art. 430 a 433
del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28
ottobre 1940, n. 1443.
Art. 19
Art. 58 della
legge
1. La misura del
compenso dovuto ai sensi dell'art. 58 della legge per le
esecuzioni nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi
radioriceventi di altoparlante è determinata con accordi fra la
S.I.A.E. e, rispettivamente, le competenti federazioni nazionali
degli alberghi e turismo e dei pubblici esercizi o degli
industriali dello spettacolo.
2. In caso di
dissenso provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con
suo decreto.
3. Riguardo alla
durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validità
dell'accordo, fino alla stipulazione di nuovi accordi, si
applicano le norme dei comma terzo e quarto dell'art. 16 di
questo regolamento.
4. Le modalità
per la riscossione del compenso saranno concordate tra la
S.I.A.E. e le associazioni sindacali competenti ai sensi del
primo comma, previa autorizzazione dei ministeri competenti.
Art. 20
Art. 60 della
legge
1. La misura del
compenso per le radiotrasmissioni speciali di propaganda
culturale e artistica destinate all'estero, ai sensi dell'art.
60 della legge, è determinata fra l'ente esercente la
radiodiffusione e il titolare del diritto di radiotrasmissione.
In caso di disaccordo decide il Presidente del Consiglio dei
ministri con suo decreto.
2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri può stabilire apposite tariffe,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di
autore.
Art. 21
Art. 64 della
legge
1. Le condizioni
per le concessioni in uso a case editrici fonografiche nazionali
delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne
dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che
all'estero, compresa la misura dei compensi per diritti di
autore, sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su conforme parere della commissione costituita a
termini dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467,
contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato.
2. Il parere
della commissione deve essere trasmesso, prima della decisione,
al comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Art. 22
Art. 70 della
legge
1. La misura
della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche
in antologie ad uso scolastico, ai sensi del secondo comma
dell'art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna
antologia e nei confronti dell'opera dalla quale i brani sono
riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si
tratta di poesia, centottanta versi, con un ulteriore margine di
altri trenta versi ove ciò si renda necessario per assicurare al
brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione
in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può
superare venti battute. Trattandosi di antologie
cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche
diverse, la misura della riproduzione non può superare cinquanta
metri di pellicola.
2. L'equo
compenso per tale riproduzione, salvo diretto accordo tra le
parti, è determinato secondo criteri stabiliti dal Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'Istruzione, su proposta del comitato consultivo permanente
per il diritto di autore, in adunanza generale.
Art. 23
Art. 73 della
legge
1. La misura del
compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi
utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza
generale.
2. Con la stessa
procedura sono determinate le quote e le modalità di
ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto
compenso.
3. Le norme di
cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito
tra le parti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 4 D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490)
Art. 24
Art. 74 della
legge
1. L'accertamento
tecnico relativo alla autorizzazione della utilizzazione del
disco o apparecchio analogo, ai sensi del secondo comma
dell'art. 74 della legge, è fatto dal collegio tecnico previsto
dall'art. 28 con la procedura prevista all'art. 29 di questo
regolamento.
2. Il collegio
suddetto, ove occorra, propone al Presidente del Consiglio i
provvedimenti da adottare per eliminare le cause che turbano la
regolarità della utilizzazione.
Art. 25
Art. 80 e 84
della legge
1. La misura e i
criteri di determinazione e di riparazione dei compensi dovuti
agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni
drammatico-letterarie e agli artisti esecutori di opere o
composizioni musicali, ai sensi degli art. 80 e 84 della legge,
nonché le modalità della loro esazione e del pagamento agli
aventi diritto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il
diritto di autore, in adunanza generale.
2. Con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri,
l'accertamento e la riscossione dei compensi potranno essere
affidati alla S.I.A.E. o ad altro ente pubblico appositamente
costituito.
3. I compensi
vengono stabiliti come sopra in quanto non sia diversamente
pattuito tra le parti ovvero stabilito da contratti collettivi
di lavoro.
4. Restano ferme,
per quanto concerne la radiodiffusione da luoghi pubblici, le
disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1352.
