DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“LEGGE QUADRO SULLA QUALITA’
ARCHITETTONICA”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente disegno di legge, nell’ambito dei compiti
istituzionali rimessi alla cura di questa Amministrazione,
relativi alla promozione della cultura architettonica ed
urbanistica, si pone l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei
cittadini, delle istituzioni, dei professionisti e di tutti
quanti operano nel settore, sul tema della qualità
dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi urbani e del
territorio e del raggiungimento di più elevati standard di
progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche e delle
infrastrutture, in grado di contribuire alla salvaguardia del
paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della
collettività.
A fronte della compromissione del territorio e dei suoi valori
paesaggistico-ambientali diffusa ormai in gran parte del paese,
frutto degli interventi architettonici e urbanistici recenti, è
indispensabile ribadire il valore culturale dell’architettura,
riconoscendone il ruolo fondamentale nell’ambito della corretta
gestione del territorio e nella definizione dei contesti
storici, ambientali e sociali.
Il perseguimento di questi fini vede coinvolte in via primaria
le Amministrazioni pubbliche statali, in specie il Ministero per
i beni e le attività culturali ed il Ministero per le
infrastrutture ed i trasporti ed assume, nei confronti delle
Regioni e degli altri enti locali, il carattere di una
disciplina che valga ad individuare i principi fondamentali, nel
quadro di una legislazione concorrente, in ordine alle modalità
operative più idonee a favorire la qualità architettonica del
costruito ed il suo armonico inserimento nell’ambiente
circostante.
Il testo parte dalla affermazione delle finalità e dei principi
generali fondamentali (art.1). A partire dall’articolo 9 della
Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.“) si richiama il
concetto di qualità della ideazione e costruzione architettonica
e urbanistica: una qualità riconosciuta come questione di
pubblico interesse - perché capace di contribuire alla
salvaguardia del paesaggio e al miglioramento delle condizioni
di vita dei cittadini – e definita come esito di un coerente
sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere
funzionale, sociale e formale poste a base della realizzazione
dell’opera, garantendo il suo armonico inserimento nell’ambiente
circostante.
I principi generali sono individuati all’articolo 2 e
sono:
- l’incentivazione della qualità del progetto e dell'opera
architettonica, anche con riferimento agli interventi di
riqualificazione paesaggistico-ambientale, favorendo il
ricorso allo strumento del concorso di idee o progettazione, con
una particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani
professionalità;
- l’ideazione e la progettazione di opere architettoniche,
per le quali le Amministrazioni si impegnano a ricorrere
direttamente al concorso di idee o progettazione, su propria
iniziativa o su richiesta delle altre amministrazioni
competenti,
- la dichiarazione delle opere di architettura di importante
carattere artistico, tramite la dichiarazione di cui all’art.
20 delle legge 633/1941;
- la promozione dell’alta formazione e della ricerca in campo
architettonico, urbanistico e paesaggistico-ambientale;
- la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli
archivi di architettura e di urbanistica contemporanei
attraverso le attività del Centro nazionale per le arti
contemporanee nei settori dell’architettura e dell’urbanistica.
In particolare, l’articolo 3 è volto all’incentivazione
della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche
con riferimento agli interventi di riqualificazione
paesaggistico-ambientale e punta a favorire il ricorso allo
strumento del concorso di idee o progettazione – riconosciuto
come importante occasione di confronto e competizione tra idee e
soluzioni progettuali, e quindi come garanzia di qualità dei
risultati.
A tal fine viene istituito un fondo per il finanziamento delle
spese, cui possono attingere i soggetti pubblici che, pur non
essendovi tenuti, ricorrono allo strumento del concorso di idee
o di progettazione.
I criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti sanno
definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
L’articolo 4 prevede che i Ministeri per i beni e le
attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti si
impegnino a ricorrere direttamente al concorso di idee o
progettazione, per le opere di propria competenza e, su
richiesta, per le opere di rilevante interesse architettonico
delle altre amministrazioni competenti.
