WC:
Posto nella parte opposta all'accesso.
L'asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di 140 cm dalla
parete laterale sinistra e ad una distanza minima di 40 cm dalla parete
laterale destra.
Lavabo:
Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è
fissata la tazza WC
lateralmente all'accesso.
Il piano lavabo deve essere posto ad un'altezza di 80 cm dal pavimento.
Il lavabo deve essere del tipo a mensola.
Le tubazioni di carico e scarico dell'acqua devono essere sotto traccia
per evitare ingombri sotto il lavabo.
La rubinetteria deve avere il comando a leva.
Specchio:
Deve essere posto sopra il lavabo in una zona compresa tra 90 cm e 170 cm
d'altezza.
Corrimano:
Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato
lungo l'intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo
e dalla porta).
Il corrimano deve essere fissato all'altezza di 80 cm dal pavimento e ad
una distanza di 5 cm dalla parete
Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 80 cm fissato nel lato
interno della porta per consentire l'apertura a spinta verso l'esterno
Due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto: il primo deve
essere posto, a sinistra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza
dall'asse di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm; il secondo, deve
essere posto a destra (per chi entra) della tazza WC a 30 cm dal bordo anteriore
della tazza e di 15 cm dalla parete laterale destra.
I corrimani devono essere realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito
e verniciato con materiale plastico.
Campanello elettrico:
Deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza WC.
D.M. 236/89
Il decreto 236/89 introduce per la prima
volta i concetti di accessibilità, visibilità e adattabilità:sono
criteri progettuali che discriminano in maniera precisa il tipo di intervento
a seconda delle tipologie abitative.
ACCESSIBILITA'
Rappresenta il grado più alto di
utilizzo dello spazio costruito. Per accessibilità s'intende la possibilità,
anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale,
di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari, di
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di
adeguata sicurezza e autonomia.
La normativa prevede che debba essere garantita l'accessibilità:
per i percorsi
esterni e le parti comuni di tutti gli edifici e, inoltre, che sia accessibile
almeno il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata (con un
minimo di un'unità immobiliare per ogni intervento);
per gli ambienti
destinati ad attività sociali (come quelle scolastiche, sanitarie,
culturali, sportive);
per gli edifici
sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio;
Nelle strutture destinate ad attività
sociali e limitatamente ai servizi igienici, il requisito s'intende soddisfatto
se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio, è
accessibile alla persona su sedia a rotelle.
Negli edifici sedi di aziende e imprese, invece, deve poter essere accessibile
almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto.
VISITABILITA'
Con questo termine si vuole indicare un
più ridotto grado di fruibilità dello spazio, limitando l'accessibilità
ad alcune parti dell'edificio (quelle di relazione e i locali igienici).
Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione deve essere
visitabile in particolare gli edifici residenziali (di cui non sia già
stata richiesta l'accessibilità).
Questo criterio si ritiene soddisfatto se:
una persona in carrozzina può raggiungere gli alloggi; accedere alla
zona soggiorno pranzo e ad un servizio igienico.
Nei luoghi di lavoro; servizio ed incontro sono visitabili gli spazi in
cui il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Nel locale igienico, la persona in carrozzina può arrivare in prossimità
del lavabo e del WC (anche senza l'accostamento laterale per la tazza WC
e frontale per il lavabo).
ADATTABILITA'
Per adattabilità si intende
la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi
limitati allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche
da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Questo criterio non stabilisce pertanto dei requisiti dimensionali da attuare
al momento, quanto la possibilità di garantire in futuro la completa
accessibilità.
Detto criterio si applica a tutti gli edifici per i quali non sia già
richiesta l'accessibilità o la visitabilità.
Nei casi di adeguamento è consentita l'eliminazione del bidet e la
sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere
anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento
alla tazza WC e di definire sufficienti spazi di manovra.
Le prescrizioni che andremo ora ad elencare garantiscono
la soddisfazione del criterio di accessibilità.
ACCESSI E PERCORSI ORIZZONTALI:
Porte:
luce netta minima della porta di accesso
di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere
di almeno cm 80; quella delle altre porte deve essere di almeno cm 75,
l'altezza della maniglia deve essere compresa tra 85 e 96 cm (consigliata
cm 90)
Corridoi, percorsi:
larghezza minima 100 cm
non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario devono essere
superate mediante rampe.
Si devono prevedere ogni 10 metri allargamenti
atti a consentire l'inversione di marcia e la larghezza del corridoio deve
comunque essere tale da garantire il facile accesso, per una persona con
sedia a rotelle, alle unità ambientali da esso servite.
SERVIZI IGIENICI
Criteri generali:
Devono essere garantite le manovre di una sedia
a rotelle necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale della
sedia a rotelle alla tazza WC e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla
vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice.
Deve essere garantito lo spazio necessario per
l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola.
Devono essere dotati di opportuni corrimano e
di un campanello d'emergenza posto in prossimità della tazza e della
vasca.
Dare preferenza a rubinetti con manovra
a leva.
MINIMI DIMENSIONALI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI
Lo spazio necessario all'accostamento
e al trasferimento laterale della sedia a rotelle alla tazza WC e al bidet
(dove previsto), deve essere minimo di cm 100 dall'asse dell'apparecchio
sanitario.
Lo spazio necessario all'accostamento della sedia
a rotelle alla vasca deve essere minimo di cm 140 (lungo la vasca stessa),
con profondità minima di cm 80.
Lo spazio necessario all'accostamento frontale
della sedia a rotelle al lavabo deve essere minimo di cm 80 misurati dal
bordo anteriore.
Lavabi:
Il piano superiore deve essere posto a cm 80 dal piano di calpestio
Deve essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente
del tipo accostato o incassato a parete
WC e bidet:
Devono essere preferibilmente del tipo sospeso.
L'asse della tazza WC o del bidet deve essere
posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale.
Il bordo anteriore deve essere posto a cm 75/180
dalla parete posteriore.
Il piano superiore a cm 45/50 dal calpestio.
Qualora l'asse della tazza o bidet sia distante
più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio
sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento.
Doccia:
Deve essere a pavimento.
Deve essere dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
Corrimano:
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata
deve essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano
orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi: il tipo e le caratteristiche
devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente
all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere
e installare il corrimano in prossimità della tazza WC, posto ad
altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3/4; se fissato
a parete deve essere posto a cm 5 dallo stesso.