Art. 26
Art. 81 della
legge
1. L'accertamento
tecnico, relativo all'autorizzazione della riproduzione
dell'opera dell'attore, interprete o artista esecutore, ai sensi
del comma secondo dell'art. 81 della legge, è fatto in
conformità delle norme contenute negli art. 28 e 29 di questo
regolamento.
Art. 27
Art. 88 e 91
della legge
1. Le tariffe
previste dagli art. 88 e 91 della legge, per determinare il
compenso a favore del fotografo da parte di chi utilizza la
fotografia, nel caso di fotografie su commissione e di
fotografie riprodotte nelle antologie ad suo scolastico, sono
stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in
adunanza generale.
Art. 28
1. I collegi
tecnici indicati negli art. 17, 24 e 26 sono costituiti ogni
triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ciascuno di essi è composto di un presidente e di quattro o sei
membri.
2. I membri sono
nominati pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a
tale scopo presentati dalle competenti associazioni sindacali.
3. Il presidente
è scelto tra i membri del comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
4. Un funzionario
designato dal Presidente del Consiglio dei ministri adempie le
funzioni di segretario del collegio.
Art. 29
1. Gli
accertamenti dei collegi tecnici sono promossi su istanza
dell'interessato al Presidente del Consiglio dei ministri.
L'istanza deve contenere, oltre all'esposizione dei fatti, la
formulazione dei quesiti sui quali si chiede l'accertamento ed è
comunicata d'ufficio agli interessati.
2. Il collegio,
udite, qualora ne facciano richiesta, le parti interessate, e
adempiuti gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari,
procede all'accertamento tecnico, facendolo constare in un
processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal
segretario del collegio.
3. Il segretario
comunica agli interessati le conclusioni del collegio relative
all'accertamento tecnico e può rilasciare alle parti, a loro
richiesta, copia autentica del processo verbale.
4. Ai componenti
del collegio tecnico sono corrisposti gettoni di presenza per
ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.
5. Le spese
relative agli accertamenti sono a carico della parte
richiedente.
Capo III
Registri di
pubblicità e deposito di esemplari delle opere
Art. 30
Art. 103 della
legge
1. Il registro
pubblico generale delle opere protette, previsto dall'art. 103
della legge, è tenuto dall'ufficio della proprietà letteraria,
artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il registro è composto di quattro parti.
2. La prima parte
riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge.
3. La seconda
parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della
legge.
4. La terza parte
riguarda le opere straniere le quali, ai sensi dell'art. 188
della legge, sono sottoposte a formalità equivalenti a quelle
cui sono sottoposte le opere italiane nello stato straniero.
5. La quarta
parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art.
104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti
spettanti all'autore, ai sensi dell'art. 113 della legge, e
delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.
6. Le
registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti
sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei
provvedimenti ivi registrati.
7. L'ufficio cura
la tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle
registrazioni effettuate. Le schede sono classificate per nome
di autore o di produttore e per titoli di opere.
Art. 31
Art. 105 della
legge
1. Il deposito
delle opere, ai sensi dell'art. 105 della legge e per gli
effetti del successivo art. 106 della legge, si effettua per
tutte le opere, ad eccezione di quelle contemplate nell'art. 32
di questo regolamento, con la presentazione all'ufficio della
proprietà letteraria artistica e scientifica di un esemplare
dell'opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio
originale nei modi indicati nel successivo art. 34.
2. L'ufficio
inserisce nel registro generale, previsto nell'art. 103 della
legge, il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno
della sua presentazione e il numero d'ordine assegnatole nella
relativa parte del registro, ai sensi dell'art. 30 di questo
regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle
opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce,
quindi, a chi effettua il deposito, un originale della
dichiarazione, certificando in esso l'eseguita registrazione,
con le indicazioni suddette.
Art. 32
Art. 103, 104
e 105 della legge
1. La
presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica
e scientifica dell'esemplare dell'opera per il deposito
stabilito dall'art. 105 della legge, si effettua come segue per
le seguenti categorie di opere.
2. Per tutti i
giornali quotidiani e per le riviste, con la presentazione di
almeno un numero di essi ogni anno.
3. Per le opere
di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, per i disegni e per le opere del
l'architettura, con la presentazione di un esemplare della
riproduzione fotografica dell'opera, atta ad individuarla.