All’articolo 5 è prevista l’attivazione delle procedure
di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea,
utilizzando in modo più esteso lo strumento della “dichiarazione
di importante carattere artistico” già prevista dall’articolo 20
della legge 633 del 1941 sul diritto d’autore. La dichiarazione
può essere rilasciata d’ufficio o su proposta degli enti locali,
dal Ministero per i beni e le attività culturali per quelle
opere di architettura contemporanea che vengano ritenute
particolarmente significative ed eventualmente meritevoli di
erogazione di contributi finalizzati alla conservazione.
Comunicata al proprietario o possessore dell’opera e all’autore,
la dichiarazione viene altresì portata a conoscenza del Comune
ove l’immobile ha sede. Eventuali modificazioni sulle opere che
sono state oggetto della dichiarazione, dovranno essere
comunicate al Ministero, che, verificata la permanenza
dell’importante carattere artistico, può, in caso negativo,
anche revocare la dichiarazione.
Il provvedimento prevede anche il rilascio di riconoscimenti (articolo
6) e l’erogazione di contributi economici (articolo 7).
I riconoscimenti sono destinati a quegli enti pubblici e
soggetti privati che si siano distinti nel commissionare, ideare
o realizzare progetti e opere di particolare qualità
architettonica e urbanistica. Le opere dichiarate di importante
carattere artistico, realizzate da più di 10 anni, potranno
fruire di contributi per lavori di manutenzione, restauro e
ristrutturazione o consolidamento.
Ai sensi dell’articolo 8, gli edifici dichiarati in base
all’articolo 5 o che abbiano ricevuto i riconoscimenti di cui
all’articolo 6 del presente disegno di legge, dovranno riportare
in evidenza l’indicazione del nome del progettista, del
committente, dell’esecutore delle opere e il riferimento al
riconoscimento o alla dichiarazione.
Dispone l’articolo 9 che, previe intese con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, i
Ministeri promuovano iniziative di alta formazione e di
insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla diffusione
della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio. Per
l’alta formazione è previsto, altresì, il coinvolgimento degli
ordini professionali.
Si precisano, all’articolo 10, i compiti nel settore
dell’architettura e dell’urbanistica del Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
istituito con legge 237/1999. In particolare, lo stesso
provvederà a: raccogliere e conservare i materiali documentali
relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e
contemporanea, nonché gli archivi degli architetti e degli
urbanisti e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato
nel settore; promuovere, d’intesa con le Regioni e in
collaborazione con le università, e gli enti locali, la
costituzione di centri territoriali di documentazione per
l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;
costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli
archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione
con gli altri centri di documentazione e con gli istituti
pubblici e privati che perseguono finalità analoghe; promuovere
la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e
urbanistico mediante iniziative culturali.
L’articolo 11 prevede la redazione, nonché le modalità di
aggiornamento, del Piano per la qualità delle costruzioni
pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività
culturali, di concerto con quello dei trasporti e delle
infrastrutture e sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
per individuare, con previsione triennale, le linee prioritarie
di intervento ai fini della legge. Il Piano rappresenta
un’importante opportunità di affermazione e di concretizzazione
dei principi fondanti della presente legge, volti a ribadire
l’interesse della collettività per la qualità architettonica
nelle opere pubbliche e nelle infrastrutture.
Strumento utile al perseguimento delle finalità di cui al
presente schema, è la Fondazione per la qualità architettonica e
dell’ambiente costruito, prevista all’articolo 12 del
presente schema.
Costituita dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti,
per i beni e le attività culturali e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, rappresenta per gli stessi e
per gli altri soggetti pubblici e privati partecipanti un
supporto per le attività dettagliatamente previste nel testo di
legge, fornendo altresì attività di consulenza. Le modalità di
costituzione e di conferimento di beni e attività, nonché la
gestione, il controllo e i criteri di partecipazione alla
Fondazione degli altri soggetti pubblici e privati, sono
definiti dallo statuto della Fondazione, che è approvato con
decreto interministeriale.
