Zona spettatori
Zona
riservata al pubblico che comprende lo spazio
riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad
essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi
accessori con i relativi percorsi.
Spazi e servizi di supporto
Spazi e
servizi direttamente funzionali all'attività
sportiva o alla presenza di pubblico.
Spazi e servizi accessori
Spazi e
servizi, non strettamente funzionali, accessibili al
pubblico o dallo stesso fruibili.
Impianto sportivo
Insieme
di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso
tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i
relativi spazi e servizi accessori, preposto allo
svolgimento di manifestazioni sportive.
L'impianto sportivo comprende:
a) lo
spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) la
zona spettatori;
c)
eventuali spazi e servizi accessori;
d)
eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all'aperto
Impianto
sportivo avente lo spazio di attività scoperto.
Questa
categoria comprende anche gli impianti con spazio
riservato agli spettatori coperto.
Impianto sportivo al chiuso
Tutti
gli altri impianti non ricadenti nella tipologia
degli impianti all'aperto.
Complesso sportivo
Uno o
più impianti sportivi contigui aventi in comune
infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è
costituito da uno o più impianti sportivi e dalle
rispettive aree di servizio annesse.
Area di servizio annessa
Area di
pertinenza dell'impianto o complesso sportivo
recintata per controllarne gli accessi.
Area di servizio esterna
Area
individuata temporaneamente, annettibile
all'impianto o complesso sportivo mediante
recinzione mobile.
Zona esterna
Area
pubblica circostante o prossima all'impianto o
complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo
stesso, e lo stanziamento di servizi pubblici o
privati.
Spazi di soccorso
Spazi
raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla
loro sosta e manovra.
Via d'uscita
Percorso
senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita
dello spazio riservato agli spettatori e dallo
spazio di attività sportiva all'area di servizio
annessa o all'area di servizio esterna.
Spazio calmo
Luogo
sicuro statico contiguo e comunicante con una via di
esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non
deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie
di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire
la permanenza di persone con ridotte o impedite
capacità motorie in attesa dei soccorsi.
Percorso di smistamento
Percorso
che permette la mobilità degli spettatori
all'interno dello spazio loro riservato.
Strutture pressostatiche
Coperture di spazi di attività sostenute unicamente
da aria immessa a pressione.
Capienza
Massimo
affollamento ipotizzabile.
3.
Norme di procedura per la costruzione o
modificazione di impianti sportivi.
Chi
intende costruire un impianto destinato ad attività
sportiva con presenza di spettatori in numero
superiore a 100 deve presentare al Comune,
unitamente alla domanda di autorizzazione, la
seguente documentazione:
1) una
planimetria rappresentante l'impianto o il complesso
sportivo, l'area di servizio annessa, ove
necessaria, e la zona esterna;
2)
piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto
sportivo con gli spazi o lo spazio di attività
sportiva, la zona spettatori con disposizione e
numero di posti, spazi e servizi accessori e di
supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema
di vie d'uscita, elementi di compartimentazione,
impianti tecnici ed
a)
antincendio;
3)
sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto
sportivo;
4)
documento da cui risulti che il proprietario
dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio
dell'impianto stesso;
5)
dichiarazione legale del locatore dalla quale
risulti l'impegno contrattuale a favore del
richiedente, nonché un titolo che dimostri la
proprietà dell'impianto da parte del locatore nel
caso di domande presentate dal locatario;
6)
parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi
della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive
modificazioni.
Il
Comune sottopone il progetto alla Commissione
Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte
di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art.
80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
la quale redige apposito verbale con motivato parere
circa la conformità dell'impianto alle presenti
norme.
Il
verbale di cui innanzi deve essere allegato ai
documenti che a lavori ultimati il richiedente è
tenuto a presentare al Comune per la domanda di
visita di constatazione, unitamente alla
certificazione di idoneità statica ed impiantistica,
nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
ai fini della prevenzione incendi.
La
Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la
visita di constatazione e redige apposito verbale
esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi
delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e
all'art. 19 del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene
trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della
licenza di agibilità.