4. Per le opere
cinematografiche, con la presentazione di un esemplare della
sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie o
diapositive sufficienti ad individuare l'opera.
5. Per le opere
di pubblico spettacolo e per le opere musicali quando non siano
pubblicate per le stampe, con la presentazione di un esemplare
dell'opera.
6. Per le opere
drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la
partitura per orchestra, con la presentazione di una riduzione
per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
7. Per le opere
registrate su apparecchi meccanici, ai termini della sezione
quinta del capo quarto del titolo primo della legge, con la
presentazione del catalogo del produttore.
8. Per i dischi
fonografici ed altri apparecchi analoghi, sui quali si intenda
esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo
della legge, con la presentazione di un esemplare conforme alla
matrice originale.
9. Per le
fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge,
con la presentazione di un esemplare della fotografia stessa.
10. Per i
semplici documentari di cui all'art. 10, secondo comma, di
questo regolamento, con la presentazione di una sommaria
descrizione del film, accompagnata da fotografie o diapositive
sufficienti ad individuarlo.
11. Per i
progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi al
fine previsto nel primo comma dell'art. 99 della legge, con la
presentazione del piano o disegno e della descrizione del
lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita dal
progetto. Per i bozzetti di scene teatrali indicati nell'art. 86
della legge, con la presentazione di fotografie o di disegni in
modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.
Art. 33
1. Le opere a
stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse,
oltre il nome e cognome dell'autore ed il titolo dell'opera,
anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno
di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con uno
pseudonimo, devono sempre portare impresse la indicazione della
impresa editrice.
2. Per le opere
tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare
devono essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore,
il titolo dell'opera e la indicazione della lingua da cui è
stata fatta la traduzione.
Art. 34
Art. 103 e
seguenti della legge
1. La
dichiarazione che accompagna l'esemplare dell'opera da
depositare presso l'ufficio della proprietà letteraria,
artistica e scientifica ai sensi del precedente art. 31, deve
contenere le seguenti indicazioni per le particolari categorie
di opere sottoelencate.
a) Riviste e
giornali:
1) titolo della rivista o giornale;
2) carattere e periodicità della pubblicazione;
3) nome, domicilio e nazionalità del direttore, dell'editore e
dello stampatore;
4) luogo della pubblicazione;
5) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
3. b) Opere di
scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e
delle arti figurative e similari, disegni ed opere
dell'architettura;
1) titolo dell'opera;
2) nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;
3) data di pubblicazione dell'opera;
4) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
c) Opere
cinematografiche:
1) titolo dell'opera;
2) nome degli autori e loro pseudonimi;
3) nome o pseudonimo dei principali interpreti;
4) nome, domicilio e nazionalità del produttore;
5) data e luogo della produzione e della prima proiezione
pubblica;
6) metraggio della pellicola;
7) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
d) Per i dischi
fonografici o apparecchi analoghi sui quali si intende
esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo
della legge, per le fotografie indicate nel secondo comma
dell'art. 92 della legge, per i semplici documentari
cinematografici, per i lavori dell'ingegneria od altri lavori
analoghi indicati nell'art. 99 della legge, la dichiarazione
deve essere effettuata, rispettivamente, a norma degli art. 8,
10 e 11 di questo regolamento.
2. La
dichiarazione per ogni altra categoria di opere, deve contenere
le indicazioni seguenti:
1) titolo dell'opera;
2) nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo;
3) nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello
stampatore, del produttore;
4) anno e luogo di edizione o di fabbricazione;
5) nome o domicilio di chi effettua il deposito.
3. Per le opere
di pubblico spettacolo e per le opere musicali occorre indicare
anche la data e il luogo della prima pubblica esecuzione o
rappresentazione.
4. Le indicazioni
suddette debbono essere completate, trattandosi di deposito di
opere di elaborazione, ai sensi dell'art. 4 della legge, con i
dati riguardanti l'opera originale. In particolare, per le
traduzioni da altra lingua o dialetto, debbono essere anche
indicate la lingua o dialetto dell'opera originale.
5. Le indicazioni
contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da
quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esso si
riferiscono.