In conclusione, all’articolo 13, sono previste modifiche
alla legge 633 del 1941 sul diritto d’autore, in modo da
estendere l’applicazione dei principi della legge anche ai
progetti di architettura, determinando di conseguenza la
possibilità di effettiva tutela dei diritti d’autore per i
progettisti.
Sono previste, infine, all’articolo 14, modifiche alla
legge 109 del 1994, nella parte in cui si è reso necessario
armonizzare le disposizioni vigenti con le presenti finalità.
Disegno
di legge recante
“Legge-quadro sulla qualità architettonica”
Articolo 1
(Finalità)
1. In
attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
promuove e tutela la qualità dell’ideazione e della
realizzazione architettonica e urbanistica, cui riconosce
particolare rilevanza pubblica, anche ai fini della salvaguardia
del paesaggio, nonché del miglioramento della qualità della
vita.
2. Per
qualità architettonica e urbanistica si intende l’esito di un
coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di
carattere funzionale, sociale e formale poste a base della
ideazione e della realizzazione dell’opera e che garantisca il
suo armonico inserimento nell’ambiente circostante.
Articolo 2
(Principi
fondamentali)
1. Per le
finalità di cui all’articolo 1, le Amministrazioni pubbliche,
nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono, in
particolare, i seguenti obiettivi:
a)
l’incentivazione della qualità del progetto e dell'opera
architettonica, anche con riferimento agli interventi di
riqualificazione paesaggistico-ambientale;
b) favorire
il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli
interventi nuovi e di recupero;
c) favorire
la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o
di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una
riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai
concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;
d)
l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse
architettonico;
e)
l’individuazione delle opere di architettura contemporanea di
particolare valore artistico;
f)
la promozione dell'alta formazione e della ricerca;
g)
la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi
di architettura e di urbanistica contemporanei.
Articolo 3
(Incentivazione della qualità del progetto)
1. Avvalendosi delle
risorse
di cui al comma 4 dell’articolo 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
è istituito, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, un Fondo per il finanziamento delle spese
per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per
l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse
architettonico e che siano destinate ad attività culturali o
ubicate in aree di interesse storico-artistico o
paesaggistico-ambientale.
2. Possono
fruire del finanziamento di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati che, non essendovi tenuti, ricorrono a
concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle
opere.
3. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
determinati i criteri di attribuzione e le modalità di
erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo di cui al comma
1, anche al fine di garantirne una ripartizione
equilibrata sul territorio nazionale.
Articolo 4
(Ideazione e
progettazione di opere architettoniche)
1. Il
Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per l’ideazione e la
progettazione delle opere di propria competenza, ricorrono al
concorso di idee o di progettazione.
2. I Ministeri di cui al comma 1 possono
provvedere altresì all’ideazione o alla progettazione delle
opere di rilevante interesse architettonico. Gli oneri per lo
svolgimento delle procedure restano a carico delle
Amministrazioni richiedenti, salvo quanto previsto dall’articolo
3, comma 1.
Articolo 5
(Opere di
architettura contemporanea di particolare valore artistico)
1. Il
Ministero per i beni e le attività culturali, d’ufficio o su
proposta della Regione, della Provincia o del Comune, provvede,
a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di
architettura contemporanea, agli effetti previsti dall'articolo
20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
2. La
dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata
all'autore, al proprietario, possessore o detentore dell'opera
ed è comunicata al Comune nel cui territorio l’opera è ubicata.
3. Fermo
restando quanto disposto dall’articolo 20, comma 2, della legge
22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni dell’opera dichiarata
ai sensi del comma 1, sono comunicate al Ministero per la
verifica della permanenza del particolare valore artistico. In
caso di esito negativo, la dichiarazione viene revocata.
Articolo 6
(Riconoscimenti ai progetti ed alle opere di qualità
architettonica o urbanistica)
1. Possono
essere conferiti riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti
privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato progetti
ed opere di rilevante interesse architettonico o urbanistico,
opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi
dell’articolo 5, o comunque ad iniziative di rilevante qualità
architettonica o urbanistica.