Le
procedure di cui ai commi precedenti si applicano in
tutti i casi di variazione delle caratteristiche
distributive e funzionali dell'impianto o quando si
verifichino sinistri che interessino le strutture
e/o gli impianti. Su specifica richiesta della
Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque
ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo
statico, deve essere prodotto alla Prefettura
competente per territorio, ed al Comune, un
certificato di idoneità statica dell'impianto,
rilasciato da tecnico abilitato.
Alla
Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a
titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I.
dal medesimo designato.
4.
Ubicazione.
L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo
deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la
manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di
sfollamento verso aree adiacenti.
L'area
per la realizzazione di un impianto, deve essere
scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai
fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal
fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione
dei mezzi pubblici devono essere situati in
posizione tale da non costituire ostacolo al
deflusso.
Gli
impianti devono essere provvisti di un luogo da cui
sia possibile coordinare gli interventi di
emergenza; detto ambiente deve essere facilmente
individuabile ed accessibile da parte delle squadre
di soccorso.
Fatto
salvo quanto previsto dalle norme vigenti di
prevenzione incendi per le specifiche attività, gli
impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume
di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai
punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e
95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio
1982.
La
separazione da tali attività deve essere realizzata
con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono
ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco.
Gli
impianti al chiuso non possono avere lo spazio di
attività sportiva ubicato oltre il primo piano
interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al
piano dell'area di servizio o zona esterna
all'impianto.
Per
quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve
essere assicurata la possibilità dell'accostamento
all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco
almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni
piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto,
negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e
in quelli di altezza superiore, le scale a servizio
delle vie di esodo devono essere rispettivamente
protette e a prova di fumo.
Per
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli
accessi all'area di servizio annessa all'impianto,
di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti
requisiti minimi:
- raggio
di volta: non inferiore a 13 m;
-
altezza libera: non inferiore a 4 m;
-
larghezza: non inferiore a 3,50 m;
-
pendenza: non superiore a 10%;
-
resistenza al carico: per automezzi di peso
complessivo non inferiore a 20 t.
5.
Area di servizio annessa all'impianto.
Tutti
gli impianti di capienza superiore a 2.000
spettatori devono avere un'area di servizio annessa
all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati
in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso.
Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non
superiore al 12% in corrispondenza delle uscite
dall'impianto e di superficie tale da poter
garantire una densità di affollamento di 2 persone a
metro quadrato. La delimitazione dell'area di
servizio deve avere varchi di larghezza pari a
quella della corrispondente uscita dall'impianto;
per le caratteristiche tecniche di tale
delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121;
tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da
ostacoli al regolare deflusso del pubblico.
Negli
impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000
spettatori, ove non fosse possibile disporre
dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà
essere definita un'area esterna di analoghe
caratteristiche.
La
disponibilità di tale area durante l'uso per le
manifestazioni dovrà risultare da apposito atto
legalmente valido.
6.
Spazi riservati agli spettatori e all'attività
sportiva.
Spazio riservato agli spettatori
La
capienza dello spazio riservato agli spettatori è
data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in
piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in
ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di
superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a
sedere è dato dal numero totale degli elementi di
seduta con soluzione di continuità, così come
definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo
lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso
0,48.
Tutti i
posti a sedere devono essere chiaramente individuati
e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e
9939. Per le determinazioni della capienza non si
deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi
di smistamento degli spettatori, che dovranno essere
mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Deve
essere sempre garantita per ogni spettatore la
visibilità dell'area destinata all'attività
sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.
Sono
ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con
capienza fino a 500 spettatori ed in quelli
all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.
Negli
impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con
l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi.
Le
tribune provvisorie, su cui non possono essere
previsti posti in piedi, devono rispondere alle
norme UNI 9217.
Spazio di attività sportiva
La
capienza dello spazio di attività sportiva è pari al
numero di praticanti e di addetti previsti in
funzione delle attività sportive.