6. La
dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio per
serie di opere dello stesso genere.
Art. 35
Art. 105 e 106
della legge
1. I depositi
prescritti dall'art. 105 della legge devono essere fatti entro
il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'opera o
dalla messa in commercio del prodotto.
2. Per le opere
di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle musicali, e per le
opere divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano
pubblicate per le stampe, il deposito, per gli effetti stabiliti
al comma primo dell'art. 106 della legge, deve essere fatto
entro il termine di sessanta giorni dalla prima rappresentazione
o proiezione od esecuzione pubblica o comunque dalla
divulgazione dell'opera. L'obbligo spetta a colui che abbia
provveduto alla pubblicazione, rappresentazione od esecuzione
pubblica o che abbia messo in circolazione l'opera per la prima
volta.
3. Per le opere
delle arti figurative di cui alla lettera b) dell'art. 34 di
questo regolamento e delle quali non sia stato effettuato ancora
il deposito, la esposizione pubblica o l'alienazione non
costituiscono pubblicazione agli effetti del termine stabilito
nel primo comma di questo articolo.
Art. 36
Art. 103, 104,
105 e 106 della legge
1. Il sequestro
di un esemplare o di una copia dell'opera previsto dall'ultimo
comma dell'art. 106 della legge è eseguito in via
amministrativa, con l'assistenza, ove occorra, della forza
pubblica.
2. Il sequestro
si effettua a carico di colui che, ai sensi dell'art. 35 di
questo regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi
presso i tipografi, i librai, gli editori o i produttori e, in
genere, presso coloro che si trovano, comunque, in possesso di
esemplari o di copie dell'opera per destinarli al commercio. Il
sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso
dell'esemplare o della copia per uso personale.
3. L'esemplare o
la copia sequestrata è trasmessa all'ufficio della proprietà
letteraria, artistica o scientifica.
4. Qualora sia
omesso il deposito di una fotografia dell'opera, la fotografia
di questa è effettuata d'ufficio, a spese dell'inadempiente.
Art. 37
Art. 103, 104,
105 e 106 della legge
1. Chi ha
interesse a registrare nel registro pubblico generale un atto
fra quelli indicati nell'art. 104 della legge, deve presentare
all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica
copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura
privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia
dell'atto.
2. Deve altresì
presentare all'ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione,
in doppio originale, contenente le seguenti indicazioni:
1) nome, cognome e domicilio del richiedente;
2) natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione;
3) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticate le firme;
4) il numero di registrazione dell'eseguito deposito dell'opera,
oggetto dell'atto.
3. L'ufficio
custodisce negli archivi, in appositi volumi, le copie degli
atti che gli vengono consegnati e registra nella parte quarta
del registro generale il contenuto della dichiarazione,
indicando il giorno della consegna del titolo, il numero
dell'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero
del volume in cui ha collocato il titolo stesso.
4. L'ufficio
restituisce al richiedente l'originale dell'atto e uno dei due
originali della dichiarazione, nella quale certifica l'eseguita
registrazione con le indicazioni sopra accennate.
Art. 38
Art. 113 della
legge
1. Il decreto di
espropriazione, previsto nell'art. 113 della legge, è registrato
nella parte quarta del registro generale pubblico, a cura
dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica. Il decreto, qualora l'opera risulti registrata,
deve essere anche annotato in margine alla registrazione.
2. La Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede a pubblicare notizia del
decreto di espropriazione nel bollettino dell'ufficio della
proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Art. 39
Art. 103, 104,
105 e 106 della legge
1. Il registro
pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto dalla
S.I.A.E., per gli effetti e con le modalità del regio
decreto-legge 16 giugno 1038, n. 1061, convertito nella legge 18
gennaio 1939, n. 458.
2. La
registrazione delle opere cinematografiche in tale registro
speciale non esonera dall'obbligo del deposito dell'opera nei
modi stabiliti nell'articolo 31 di questo regolamento, per la
conseguente registrazione dell'opera cinematografica nel
registro pubblico generale.
