Articolo 20
Indipendentemente
dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera,
previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche
dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il
diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a
ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere
dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni
che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del
pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si
rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se
l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale
importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio
e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 23
Dopo la morte
dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto
valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in
loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da
discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti,
dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L'azione,
qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere
esercitata dal ministro per la cultura popolare, sentita
l'associazione sindacale competente.
R.D. 18 maggio 1942 n.1369
“Regolamento per l’esecuzione della L.22 aprile 1941 n.633, per
la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio” (art. 15)
Art. 15
L’importanza del
carattere artistico, ai sensi pe per gli effetti del secondo
comma dell’art. 20 della legge, è riconosciuta con decreto del
Ministro per l’educazione nazionale.
Il Ministro procede
all’accertamento su domanda dell’autore, entro il più breve
tempo possibile. |