Lo
spazio di attività sportiva deve essere collegato
agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio
dell'impianto con percorsi separati da quelli degli
spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve
essere delimitato rispetto a quello dell'attività
sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà
essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime
delimitazioni devono avere almeno due varchi di
larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti
di serramenti che in caso di necessità possano
essere aperti su disposizione dell'autorità di
pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.
7.
Settori.
Gli
impianti all'aperto con un numero di spettatori
superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un aumento
di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo
spazio riservato agli spettatori suddiviso in
settori, la capienza di ciascun settore non può
essere superiore a 10.000 spettatori per impianti
all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso. La
suddivisione in settori deve essere conforme ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali e per i campi di calcio deve
essere conforme alle norme UNI 10121.
Ogni
settore deve avere almeno due uscite, servizi e
sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente
identificabili con segnaletica di sicurezza conforme
alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui
alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I
settori per i posti in piedi devono avere una
capienza non superiore a 500 spettatori.
Negli
impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con
l'asterisco, non è necessario realizzare la
suddivisione in settori; qualora tale suddivisione
si rendesse necessaria per aspetti organizzativi e
di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono
essere realizzati conformemente al 2° comma del
presente articolo.
8.
Sistema di vie di uscita.
Zona riservata agli spettatori
L'impianto deve essere provvisto di un sistema
organizzato di vie di uscita dimensionato in base
alla capienza in funzione della capacità di deflusso
ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di
vie di uscita dalla zona spettatori deve essere
indipendente da quello della zona di attività
sportiva.
Deve
essere previsto almeno un ingresso per ogni settore;
qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di
fila la larghezza degli stessi non va computata nel
calcolo delle uscite.
Deve
essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli
dall'impianto.
La
larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere
non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza
complessiva delle uscite deve essere dimensionata
per una capacità di deflusso non superiore a 250
(1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti
all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli
impianti al chiuso indipendentemente dalle quote; le
vie d'uscita devono avere la stessa larghezza
complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli
spettatori.
Per
quanto riguarda le caratteristiche delle porte
inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi
serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni
del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico
spettacolo.
Il
numero di uscite dallo spazio riservato agli
spettatori per ogni settore o per ogni impianto non
suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.
Per gli
impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli
impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie
di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m
se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei
fumi asserviti a impianti di rilevazione o
segnalazione di incendi realizzati in conformità
alle disposizioni di cui all'art. 17.
Dove
sono previsti posti per portatori di handicap, su
sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, sull'abbattimento delle barriere
architettoniche, il sistema delle vie di uscita e
gli spazi calmi relativi devono essere
conseguentemente dimensionati.
Gli
spazi calmi devono essere realizzati con strutture e
materiali congruenti con le caratteristiche di
resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie
di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi
non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di
scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali
percorsi devono essere non superiori a 30 m.
Le scale
devono avere gradini a pianta rettangolare, con
alzata e pedata costanti rispettivamente non
superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm
(pedata); le rampe delle scale devono essere
rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più
di 15; i pianerottoli devono avere la stessa
larghezza delle scale senza allargamenti e
restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli
raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale
costante ed uguale a quella della scala.
Tutte le
scale devono essere munite di corrimano sporgenti
non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di
tali corrimano devono rientrare con raccordo nel
muro stesso.
È
ammessa la fusione di due rampe di scale in unica
rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla
somma delle due; per scale di larghezza superiore a
3 m la Commissione Provinciale di Vigilanza può
prescrivere il corrimano centrale.
Le rampe
senza gradini devono avere una pendenza massima del
12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno
1,20 m. ogni 10 metri di sviluppo della rampa.
Nessuna
sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle
tolleranze, deve esistere nelle pareti per un
altezza di 2 m dal piano di calpestio.
È
ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non
vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.
Zona di attività sportiva
Il
sistema di vie d'uscita e le uscite dalla zona di
attività sportiva devono avere caratteristiche
analoghe a quelle della zona riservata agli
spettatori.