Art. 40
Art. 103, 104,
105 e 106 della legge
1. La
presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica
e scientifica di domande, dichiarazioni ed esemplari di opere o
prodotti per il deposito, ovvero ai sensi di altre disposizioni
della legge o di questo regolamento, non può avere luogo
direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco postale,
busta o plico raccomandati.
Art. 41
Art. 103, 104,
105 e 106 della legge
1. Il registro
pubblico generale, contemplato nell'art. 103 della legge, le
istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici.
Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato o per
estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si
trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle
dichiarazioni e dei documenti allegati.
2. L'ufficio
della proprietà letteraria, artistica e scientifica può anche, a
domanda, e senza che l'amministrazione incorra in responsabilità
alcuna, effettuare ricerche sul registro per fornire
informazioni sui dati ivi esistenti. A tal fine il richiedente
deve indicare chiaramente, nelle sua domanda, la natura
dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data probabile del
deposito; allorché si tratti di cessione o, in generale, di
contratti per l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche
indicati i nomi dei contraenti.
Art. 42
1. L'ufficio
della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a
dar notizia nel suo bollettino delle opere depositate, nonché
degli atti registrati ai sensi degli art. 37 e 39 di questo
regolamento. Nel bollettino dell'ufficio è anche inserita
l'indicazione dei decreti di espropriazione emanati ai sensi
dell'art. 113 della legge, e ogni altro annunzio o notizia da
pubblicarsi a norma di legge.
Art. 43
Art. 153 e 154
della legge
1. Il registro
tenuto dalla S.I.A.E. ai sensi e per gli effetti delle norme
contenute nella sezione sesta, a capo secondo, titolo terzo
della legge, nonché i documenti allegati, sono pubblici. A tale
registro sono applicabili le disposizioni contenute negli art.
41 e 42 di questo regolamento.
Capo IV
Diritti sugli
aumenti di valore
Art. 44
Art. 153 e 154
della legge
1. La denuncia
delle opere d'arte, che in una vendita pubblica abbiano
raggiunto il prezzo di aggiudicazione, indicato nell'art. 146
della legge, si effettua mediante dichiarazione, presentata, per
ciascuna opera, in duplice originale, alla S.I.A.E. da chi
legalmente presiede alla vendita pubblica, entro il termine di
quindici giorni dalla aggiudicazione, secondo le norme contenute
nell'articolo seguente.
Art. 45
Art. 153 e 154
della legge
1. La
dichiarazione prevista nell'articolo precedente deve contenere i
seguenti elementi, qualora essi siano indicati nell'esemplare
dell'opera o siano, comunque, a conoscenza del dichiarante:
1) nome dell'autore;
2) titolo dell'opera;
3) genere artistico a cui appartiene l'opera (pittura, scultura,
disegno, stampa);
4) data di creazione.
2. La
dichiarazione deve anche contenere le misure dell'esemplare
dell'opera, il prezzo lordo da esso raggiunto nella vendita
pubblica, il nome e il domicilio del venditore, una succinta
descrizione dell'opera e ogni altro elemento necessario per la
sua individuazione. Essa può essere accompagnata da fotografie
dell'opera dichiarata o da altra documentazione, atta a meglio
individuarla.
3. Qualora si
tratti di acqueforti, litografie, xilografie o simili dovrà
essere indicato se l'opera abbia o meno dei segni distintivi
particolari (numero di stampa, data, firma, ecc.). Se l'opera è
pseudonima o anonima deve farsene menzione nella dichiarazione.
Art. 46
Art. 153 e 154
della legge
1. La S.I.A.E.
registra in apposito registro progressivo il contenuto della
dichiarazione prevista dagli art. 44 e 45 di questo regolamento,
restituisce al dichiarante un originale della dichiarazione
stessa, con l'indicazione del giorno di presentazione e del
numero d'ordine assegnato nel registro e custodisce negli
archivi, in appositi volumi, le fotografie e gli altri documenti
che l'accompagnano.
2. La S.I.A.E.
comunica ogni quindici giorni all'ufficio della proprietà
letteraria, artistica e scientifica l'elenco delle opere
registrate, perché ne sia data pubblica notizia nel bollettino
dell'ufficio.
3. La S.I.A.E.
tiene a disposizione del pubblico copia dell'elenco delle opere
registrate.