Articolo 7
(Contributi
economici alle opere di architettura contemporanea)
1. Il
contributo in conto interessi di cui all’articolo 43 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è concesso anche per i
lavori di restauro delle opere architettoniche che siano state
dichiarate a norma dell'articolo 5 e realizzate da almeno dieci
anni.
2. La revoca
della dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 3, comporta la
restituzione del contributo di cui al comma 1.
Articolo
8
(Pubblicità
delle opere di architettura contemporanea)
1. Gli
edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di
interventi di ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi
dell’articolo 5, riportano stabilmente sul prospetto principale,
o comunque in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del
nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle
opere, nonché della dichiarazione di particolare valore
artistico.
2. Il
Ministero per i beni e le attività culturali cura, anche in via
telematica, la predisposizione, l’aggiornamento e
l’accessibilità al pubblico degli elenchi delle opere dichiarate
ai sensi dell’articolo 5 e dei progetti e delle opere che
hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all’articolo 6.
Articolo 9
(Promozione dell’alta formazione e della ricerca)
1. Il
Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca o con
le singole istituzioni universitarie e sentiti gli ordini
professionali competenti, promuovono l’alta formazione
finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura
architettonica, urbanistica e del paesaggio.
2. Il
Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, con
le Regioni e con gli Enti locali, sentiti gli Ordini
professionali competenti, favoriscono l'istituzione e lo
sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla
valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e del
paesaggio.
3.
All’attuazione del presente articolo si provvede con gli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Articolo 10
(Centro
nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle
arti contemporanee)
1. Il Centro
nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, di cui all’articolo 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237, con riferimento al settore dell’architettura nonché,
previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al settore dell’urbanistica, svolge, in particolare,
i seguenti compiti, in collaborazione con la Fondazione di cui
all’articolo 12.
a)
raccogliere e conservare i materiali documentali relativi
all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea,
nonché gli archivi di professionisti del settore e quelli degli
enti e delle imprese che hanno operato nel settore;
b)
promuovere, d’intesa con le Regioni e in collaborazione con le
università, e gli enti locali, ai fini indicati nella lettera
a), la costituzione di centri territoriali di
documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e
contemporanea;
c)
costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli
archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione
con gli altri centri di documentazione e con gli istituti
pubblici e privati che operano nel settore;
d)
promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio
architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.
3. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 11
(Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche)
1. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti,
d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce e aggiorna il
Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.
2. Il Piano di cui al comma 1 è redatto con previsione
triennale, individua le linee di intervento per il conseguimento
degli obiettivi indicati dalla presente legge, ed in particolare
indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.
3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 4
dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono ripartite annualmente le risorse destinate all’attuazione
del Piano di cui al comma 1.
Articolo
12
(Fondazione
per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito)
1. Per il
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, con
esclusione di quella indicata alle lettere e) e g),
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
per i beni e le attività culturali e il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica,
costituiscono una Fondazione per la qualità architettonica e
dell’ambiente costruito.
In
particolare la Fondazione:
a)
ricerca e promuove criteri, metodi e tecniche per
l’ideazione e la realizzazione di progetti di opere pubbliche e
di infrastrutture di elevati standard qualitativi;
b)
formula proposte ai Ministri competenti per
l’elaborazione del piano per la qualità delle costruzioni
pubbliche;
c)
formula proposte per l’elaborazione dei bandi di
concorsi di idee e progettazione;
d)
collabora con il centro nazionale di
documentazione per l’architettura e con tutte le Amministrazioni
e i soggetti interessati per i fini della presente legge.
e)
svolge attività di consulenza e di supporto ai
soggetti partecipanti.
2. Alla
Fondazione possono partecipare Amministrazioni statali, regioni
ed enti locali, soggetti pubblici e privati.
3. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al
comma 1.
4. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 1 indica, fra
l’altro, le modalità di costituzione e di conferimento di beni e
attività, gli organi di gestione, di consulenza e di controllo,
nonché i criteri per la partecipazione dei soggetti di cui al
comma 2.
Articolo 13
(Modifiche
alla legge 22 aprile 1941, n. 633)
1. Al fine
di assicurare la tutela dell’opera dell’architettura, la legge
22 aprile 1941, n. 633, è così modificata:
a)
all’articolo 2, primo comma, punto 5) dopo la parola “disegni”
sono inserite le seguenti: “, i progetti e”;
b)
all’articolo 12-ter, primo comma dopo la parola “industriale”
sono inserite le seguenti: “ovvero un progetto
dell’architettura”;
c)
all’articolo 99: sostituire la rubrica con la seguente “Diritti
relativi ai progetti di lavori dell’architettura e
dell’ingegneria” e al primo comma, dopo la parola “tecnici”
sono inserite le parole “nonché all’autore di opere
dell’architettura e dell’ingegneria”, dopo la parola “tecnico”
sono inserite le parole: “ovvero all’autore di disegni,
progetti e opere dell’architettura” e dopo le parole “progetto
tecnico” sono aggiunte le parole: “ovvero il disegno,
progetto e opera dell’architettura”; al secondo comma, dopo
la parola “disegno” sono inserite le parole: “ovvero
sopra il progetto e l’opera dell’architettura”;
d) dopo
l’articolo 99 è aggiunto il seguente: “99-bis – Gli autori
del progetto e dell’opera dell’architettura, anche nel caso in
cui siano create da lavoratore dipendente, pubblico o privato,
hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro
qualifica professionale e del loro contributo all’opera, siano
menzionati sull’opera nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni
della stessa”.
Articolo 14
(Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109))
1. La legge
11 febbraio 1994, n. 109, è così modificata:
a)
all’articolo 16:
1) al comma
1, dopo le parole “preventivamente accertati,” aggiungere
le seguenti “del documento preliminare”;
2) al comma
4, dopo le parole “caratteristiche delle opere” sono
aggiunte le seguenti “e delle soluzioni architettoniche anche
di dettaglio,”;
3) al comma
5 è soppressa la parola “eventuali” e dopo la parola
“costruttivi” è aggiunta la parola “decorativi”;
4) al comma
6, aggiungere in fine il seguente periodo “In ogni caso, la
validazione dei progetti definitivi ed esecutivi avviene a
seguito di verifica in contraddittorio tra il responsabile del
procedimento ed i progettisti dei precedenti livelli di
progettazione”;
c)
all’articolo 17:
1) al comma
8, dopo la parola “aggiudicazione” sono aggiunte le
seguenti “nonché ai concorsi di progettazione”;
2) al comma
13, dopo le parole “concorso di idee” sono aggiunte le
seguenti “, dovendo in difetto motivare le ragioni in base
alle quali ritengono di procedere all’affidamento mediante
appalto”;
3) dopo il
comma 13, sono aggiunti i seguenti commi: “13-bis. Al
vincitore del concorso di progettazione, in difetto dei
requisiti previsti dal bando per l’affidamento del progetto
esecutivo, è affidata a trattativa privata la direzione
architettonica.”;
d)
all’articolo 18, comma 1, dopo le parole “incaricati della
redazione” sono inserite le seguenti “dello studio di
fattibilità, del documento preliminare,”;
e)
all’articolo 21, comma 6, dopo le parole “alle seguenti”
sono sostituite dalle seguenti“a ciascuna delle seguenti”;
f)
all’articolo 27, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
“2-ter. Il
direttore dei lavori, ai sensi del primo comma, può avvalersi di
un direttore architettonico, nella persona del progettista, il
quale dà le direttive in merito all’accettazione dei materiali,
descritti nei particolari costruttivi e decorativi di interesse
architettonico del progetto esecutivo e delle relative
lavorazioni, nel rispetto del progetto e del contratto. In caso
di appalto di più livelli di progettazione, la direzione
architettonica è affidata al soggetto affidatario della
progettazione definitiva”. |