Art. 47
Art. 153 e 154
della legge
1. L'importo
delle percentuali dovute, ai sensi degli art. 144 e 145 della
legge, è versato alla S.I.A.E. da chi legalmente presiede alla
vendita pubblica, entro il termine di quindici giorni
dall'aggiudicazione.
2. L'importo è
accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale,
contenente le indicazioni prescritte nell'art. 45 di questo
regolamento, nonché il numero d'ordine assegnato all'opera nel
registro, qualora si tratti di opera che risulti già registrata
a termini dell'art. 154 della legge e dell'art. 46 di questo
regolamento.
3. La S.I.A.E.
trascrive nel registro contemplato nell'art. 46 di questo
regolamento il contenuto della dichiarazione, restituendo
all'interessato il secondo esemplare, certificando in calce il
versamento effettuato. Notifica quindi il versamento effettuato
in sue mani all'autore, nonché alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione della notifica nel bollettino
dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica.
4. Trascorso un
mese dalla pubblicazione suddetta, senza che sia intervenuta
opposizione, la S.I.A.E. versa all'avente diritto le somme
dovute, detratto il compenso che le spetta per il servizio di
registrazione, di deposito e di ripartizione delle somme
suddette. Qualora si tratti di opere anonime o pseudonime, dà
soltanto comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri del versamento eseguito in sue mani.
Art. 48
Art. 153 e 154
della legge
1. Il compenso
dovuto alla S.I.A.E., ai sensi dell'articolo che procede, è
periodicamente concordato fra la S.I.A.E. e il sindacato
nazionale delle belle arti. In caso di disaccordo è fissato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Capo V
Diritto demaniale
Art. 49
Art. 175 della
legge
(Articolo
abrogato dall'art. 6 legge 28 febbraio 1997, n. 30)
Art. 50
Art. 175 della
legge, ultimo comma
(Articolo
abrogato dall'art. 6 legge 28 febbraio 1997, n. 30)
Art. 51
Art. 175 della
legge
(Articolo
abrogato dall'art. 6 legge 28 febbraio 1997, n. 30)
Art. 52
Art. 177 e 178
della legge
(Articolo
abrogato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1993, n. 159)
Art. 53
Art. 177 e 178
della legge
(Articolo
abrogato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1993, n. 159)
Art. 54
Art. 177 e 178
della legge
(Articolo
abrogato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1993, n. 159)
Art. 55
Art. 177 e 178
della legge
(Articolo
abrogato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1993, n. 159)
Art. 56
Art. 179 della
legge
(Articolo
abrogato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1993, n. 159)
Capo VI
Regolamento degli
intermediari
Art. 57
Art. 182 della
legge
(Articolo
abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
268)
Art. 58
Art. 180 della
legge
1. La S.I.A.E.
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 della legge,
esercita in via esclusiva, sia in Italia che all'estero,
l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di
opere letterarie, teatrali e musicali, deve pubblicare nel suo
bollettino l'elenco dei paesi stranieri nei quali esso svolge la
sua attività, ai sensi del terzo comma del suddetto art. 180
della legge, e le limitazioni e le condizioni alle quali tale
attività di rappresentanza è sottoposta.
2. La
pubblicazione suddetta è comunicata al Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 59
Art. 180 della
legge, comma quinto
1. La S.I.A.E.
non può accettare dichiarazione di opere per l'esercizio della
tutela attribuitagli dalla legge se una quota parte dei proventi
derivanti dalle licenze ed autorizzazioni indicate nel numero 1
dell'art. 180 della legge non è riservata all'autore.
2. Quote fisse di
ripartizione tra gli aventi diritto dei proventi suddetti per
uno o più facoltà di autore fra quelle indicate nel primo comma
dell'art. 180 della legge possono essere stabilite dalla
S.I.A.E. solo mediante accordi di carattere generale fra la
S.I.A.E. stessa e le associazioni sindacali interessate.
3. L'accordo è
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del comitato consultivo permanente per il diritto di
autore.
Art. 60
Art. 183 della
legge
1.
L'autorizzazione ad esercitare l'attività per il collocamento
delle opere straniere presso le compagnie e le imprese teatrali,
e la vigilanza su tale servizio ai sensi dell'art. 183 della
legge, sono regolate dalla legge 22 gennaio 1942, n. 103,
contenente le norme per la disciplina del suddetto collocamento.
Art. 61
Art. 183 e 184
della legge
1. Il consiglio
direttivo dell'ente teatrale italiano (E.T.I.) è nominato dal
Ministro per i Beni e le attività culturali che provvede altresì
con suo decreto alla nomina del presidente del consiglio stesso.
2. I bilanci
preventivi e i conti consuntivi dell'ente sono trasmessi
annualmente, dopo l'approvazione del consiglio direttivo, al
Ministero per i beni e le attività culturali per l'approvazione
definitiva.
3. L'ente
teatrale italiano (E.T.I.) deve mensilmente trasmettere al
Ministro per i beni e le attività culturali l'elenco delle opere
drammatiche, non musicali, collocate in Italia, nonché l'elenco
delle opere drammatiche italiane, non musicali, collocate
all'estero, ai sensi dell'art. 184 della legge, fornendo altresì
per ciascuna opera le indicazioni richieste dal Ministero dei
beni e delle attività culturali.
Art. 62
Art. 183 e 184
della legge
1. Il servizio di
esazione dei diritti di rappresentazione sulle opere collocate,
ai sensi dell'art. 183 della legge, è attribuito, in via
esclusiva, alla S.I.A.E.
2. La società
stessa, a mezzo delle proprie rappresentanze all'estero o
attraverso le società estere, provvede alla esazione dei diritti
riflettenti le opere collocate, ai sensi dell'art. 184 della
legge.
Art. 63
1. Il pubblico
ufficiale e il funzionario autorizzato a compiere le
attestazioni e a ricevere gli atti previsti nell'art. 164, n. 3
della legge, sono il presidente dell'ente di diritto pubblico e
i funzionari all'uopo designati, secondo le norme statutarie
della Società.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 64
Art. 206 della
legge
1. Salvo che il
fatto costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda da
lire 10.000 ) a lire 40.000 chiunque:
a) non provvede, entro il termine e nelle forme stabilite ai
sensi delle disposizioni contenute nel capo III di questo
regolamento, al deposito e alla denuncia dell'opera, o inserisce
nella denuncia indicazioni non rispondenti a verità;
b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni
all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale, ai
sensi dell'art. 51;
c) non presenti alla S.I.A.E. il rendiconto dell'edizione
dell'opera di pubblico dominio, ai sensi dell'art. 53;
d) ometta di denunciare all'E.T.I. le opere drammatiche non
musicali, collocate in paesi stranieri.
Capo VIII
Disposizioni
transitorie
Art. 65
Art. 201 della
legge
1. Le opere
pubblicate e i prodotti fabbricati prima della data di entrata
in vigore della legge, per i quali l'omissione del deposito, ai
sensi del secondo comma dell'art. 106 della legge, impedisce
l'acquisto o l'esercizio dei relativi diritti, possono, ai sensi
dell'art. 105 della legge stessa, essere depositati, con gli
effetti delle disposizioni contenute negli art. 77 e 92 comma
secondo e 99 comma secondo della legge, entro il termine di sei
mesi dalla data suddetta, purché non sia decorso il termine
stabilito dalla legge per la tutelabilità dell'opera o del
prodotto.
Art. 66
Art. 198 della
legge
1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri ripartisce annualmente la somma di
lire 1.000.000, stanziata a norma dell'art. 198 della legge, fra
le casse delle associazioni sindacali di assistenza e di
previdenza degli autori e scrittori e dei musicisti, sulla base
delle proposte della confederazione dei professionisti ed
artisti.
Art. 67
Art. 199,
secondo comma, della legge
1. Gli enti
intermediari di diritto privato, che esercitano, sotto ogni
forma diretta o indiretta di intervento, diritti relativi alle
facoltà esclusive di autore elencate nel primo comma dell'art.
180 della legge, hanno facoltà di regolare con la S.I.A.E.
attraverso diretti accordi le modalità per l'ulteriore
funzionamento degli enti intermediari suddetti per la cessazione
della loro attività. |